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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08526/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso I [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], indagati per il delitto di cui agli art.. 110, 624 e 625 co. 1 n.. 2 e 7 cod. pen. - "perché, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di dipendente della stessa società nonché responsabile di cantiere fore- stale, dopo aver vinto una gara di appalto per l'asporto complessivo di una mas- sa legnosa di 72,381 mc/ha corrispondente a ql. 12.167,2 superficie dichiarata di ha. 1681.00), dalla part. 10 a del PGAF ubicata nel comprensorio del comune di Rieti, di proprietà della Regione Lazio e data in gestione al [OSCURATO:PERSONA] s. r. 1., si impossessavano indebitamente di 36.140 quintali di materiale legnoso in esubero rispetto a quanto previsto nel progetto di taglio, per un valore comples- sivo pari ad C 361.400,00 ('valore medio del prezzo di mercato C 10 q.le), sot- traendoli alla Regione Lazio.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose consistita nei taglio delle piante, beni esposti alla pubblica fe- de. [OSCURATO:PERSONA], in data antecedente e prossima al 29.09.2020 (data di accertamento del fatto avvenuto ne! corso del primo sopralluogo della P. G.,) con decreto del 28/4/2021 il G.I.P. presso il Tribunale di Rieti disponeva il sequestro preventi- vo: 1) diretto, finalizzato alla confisca di denaro o altri beni fungibili o comunque direttamente riconducibili al profitto di reato pari ad euro 361.400 ancora nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.LS., sui conti correnti ban- cari alla stessa intestati, già individuati o da individuarsi successivamente; 2) di- retto, in subordine in caso di incapienza o - comunque - per il residuo di quanto sopra in danno dell'ente s.r.l.s., fino alla concorrenza di curo 361.400 al netto dì quanto appreso sub 1, sui conti correnti bancari nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e BIANCONE Fabrizio, già individuati o da individuarsi suc- cessivamente.

La [OSCURATO:PERSONA] proponeva riesame reale (presentato contestualmente anche da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, BIANCONE Fabrizio e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) deducendo la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. per essere la società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. estranea ai fatti.

Ciò in quanto, ipotizzato dal P.M. un illecito taglio del bosco - in termini esulanti dalla convenzione sottoscritta dalla concedente il taglio (il [OSCURATO:PERSONA]- la, a sua volta concessionario della Regione Lazio in relazione al Piano di gestio- ne e assestamento Forestale del 3/9/04, successivamente -modificato e integra- to) - sì sottolinea come aggiudicatario della relativa asta fosse in realtà (come si evince facilmente dal verbale della seduta del [OSCURATO:PERSONA] del 2/9/15 e dalla Convenzione sottoscritta il 27/7/16) la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società avente diversa sede, diversa partita IVA e propri rapporti bancari.

In via subor- dinata, in sede di udienza il difensore dell'odierna ricorrente si è riportato ai mo- tivi svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., inerenti la non confiscabilità per equivalente di somme per persone giuridiche, se non nei casi tassativi di cui all'art. 322 ter cod. pen.

Con ordinanza del 15/7/2021, tuttavia, il Tribunale di Rieti rigettava il ricorso.

2. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente neces- sari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea ap- plicazione degli art. 324, co. 7 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 309, co. 9, cod. proc. pen.

Il ricorrente dichiara dì non ignorare che il Tribunale del Riesame, in caso di sequestro preventivo, possa integrare la motivazione mancante, nel decreto impugnato, negli stretti limiti consentiti dall'art, 309, co. 9, cod. proc. pen.

Si è, infatti, affermato che "le disposizioni concernenti il potere di annul- lamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47, al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del richiamo operato dall'art. 324 cod. proc. pen., co. 7 cod. proc. pen., in quanto compatibili con la struttura e funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provve- dimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valuta- zione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa" (il richiamo è al dictum di Sez.

Un. n. 18954/2016, Capasso).

Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., infatti, sussiste il potere - dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimen- to impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relatio- nem in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra re parti (il richiamo è a Sez. 6 n. 10590/2017, Liccardo; Sez. 3 n. 49715/2015, Grosso).

Avverso questa conclusione - prosegue il ricorso - non valeva neppure l'argomentazione posta dai fautori della tesi dell'effetto interamente devolutivo del riesame, giacché è stato successivamente affermato che sul concetto di "ra- gioni diverse" non debba rientrare il caso in cui la motivazione del provvedimen- to impugnato, sul punto, sia radicalmente assente o meramente apparente, do- vendosi in tal caso rilevare la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge (Sez. 2 n. 1411/1995, Franchi).

Tuttavia, per il ricorrente il Tribunale del Riesame di Rieti, pur citando a sostegno del potere integrativo la decisione di Sez. 6 n. 193/1997, avrebbe let- teralmente confuso i poteri integratori della motivazione, e/o suppletivi, con lo sviluppo di una nuova, ed originale, trama argomentativa a sostegno della legit- timità della misura che non erano mai stati evidenziati né nella richiesta cautela- re del P.M. né mai analizzati dal G.I.P. della cautela.

Ed infatti, come si legge nell'ordinanza impugnata, che debba ritenersi realizzata "una sovrapposizione di soggetti solo apparentemente diversi" (così l'ordinanza impugnata a pag. 3), non solo sarebbe tesi assolutamente infondata, ma anche argomento mai espresso, né mai valutato, né mai richiesto dal titolare dell'azione penale né dal giudice della cautela.

Tale argomentazione apparirebbe, non solo infondata quanto a so- stegno probatorio, ma del tutto avulsa da qualunque percorso motivazionale pre- supposto alla misura e contestuale alla misura e sviluppato, per la prima volta, in sede di riesame con l'ordinanza impugnata.

Con la rappresentazione di un simile teorema argomentativo l'ordinanza avrebbe sottratto, senza dubbio alcuno, alla difesa dell'allora istante, oggi ricor- rente, il contraddittorio su questo punto specifico.

E a nulla rileverebbe l'aver so- stenuto, nelle motivazioni qui impugnate, che l'istante non abbia chiarito "in al- cun modo" i rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dato che tale paradigma conoscitivo non era stato, in alcun modo, sollecitato da nessun attore del prov- vedimento genetico del sequestro e quindi non aveva motivo di dover dare delu- cidazioni di sorta.

Il ricorrente osserva che nel provvedimento genetico della misura, così come mutuato dalla richiesta cautelare del P.M., così come mutuata dalla CNR in atti, il giudice della cautela aveva semplicemente dato atto, errando, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. fosse l'aggiudicataria dell'appalto e della suc- cessiva compravendita, circostanza questa assolutamente erronea.

Nessun rife- rimento era stato fatto alla circostanza che la istante fosse subentrata, di fatto, all'aggiudicataria attraverso proprio personale dipendente.

All'uopo - prosegue il ricorso- il Tribunale del Riesame non solo afferme- rebbe circostanze che non hanno riscontro nella realtà, ma altresì ignorerebbe le produzioni documentali in atti, cioè le visure camerati della S.r.l.s., e della S.r.l., dalle quali si evince che l'istante, la S.r.l.s., ha sempre avuto un solo dipendente, mentre la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., cioè l'aggiudicataria che sin dal 1998 opera nel settore boschivo, ha sempre avuto, sin dall'anno in discussione ben 15 operai alle proprie dipendenze, sicché francamente non si comprenderebbe come si possa essere arrivati ad affermare il teorema della sovrapposizione di soggetti tale da legittimare l'estensione del sequestro anche al soggetto che, senza om- bra di dubbio alcuno, non ha nulla a che vedere con i fatti contestati.

Per il ricorrente il giudice del riesame, più che integrare la motivazione del provvedimento genetico, ha esercitato una vera e propria, ma non consentita, estensione del provvedimento ablatorio a terzi soggetti mai presi in considera- zione dagli organi (P.M. e G.I.P.) della cautela, laddove espressamente afferma che "debba ritenersi realizzata proprio una sovrapposizione di soggetti solo appa- rentemente diversi, in ipotesi proprio per eludere le conseguenze patrimoniali delle violazioni in esame, il che rende legittima l'estensione del provvedimento ablatorio a tutti i soggetti oggi ricorrenti" (pag. 3).

A parte l'insussistenza di una valutazione preventiva circa tale ipotesi, laddove suonerebbe oltremodo assurda la perifrasi" in ipotesi", quando nessuno aveva ipotizzato tale evenienza, apparirebbe oltremodo illegittimo l'avere de- scritto, ex novo, un impianto argomentativo fra l'altro privo di riferimenti proba- tori e di domanda cautelare.

Sotto un altro profilo, per il ricorrente, viene in rilievo che, nel generale caos logico - ricostruttivo operato dal Tribunale del Riesame, tale argomentazio- ne ha prodotto delle insanabili aporie motivazionali, quali, ad esempio, quella di avere ritenuto subentrata, nel contratto di compravendita, un'altra società, e tut- tavia aver confermato il provvedimento ablativo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione errata del sequestro, senza effettuare alcuna distinzio- ne.

Il Tribunale del Riesame, in definitiva, avrebbe "forzato" il paradigma mo- tivazionale fornito dal G.I.P. della cautela, superando addirittura le volontà della Pubblica accusa richiedente la misura.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea applicazione degli art. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.

Si osserva in ricorso che, nel giudizio innanzi al tribunale del riesame, si era avanzata, in via subordinata, l'ipotesi che il sequestro delle somme della istante fosse da ricondurre alla autorizzazione subordinata concessa dal G.I.P., e cioè quella del sequestro per equivalente nei confronti delle disponibilità dell'in- dagato [OSCURATO:PERSONA], e cioè al netto di quanto appreso in via diretta dall'u- nica destinataria in via principale (la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.), e si era so- stenuto che anche in tale ipotesi il sequestro sarebbe stato, ugualmente, da rite- nersi illegittimo.

Innanzi a tale deduzione il Tribunale del Riesame -ci si duole- tace com- pletamente sul punto, non avvedendosi, fra le altre cose non osservate, come at- traverso l'opera illecitamente svolta di integrazione motivazionale, rectius di strutturazione ex novo di un apparato argomentativo di carattere genetico, ha obliterato il sequestro diretto, anche per equivalente, di cose appartenenti a terzi soggetti in ipotesi di reato che non lo consentono.

Sotto tale aspetto, e per il principio di completezza ed autosufficienza del ricorso, il ricorrente ricorda quanto si era osservato con i motivi di riesame e cioè che nell'ordinamento giuridico non esiste alcuna norma che consenta l'appren- sione di somme di denaro presso persone giuridiche se non in limitate, e tassati- ve, ipotesi previste dalla legge, quali ad esempio l'art. 322 ter cod. pen. (che ri- chiama i delitti di cui dall'art. 314 a 320 cod. pen.) o l'art. 12 bis de! D. Lgs 74/2000.

L'ipotesi per la quale si procede, e cioè il furto aggravato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen., non consente, perciò, l'automatismo di cui al sequestro per equivalente presso terzi enti per i quali, fra l'altro, non si sia registrato alcun profitto e/o vantaggio patrimoniale direttamente ricollegabile alla condotta illeci- ta.

Il ricorrente ricorda che, già a partire dalla sentenza Gubert, le S.U. della Suprema Corte di Cassazione (il richiamo è alla sentenza n. 10561/2014), supe- rando un contrasto esistente, hanno ritenuto valido il sequestro preventivo di somme su depositi delle persone giuridiche nel caso in cui in tema di violazioni tributarie non solo l'Ente si sia direttamente avvantaggiato dal mancato paga- mento delle imposte, con un nesso di pertinenzialità della somma di denaro con il profitto, ma che tali somme siano nella disponibilità ditale persone giuridica.

Nel caso di specie, viene evidenziato, però, che: a) non si verte in tema di reati tributari tale da potersi ricollegare il mancato pagamento del tributo al di- retto vantaggio del soggetto obbligato, e ciò anche se la penale responsabilità dell'illecito è, e rimane, del legale rappresentante; b) la condotta, descritta in chiave probabilistica, di furto non ha nessun collegamento con l'istante società che, in ultimo, potrebbe ritenersi danneggiata dalla condotta degli indagati; c) I fatti per cui si procede sarebbero stati commessi nell'anno 2018, mentre le somme apprese dal conto corrente dell'istante sono frutto di recentissimi versa- menti dovuti all'attività produttiva svolta (come dall'estratto conto dell'ultimo trimestre che viene prodotto) e come tali assolutamente non ricollegabili al con- cetto di profitto Il ricorrente chiede, pertanto: 1) In accoglimento dei motivi sub n.1 - 2, annullare senza rinvio l'ordi- nanza impugnata e per l'effetto dichiarare illegittimo il decreto di sequestro pre- ventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Rieti in data 29.04.2021 e per l'effetto, revocare integralmente il provvedimento impugnato con ordine imme- diato di restituzione delle cose sequestrate; 2) In via subordinata; annullare l'ordinanza impugnata e trasmettere gli atti al Tribunale del Riesame di Rieti per esame ex novo;

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 12/2/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commis- sione di altri reati.

L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appel- lo e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "er- rores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragione- volezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez.

Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296).

E' stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazio- ne e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quan- to prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a manca- re un elemento essenziale dell'atto.

Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto co- stituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è inve- ce necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicen- da anche in semplici termini di "fumus".

3. Orbene, nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi per- ché il Tribunale di Rieti ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente e logico.

Il giudice del riesame si è limitato ad integrare la motivazione del decreto del GIP sulla base dei poteri conferiti dall'art. 309, co. 9 cod. proc. pen. (di cui l'art. 324 cod. proc. pen., comma 7, estende l'applicazione al riesame delle misu- re cautele reali), che consente di "annullare il provvedimento impugnato o rifor- marlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enuncia- ti" ovvero di "confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso".

E non sussiste dubbio di sorta che l'ipotesi di con- ferma del provvedimento include l'esercizio di un potere da parte del giudice di riesame che attiene al contenuto della motivazione ("ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione").

Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di riesame delle misure cautelari reali, in base al richiamo del settimo comma dell'art. 324 cod. proc. pen. al nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale di riesame è autorizzato a confermare il provvedimento di sequestro anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del relativo decreto, ed eventualmente a ri- mediare alla sua mancanza, sino a dare, sia pure ai fini cautelari, una diversa corretta qualificazione al reato, purché ovviamente sia riaffermata la correlazione della cosa con il fatto per cui si procede.

Sez. 5, Sentenza n. 1202 del 11/03/1997 [OSCURATO:PERSONA]. 207395) Conferente appare il richiamo che il provvedimento impugnato opera al risa- lente ma tuttora valido dictum di Sez. 6, n. 193 del 20/1/1997, Noviello, Rv. 208888, che ebbe a chiarire che "in tema di riesame delle misure coercitive, de- ve ritenersi, in base ad argomenti sia sistematici sia testuali, che il tribunale adi- to ex ari. 309 cod proc. pen. possa sopperire con la propria motivazione non solo all'insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento genetico della misura, restituendogli completezza e logicità argomentativa, ma anche alla man- canza di motivazione o alla motivazione apparente del provvedimento, esplici- tando, per la prima volta, le ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare.

Ciò perché il giudizio di riesame è stato concepito dal legislatore come un giudizio "ex 'novo ' completamente autonomo e a cognizione piena sulla questio- ne cautelare, vista in tutti i suoi risvolti, sia di legittimità sia di merito, e al di fuori di qualunque vincolo connesso con il principio devolutivo.

Tale assunto è dimostrato normativamente dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il quale espressamente prevede che il tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse, da quelle indicate nella mo- tivazione del provvedimento stesso".

Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e comple- ta l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, vi- ceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi inte- grata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano sta- te indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (Sez.

Un., n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257 che, in applicazione di detto principio, rilevando la completezza della motivazione dell'ordinanza di riesame, avevano ritenuto in- fondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità del provvedimento del G.I.P. - e la conseguente nullità della ordinanza del tribunale - sotto il profilo della carenza della motivazione, costituita dal semplice richiamo alla richiesta del pubblico ministero).

4. Orbene, che si tratti di semplice integrazione che non incide sul provve- dimento in sé, emerge da una ragionata lettura dell'ordinanza impugnata.

Si ritiene, in proposito, che, al di là dell'espressione utilizzata ("estensione del provvedimento ablatorio"), il tribunale del riesame altro non abbia fatto se non precisare che la s.r.l. non è soggetto terzo in quanto era l'aggiudicatario dei lavori verosimilmente effettuati dalla s.r.l.s. data la sua ingiustificata presenza sul posto, circostanze indicative (considerata la coincidenza della denominazione, della sede e del rappresentante legale) della identità dei due soggetti e della conseguenziale indifferente riferibilità del denaro all'una o all'altra società.Il tribunale del riesame ha dato atto, con motivazione priva di aporie logi- che e corretta in punto di diritto -e pertanto immune dai denunciati vizi di legit- timità- che l'odierna ricorrente "mutua" dal soggetto giuridico originariamente destinatario dell'appalto una denominazione quasi coincidente (e suscettibile di trarre in inganno), ha sede adiacente e soprattutto medesimo legale rappresen- tante, [OSCURATO:PERSONA].

Evidenzia anche che le due compagini (l'odierna ricor- rente costituita pochi giorni dopo la stipula della citata convenzione) hanno rap- porti reciproci non sono stati in alcun modo qui spiegate, così come non è stata chiarita la ragione della materiale presenza di personale della SRLS sul sito og- getto del taglio (come rilevato nella C.N.R. del 1/10/20).

Posto quindi che il subentro di soggetto effettivamente diverso dall'aggiu- dicatario (sul quale nessuna motivazione è stata spesa) violerebbe !'art. 15 del 'Capitolato d'oneri' sottoscritto dad originaria aggiudicataria, e renderebbe nullo l'intero contratto e illecita la sottrazione di tutto il legname, ritiene il tribunale del riesame laziale come - nella presente fase e secondo la cognizione sommaria demandata a questo tribunale - debba invece ritenersi realizzata proprio una so- vrapposizione di soggetti solo apparentemente diversi, in ipotesi proprio per elu- dere le conseguenze patrimoniali delle violazioni in esame, il che rende legittima l'estensione del provvedimento ablatorio a tutti i soggetti oggi ricorrenti in quan- to tutti avvantaggiati anche individualmente dalla sottrazione di materiale non consentito.

Rispetto alla motivazione fornita, pertanto, quelle odierne, pur rubricate co- me violazioni di legge, appaiono come censure rivolte alla motivazione del prov- vedimento impugnato, in quanto tali inammissibili in questa sede.

