Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:287
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61987J0259 - IT
Avis juridique important
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61987J0259
SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 LUGLIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - ESERCIZIO 1983. - CAUSA 259/87.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02845
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[OSCURATO:PERSONA] chiave
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1 . [OSCURATO:PERSONA] - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] - Decisione relativa alla liquidazione dei conti - Decisione soggetta a riserve - Ammissibilità in considerazione della non perentorietà del termine impartito alla [OSCURATO:PERSONA] per l' emanazione della propria decisione
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 729/70, art . 5, n . 2, lett . b ) ))
2 . [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] dei conti - Diniego di riconoscimento di spese per irregolarità nell' applicazione della normativa comunitaria - Determinazione degli importi da detrarre - Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto degli importi versati al Fondo nell' ambito delle operazioni irregolari - Arricchimento senza causa della Comunità - Illegittimità - Utilizzazione del procedimento di liquidazione dei conti quale sanzione per comportamenti degli Stati membri che non hanno conseguenze finanziarie - Inammissibilità
(( Regolamenti ( CEE ) del Consiglio nn . 729/70 e 3247/81, art . 3, n . 2 ) ))
[OSCURATO:PERSONA]
1 . In mancanza di qualsiasi sanzione conseguente all' inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] del termine previsto dall' art . 5, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 729/70 per l' emananzione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal [OSCURATO:PERSONA], tale termine deve essere considerato semplicemente ordinatorio, salva restando la lesione degli interessi di uno Stato membro ( v . sentenza 27 gennaio 1988, Danimarca / [OSCURATO:PERSONA], causa 349/85, Racc . pag . 169 ). Ne consegue che, qualora non sia possibile emanare una decisione definitiva in ordine al finanziamento di determinate spese, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente subordinare a riserve la propria decisione di liquidazione . E' irrilevante, a tal riguardo, che la decisione contenga riserve di carattere generale e non riserve puntuali in ordine ai singoli controlli effettuati, considerato che gli Stati membri partecipano strettamente al procedimento di liquidazione e sono pienamente informati su eventuali controlli in corso di svolgimento .
Tali riserve, che si limitano a precisare gli effetti della decisione, possono essere enunciate anche solo nei suoi "considerando", atteso che questi costituiscono parte integrante della decisione e possono, quindi, contribuire a specificarne l' oggetto e la portata .
2 . I prodotti agricoli affidati ad un ente nazionale di intervento che siano stati venduti irregolarmente non possono essere considerati come ceduti in conformità del diritto comunitario e, in mancanza di specifiche disposizioni relative a tali irregolarità, è giustificata l' applicazione per analogia delle norme previste per i prodotti perduti di cui all' art . 3, n . 2, del regolamento n . 3247/81 .
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], qualora disponga di elementi sufficienti per acclarare la reale effettuazione delle vendite irregolari e gli importi ivi incassati e versati al [OSCURATO:PERSONA], non può rifiutare, senza dar luogo ad un indebito arricchimento contrario ai principi generali del diritto comunitario, di prendere in considerazione tali somme nel calcolo della rettifica dell' importo delle spese a carico del [OSCURATO:PERSONA] presentate dallo Stato membro interessato .
Il diniego di prendere in considerazione tali somme non può essere giustificato dal rifiuto delle autorità nazionali di produrre i contratti relativi alle operazioni irregolari, poiché non può ammettersi che la [OSCURATO:PERSONA] utilizzi gli strumenti di cui dispone nell' ambito del procedimento di liquidazione dei conti per punire comportamenti degli Stati membri da essa ritenuti contrari al diritto comunitario, quando tali comportamenti non incidano in alcun modo sulle spese da finanziare .
[OSCURATO:PERSONA] causa C-259/87,
Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg . [OSCURATO:PERSONA], consulente legale presso il ministero degli Affari esteri, [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico presso il ministero dell' [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], consulente legale presso il ministero dell' [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, successivamente dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig . [OSCURATO:PERSONA], giudice relatore presso il Consiglio di Stato della Grecia, distaccato presso il servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 giugno 1987, 87/368/CEE, relativa alla liquidazione dei fondi presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 195, pag . 43 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA] e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, G.F . Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA], G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
[OSCURATO:PERSONA]
1 ) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 giugno 1987, 87/368/CEE, relativa alla liquidazione dei fondi presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" è annullata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha posto a carico del [OSCURATO:PERSONA] l' importo corrispondente alle somme incassate in occasione della vendita di due quantitativi di 30 000 tonnellate di grano tenero .
2 ) Il ricorso è respinto quanto al resto .
3 ) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese .