CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità in ordine a due episodi di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per omessa specifica valutazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Invero, con riferimento alla censura proposta, la sentenza, può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dellé ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 4g-mil.a in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MDEPos:T ,^ .!"\i CAN L. F Seziot;e VII J1 1 1 SET 2526 -2 -L'[OSCURATO:PERSONA] Doa.s.su Ka t - me