Peraltro, le doglianze che si riferiscono all'ipotesi di sequestro per equivalen- te, che non ricorre nella specie, appaiono del tutto eccentriche rispetto al prov- vedimento impugnato.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della società ri- corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso I [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], indagati per il delitto di cui agli art.. 110, 624 e 625 co. 1 n.. 2 e 7 cod. pen. - "perché, in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di dipendente della stessa società nonché responsabile di cantiere fore- stale, dopo aver vinto una gara di appalto per l'asporto complessivo di una mas- sa legnosa di 72,381 mc/ha corrispondente a ql. 12.167,2 superficie dichiarata di ha. 1681.00), dalla part. 10 a del PGAF ubicata nel comprensorio del comune di Rieti, di proprietà della Regione Lazio e data in gestione al [OSCURATO:PERSONA] s. r. 1., si impossessavano indebitamente di 36.140 quintali di materiale legnoso in esubero rispetto a quanto previsto nel progetto di taglio, per un valore comples- sivo pari ad C 361.400,00 ('valore medio del prezzo di mercato C 10 q.le), sot- traendoli alla Regione Lazio. Con le aggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose consistita nei taglio delle piante, beni esposti alla pubblica fe- de. [OSCURATO:PERSONA], in data antecedente e prossima al 29.09.2020 (data di accertamento del fatto avvenuto ne! corso del primo sopralluogo della P. G.,) con decreto del 28/4/2021 il G.I.P. presso il Tribunale di Rieti disponeva il sequestro preventi- vo: 1) diretto, finalizzato alla confisca di denaro o altri beni fungibili o comunque direttamente riconducibili al profitto di reato pari ad euro 361.400 ancora nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.LS., sui conti correnti ban- cari alla stessa intestati, già individuati o da individuarsi successivamente; 2) di- retto, in subordine in caso di incapienza o - comunque - per il residuo di quanto sopra in danno dell'ente s.r.l.s., fino alla concorrenza di curo 361.400 al netto dì quanto appreso sub 1, sui conti correnti bancari nella disponibilità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e BIANCONE Fabrizio, già individuati o da individuarsi suc- cessivamente. La [OSCURATO:PERSONA] proponeva riesame reale (presentato contestualmente anche da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, BIANCONE Fabrizio e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) deducendo la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. per essere la società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. estranea ai fatti. Ciò in quanto, ipotizzato dal P.M. un illecito taglio del bosco - in termini esulanti dalla convenzione sottoscritta dalla concedente il taglio (il [OSCURATO:PERSONA]- la, a sua volta concessionario della Regione Lazio in relazione al Piano di gestio- ne e assestamento Forestale del 3/9/04, successivamente -modificato e integra- to) - sì sottolinea come aggiudicatario della relativa asta fosse in realtà (come si evince facilmente dal verbale della seduta del [OSCURATO:PERSONA] del 2/9/15 e dalla Convenzione sottoscritta il 27/7/16) la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., società avente diversa sede, diversa partita IVA e propri rapporti bancari. In via subor- dinata, in sede di udienza il difensore dell'odierna ricorrente si è riportato ai mo- tivi svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., inerenti la non confiscabilità per equivalente di somme per persone giuridiche, se non nei casi tassativi di cui all'art. 322 ter cod. pen. Con ordinanza del 15/7/2021, tuttavia, il Tribunale di Rieti rigettava il ricorso. 2. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente neces- sari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea ap- plicazione degli art. 324, co. 7 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 309, co. 9, cod. proc. pen. Il ricorrente dichiara dì non ignorare che il Tribunale del Riesame, in caso di sequestro preventivo, possa integrare la motivazione mancante, nel decreto impugnato, negli stretti limiti consentiti dall'art, 309, co. 9, cod. proc. pen. Si è, infatti, affermato che "le disposizioni concernenti il potere di annul- lamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47, al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del richiamo operato dall'art. 324 cod. proc. pen., co. 7 cod. proc. pen., in quanto compatibili con la struttura e funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provve- dimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valuta- zione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa" (il richiamo è al dictum di Sez. Un. n. 18954/2016, Capasso). Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., infatti, sussiste il potere - dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimen- to impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relatio- nem in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra re parti (il richiamo è a Sez. 6 n. 10590/2017, Liccardo; Sez. 3 n. 49715/2015, Grosso). Avverso questa conclusione - prosegue il ricorso - non valeva neppure l'argomentazione posta dai fautori della tesi dell'effetto interamente devolutivo del riesame, giacché è stato successivamente affermato che sul concetto di "ra- gioni diverse" non debba rientrare il caso in cui la motivazione del provvedimen- to impugnato, sul punto, sia radicalmente assente o meramente apparente, do- vendosi in tal caso rilevare la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge (Sez. 2 n. 1411/1995, Franchi). Tuttavia, per il ricorrente il Tribunale del Riesame di Rieti, pur citando a sostegno del potere integrativo la decisione di Sez. 6 n. 193/1997, avrebbe let- teralmente confuso i poteri integratori della motivazione, e/o suppletivi, con lo sviluppo di una nuova, ed originale, trama argomentativa a sostegno della legit- timità della misura che non erano mai stati evidenziati né nella richiesta cautela- re del P.M. né mai analizzati dal G.I.P. della cautela. Ed infatti, come si legge nell'ordinanza impugnata, che debba ritenersi realizzata "una sovrapposizione di soggetti solo apparentemente diversi" (così l'ordinanza impugnata a pag. 3), non solo sarebbe tesi assolutamente infondata, ma anche argomento mai espresso, né mai valutato, né mai richiesto dal titolare dell'azione penale né dal giudice della cautela. Tale argomentazione apparirebbe, non solo infondata quanto a so- stegno probatorio, ma del tutto avulsa da qualunque percorso motivazionale pre- supposto alla misura e contestuale alla misura e sviluppato, per la prima volta, in sede di riesame con l'ordinanza impugnata. Con la rappresentazione di un simile teorema argomentativo l'ordinanza avrebbe sottratto, senza dubbio alcuno, alla difesa dell'allora istante, oggi ricor- rente, il contraddittorio su questo punto specifico. E a nulla rileverebbe l'aver so- stenuto, nelle motivazioni qui impugnate, che l'istante non abbia chiarito "in al- cun modo" i rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dato che tale paradigma conoscitivo non era stato, in alcun modo, sollecitato da nessun attore del prov- vedimento genetico del sequestro e quindi non aveva motivo di dover dare delu- cidazioni di sorta. Il ricorrente osserva che nel provvedimento genetico della misura, così come mutuato dalla richiesta cautelare del P.M., così come mutuata dalla CNR in atti, il giudice della cautela aveva semplicemente dato atto, errando, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. fosse l'aggiudicataria dell'appalto e della suc- cessiva compravendita, circostanza questa assolutamente erronea. Nessun rife- rimento era stato fatto alla circostanza che la istante fosse subentrata, di fatto, all'aggiudicataria attraverso proprio personale dipendente. All'uopo - prosegue il ricorso- il Tribunale del Riesame non solo afferme- rebbe circostanze che non hanno riscontro nella realtà, ma altresì ignorerebbe le produzioni documentali in atti, cioè le visure camerati della S.r.l.s., e della S.r.l., dalle quali si evince che l'istante, la S.r.l.s., ha sempre avuto un solo dipendente, mentre la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., cioè l'aggiudicataria che sin dal 1998 opera nel settore boschivo, ha sempre avuto, sin dall'anno in discussione ben 15 operai alle proprie dipendenze, sicché francamente non si comprenderebbe come si possa essere arrivati ad affermare il teorema della sovrapposizione di soggetti tale da legittimare l'estensione del sequestro anche al soggetto che, senza om- bra di dubbio alcuno, non ha nulla a che vedere con i fatti contestati. Per il ricorrente il giudice del riesame, più che integrare la motivazione del provvedimento genetico, ha esercitato una vera e propria, ma non consentita, estensione del provvedimento ablatorio a terzi soggetti mai presi in considera- zione dagli organi (P.M. e G.I.P.) della cautela, laddove espressamente afferma che "debba ritenersi realizzata proprio una sovrapposizione di soggetti solo appa- rentemente diversi, in ipotesi proprio per eludere le conseguenze patrimoniali delle violazioni in esame, il che rende legittima l'estensione del provvedimento ablatorio a tutti i soggetti oggi ricorrenti" (pag. 3). A parte l'insussistenza di una valutazione preventiva circa tale ipotesi, laddove suonerebbe oltremodo assurda la perifrasi" in ipotesi", quando nessuno aveva ipotizzato tale evenienza, apparirebbe oltremodo illegittimo l'avere de- scritto, ex novo, un impianto argomentativo fra l'altro privo di riferimenti proba- tori e di domanda cautelare. Sotto un altro profilo, per il ricorrente, viene in rilievo che, nel generale caos logico - ricostruttivo operato dal Tribunale del Riesame, tale argomentazio- ne ha prodotto delle insanabili aporie motivazionali, quali, ad esempio, quella di avere ritenuto subentrata, nel contratto di compravendita, un'altra società, e tut- tavia aver confermato il provvedimento ablativo nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione errata del sequestro, senza effettuare alcuna distinzio- ne. Il Tribunale del Riesame, in definitiva, avrebbe "forzato" il paradigma mo- tivazionale fornito dal G.I.P. della cautela, superando addirittura le volontà della Pubblica accusa richiedente la misura. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e/o erronea applicazione degli art. 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen. Si osserva in ricorso che, nel giudizio innanzi al tribunale del riesame, si era avanzata, in via subordinata, l'ipotesi che il sequestro delle somme della istante fosse da ricondurre alla autorizzazione subordinata concessa dal G.I.P., e cioè quella del sequestro per equivalente nei confronti delle disponibilità dell'in- dagato [OSCURATO:PERSONA], e cioè al netto di quanto appreso in via diretta dall'u- nica destinataria in via principale (la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S.), e si era so- stenuto che anche in tale ipotesi il sequestro sarebbe stato, ugualmente, da rite- nersi illegittimo. Innanzi a tale deduzione il Tribunale del Riesame -ci si duole- tace com- pletamente sul punto, non avvedendosi, fra le altre cose non osservate, come at- traverso l'opera illecitamente svolta di integrazione motivazionale, rectius di strutturazione ex novo di un apparato argomentativo di carattere genetico, ha obliterato il sequestro diretto, anche per equivalente, di cose appartenenti a terzi soggetti in ipotesi di reato che non lo consentono. Sotto tale aspetto, e per il principio di completezza ed autosufficienza del ricorso, il ricorrente ricorda quanto si era osservato con i motivi di riesame e cioè che nell'ordinamento giuridico non esiste alcuna norma che consenta l'appren- sione di somme di denaro presso persone giuridiche se non in limitate, e tassati- ve, ipotesi previste dalla legge, quali ad esempio l'art. 322 ter cod. pen. (che ri- chiama i delitti di cui dall'art. 314 a 320 cod. pen.) o l'art. 12 bis de! D. Lgs 74/2000. L'ipotesi per la quale si procede, e cioè il furto aggravato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen., non consente, perciò, l'automatismo di cui al sequestro per equivalente presso terzi enti per i quali, fra l'altro, non si sia registrato alcun profitto e/o vantaggio patrimoniale direttamente ricollegabile alla condotta illeci- ta. Il ricorrente ricorda che, già a partire dalla sentenza Gubert, le S.U. della Suprema Corte di Cassazione (il richiamo è alla sentenza n. 10561/2014), supe- rando un contrasto esistente, hanno ritenuto valido il sequestro preventivo di somme su depositi delle persone giuridiche nel caso in cui in tema di violazioni tributarie non solo l'Ente si sia direttamente avvantaggiato dal mancato paga- mento delle imposte, con un nesso di pertinenzialità della somma di denaro con il profitto, ma che tali somme siano nella disponibilità ditale persone giuridica. Nel caso di specie, viene evidenziato, però, che: a) non si verte in tema di reati tributari tale da potersi ricollegare il mancato pagamento del tributo al di- retto vantaggio del soggetto obbligato, e ciò anche se la penale responsabilità dell'illecito è, e rimane, del legale rappresentante; b) la condotta, descritta in chiave probabilistica, di furto non ha nessun collegamento con l'istante società che, in ultimo, potrebbe ritenersi danneggiata dalla condotta degli indagati; c) I fatti per cui si procede sarebbero stati commessi nell'anno 2018, mentre le somme apprese dal conto corrente dell'istante sono frutto di recentissimi versa- menti dovuti all'attività produttiva svolta (come dall'estratto conto dell'ultimo trimestre che viene prodotto) e come tali assolutamente non ricollegabili al con- cetto di profitto Il ricorrente chiede, pertanto: 1) In accoglimento dei motivi sub n.1 - 2, annullare senza rinvio l'ordi- nanza impugnata e per l'effetto dichiarare illegittimo il decreto di sequestro pre- ventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Rieti in data 29.04.2021 e per l'effetto, revocare integralmente il provvedimento impugnato con ordine imme- diato di restituzione delle cose sequestrate; 2) In via subordinata; annullare l'ordinanza impugnata e trasmettere gli atti al Tribunale del Riesame di Rieti per esame ex novo; 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 12/2/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commis- sione di altri reati. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appel- lo e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "er- rores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragione- volezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). E' stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazio- ne e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quan- to prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a manca- re un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto co- stituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è inve- ce necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicen- da anche in semplici termini di "fumus". 3. Orbene, nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi per- ché il Tribunale di Rieti ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente e logico. Il giudice del riesame si è limitato ad integrare la motivazione del decreto del GIP sulla base dei poteri conferiti dall'art. 309, co. 9 cod. proc. pen. (di cui l'art. 324 cod. proc. pen., comma 7, estende l'applicazione al riesame delle misu- re cautele reali), che consente di "annullare il provvedimento impugnato o rifor- marlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enuncia- ti" ovvero di "confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso". E non sussiste dubbio di sorta che l'ipotesi di con- ferma del provvedimento include l'esercizio di un potere da parte del giudice di riesame che attiene al contenuto della motivazione ("ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione"). Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di riesame delle misure cautelari reali, in base al richiamo del settimo comma dell'art. 324 cod. proc. pen. al nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale di riesame è autorizzato a confermare il provvedimento di sequestro anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del relativo decreto, ed eventualmente a ri- mediare alla sua mancanza, sino a dare, sia pure ai fini cautelari, una diversa corretta qualificazione al reato, purché ovviamente sia riaffermata la correlazione della cosa con il fatto per cui si procede. Sez. 5, Sentenza n. 1202 del 11/03/1997 [OSCURATO:PERSONA]. 207395) Conferente appare il richiamo che il provvedimento impugnato opera al risa- lente ma tuttora valido dictum di Sez. 6, n. 193 del 20/1/1997, Noviello, Rv. 208888, che ebbe a chiarire che "in tema di riesame delle misure coercitive, de- ve ritenersi, in base ad argomenti sia sistematici sia testuali, che il tribunale adi- to ex ari. 309 cod proc. pen. possa sopperire con la propria motivazione non solo all'insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento genetico della misura, restituendogli completezza e logicità argomentativa, ma anche alla man- canza di motivazione o alla motivazione apparente del provvedimento, esplici- tando, per la prima volta, le ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare. Ciò perché il giudizio di riesame è stato concepito dal legislatore come un giudizio "ex 'novo ' completamente autonomo e a cognizione piena sulla questio- ne cautelare, vista in tutti i suoi risvolti, sia di legittimità sia di merito, e al di fuori di qualunque vincolo connesso con il principio devolutivo. Tale assunto è dimostrato normativamente dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il quale espressamente prevede che il tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse, da quelle indicate nella mo- tivazione del provvedimento stesso". Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato che, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e comple- ta l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, vi- ceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi inte- grata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano sta- te indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (Sez. Un., n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257 che, in applicazione di detto principio, rilevando la completezza della motivazione dell'ordinanza di riesame, avevano ritenuto in- fondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità del provvedimento del G.I.P. - e la conseguente nullità della ordinanza del tribunale - sotto il profilo della carenza della motivazione, costituita dal semplice richiamo alla richiesta del pubblico ministero). 4. Orbene, che si tratti di semplice integrazione che non incide sul provve- dimento in sé, emerge da una ragionata lettura dell'ordinanza impugnata. Si ritiene, in proposito, che, al di là dell'espressione utilizzata ("estensione del provvedimento ablatorio"), il tribunale del riesame altro non abbia fatto se non precisare che la s.r.l. non è soggetto terzo in quanto era l'aggiudicatario dei lavori verosimilmente effettuati dalla s.r.l.s. data la sua ingiustificata presenza sul posto, circostanze indicative (considerata la coincidenza della denominazione, della sede e del rappresentante legale) della identità dei due soggetti e della conseguenziale indifferente riferibilità del denaro all'una o all'altra società.Il tribunale del riesame ha dato atto, con motivazione priva di aporie logi- che e corretta in punto di diritto -e pertanto immune dai denunciati vizi di legit- timità- che l'odierna ricorrente "mutua" dal soggetto giuridico originariamente destinatario dell'appalto una denominazione quasi coincidente (e suscettibile di trarre in inganno), ha sede adiacente e soprattutto medesimo legale rappresen- tante, [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia anche che le due compagini (l'odierna ricor- rente costituita pochi giorni dopo la stipula della citata convenzione) hanno rap- porti reciproci non sono stati in alcun modo qui spiegate, così come non è stata chiarita la ragione della materiale presenza di personale della SRLS sul sito og- getto del taglio (come rilevato nella C.N.R. del 1/10/20). Posto quindi che il subentro di soggetto effettivamente diverso dall'aggiu- dicatario (sul quale nessuna motivazione è stata spesa) violerebbe !'art. 15 del 'Capitolato d'oneri' sottoscritto dad originaria aggiudicataria, e renderebbe nullo l'intero contratto e illecita la sottrazione di tutto il legname, ritiene il tribunale del riesame laziale come - nella presente fase e secondo la cognizione sommaria demandata a questo tribunale - debba invece ritenersi realizzata proprio una so- vrapposizione di soggetti solo apparentemente diversi, in ipotesi proprio per elu- dere le conseguenze patrimoniali delle violazioni in esame, il che rende legittima l'estensione del provvedimento ablatorio a tutti i soggetti oggi ricorrenti in quan- to tutti avvantaggiati anche individualmente dalla sottrazione di materiale non consentito. Rispetto alla motivazione fornita, pertanto, quelle odierne, pur rubricate co- me violazioni di legge, appaiono come censure rivolte alla motivazione del prov- vedimento impugnato, in quanto tali inammissibili in questa sede. Peraltro, le doglianze che si riferiscono all'ipotesi di sequestro per equivalen- te, che non ricorre nella specie, appaiono del tutto eccentriche rispetto al prov- vedimento impugnato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della società ri- corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
Sentenza Cassazione n. 08526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris