CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 40415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA (9' sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 17/2/2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della Lacalamita e il rigetto di quello del Cardone. [OSCURATO:PERSONA] FATTOp 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Bari, accogliendo il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del Tribunale di Bari che aveva rigettato le sue richieste, ha disposto il sequestro ex art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 della somma di oltre 600.000 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4 lett. b) e c) dello stesso decreto in quanto ritenuto vivere abitualmente dei proventi di reati tributari e di associazione a delinquere per i quali è attualmente imputato. La Corte territoriale, per il caso in cui il proposto non risulti nella disponibilità della somma menzionata, ha altresì disposto il sequestro per equivalente ai sensi dell'art. 25 del citato decreto dei beni mobili e immobili di cui lo stesso risulta titolare, nonché di un bene immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto ricorrono il proposto e la Lacalamita in qualità di terza interessata con unico atto a firma del comune difensore e procuratore speciale della seconda, articolando due motivi. 2.1 Con il primo viene dedotta violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza della pericolosità generica del proposto. In tal senso si osserva che, alla luce dei principi sanciti nella sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale nell'ottica di una lettura tassativizzante della normativa di riferimento, l'inquadramento nella categoria di pericolosità di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone l'acquisizione di sufficienti indizi della realizzazione non episodica e per un significativo intervallo temporale della vita del proposto di delitti lucrogenetici. In tal senso sarebbe dunque insufficiente ad integrare tale presupposto la pendenza di un unico procedimento penale a carico del Cardone per reati tributari commessi, per come contestatogli, nell'intervallo temporale tra il 2011 e il 2015, troppo ristretto per essere giudicato espressivo del fatto che il proposto viva abitualmente con i proventi di attività delittuose, soprattutto se proiettato sull'intero arco della decennale attività imprenditoriale del medesimo nel corso della quale non si sono evidenziati ulteriori profili di illiceità. 2.2 Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo con riguardo alla sussistenza dei presupposti per procedere al sequestro per equivalente. In tal senso viene anzitutto eccepito che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto irrilevante che l'indisponibilità da parte del proposto dei beni di cui è stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 insorga successivamente alla presentazione della proposta di applicazione della misura, giustificando altrettanto erroneamente tale conclusione sulla base del riferimento contenuto nell'art. 25 dello stesso decreto all'indifferenza, ai fini dell'assoggettabilità al vincolo, dell'epoca in cui eventualmente i suddetti beni sono stati trasferiti a terzi. In secondo luogo, richiamando il dictum di Sezioni Unite Spinelli, i ricorrenti evidenziano come i beni di cui può essere disposta l'apprensione sarebbero esclusivamente quelli acquisiti nel periodo di manifestazione della pericolosità - con esclusione, quindi, dei beni immobili assoggettati a sequestro, acquistati in epoca antecedente a quella di consumazione dei reati posti a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto - dovendosi altrimenti concludere che l'ablazione per equivalente non sia una misura di prevenzione, bensì una vera e propria sanzione. In tal caso, allora, la stessa non potrebbe applicarsi all'immobile intestato al Cardone, in quanto acquistato dal medesimo ben prima dell'introduzione del sequestro per equivalente nell'ordinamento di prevenzione, avvenuto ad opera del d.l. n. 92 del 2008. 3. Il 5 settembre 2022 il difensore dei ricorrenti ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Il primo motivo è infondato. Anzitutto infondata è l'obiezione dei ricorrenti per cui il periodo di manifestazione della pericolosità del Cardone coinciderebbe esclusivamente con quello di consumazione dei reati contestatigli nel processo di cognizione e dunque sarebbe contenuto tra il 2011 ed il 2015. Infatti la Corte territoriale ha motivatamente esteso tale periodo al 2017, considerato il termine ultimo dei trasferimenti sine titulo operati dalle società protagoniste dell'attività di evasione in favore del proposto. L'intervallo temporale considerato è dunque sufficientemente rilevante per inquadrare la fattispecie concreta nella categoria criminologica di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 e comunque lo sarebbe anche qualora volesse seguirsi l'impostazione difensiva, posto che è lo stesso ricorso a ricordare come l'attività imprenditoriale del Cardone ha avuto durata decennale e che pertanto in ogni caso le condotte illecite poste a fondamento del giudizio di pericolosità sarebbero state reiterate in maniera sistematica ed organizzata quantomeno per la metà della durata di tale attività, circostanza più che idonea a confortare la valutazione compiuta dai giudici del merito circa il fatto che egli via abitualmente dei proventi di attività delittuose. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo. Il sequestro e la confisca per equivalente sono stati introdotti nell'ordinamento di prevenzione mediante l'aggiunta del comma 10 all'art. 2-ter della I. n. 1423 del 1956 ad opera del dl. 23 maggio 2008, conv. con modificazioni nella I. 24 luglio 2008, n.125. Tale disposizione è stata poi trasposta nell'art. 25 del d.lgs. n. 159 del 2011, mentre il suo attuale testo è il frutto delle modifiche apportate dalla I. 17 ottobre 2017, n. 161. Seppure con riferimento alla previgente formulazione della norma che lo disciplina, questa Corte ha già affermato la natura sanzionatoria dell'istituto e, conseguentemente, l'impossibilità di una sua applicazione retroattiva (Sez. 1, Sentenza n. 11768 del 28/02/2012, Barilari, Rv. 252297). Contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, però, il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente (ed ovviamente in via cautelare del sequestro) non si traduce in quello di ablazione dei beni di cui il proposto ha acquisito la disponibilità diretta o indiretta anteriormente alla manifestazione della sua pericolosità. Più semplicemente l'irretroattività della misura impedisce la sua applicazione nei procedimenti di prevenzione già pendenti a seguito della presentazione della relativa proposta al momento di entrata in vigore della disposizione che ha introdotto l'istituto, come peraltro espressamente previsto dall'art. 36 comma 3 della già citata I. n. 161 del 2017 con riferimento alla rinnovata disciplina dell'art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011, ritualmente applicata nel caso di specie proprio in ragione della data della proposta, presentata il 24 marzo 2021. V. n. 28962/2022 Tali conclusioni sono anzitutto in linea con la ratio dell'istituto, che mira all'espropriazione di beni che non hanno alcun rapporto con la pericolosità del proposto, al fine di privarlo di un qualunque beneficio economico conseguente al mancato rinvenimento di quelli, che invece, avrebbero dovuto essere destinati all'ablazione diretta in quanto egli non ne avrebbe potuto giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, risultava essere stato titolare o avere avuto la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, nonchè di quelli che risultavano essere frutto di attività illecite o ne costituivano il reimpiego. In secondo luogo è la stessa lettera dell'art. 25 che pone come unica condizione espressa quella per cui i beni sottoposti al vincolo per equivalente risultino nella disponibilità del proposto e, come ulteriore condizione implicita, che gli stessi già non siano vocati all'ablazione diretta non rientrando tra quelli elencati negli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. Né potrebbe essere altrimenti, giacchè una volta che la misura assume carattere sanzionatorio e che i beni a cui viene applicata non sono oggetto della presunzione di illecito accumulo o pertinenti ad attività illecite, è irrilevante il momento in cui sono stati acquisiti dal proposto, giacchè si tratta comunque di beni lecitamente acquistati o pervenuti al medesimo. In altri termini il consolidato principio, pure richiamato dalla difesa, per cui la pericolosità è misura temporale dell'ambito applicativo del sequestro e della confisca di prevenzione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605) riguarda esclusivamente i beni che vengono espropriati in quanto direttamente collegati all'accertata pericolosità del proposto nei termini descritti in precedenza. Una volta provato che tali beni sono esistiti, il loro mancato rinvenimento legittima l'espropriazione sussidiaria del restante patrimonio dello stesso proposto indistintamente considerato e fino alla concorrenza del loro valore. Inconferente è poi il richiamo da parte dei ricorrenti all'incipit dell'art. 25 («Dopo la presentazione della proposta»). Infatti, come chiaramente si evince dal testo della norma, con tale formula il legislatore non ha inteso selezionare i beni vocati all'ablazione sussidiaria, ma fissare un limite temporale a partire dal quale questa può essere disposta al fine di escludere l'applicabilità al patrimonio "lecito" del proposto dei provvedimenti d'urgenza previsti dall'art. 22 del d.lgs. n. 159 del 2011. In conclusione deve ritenersi che legittimamente la Corte territoriale ha esteso il sequestro per equivalente anche ai beni che il proposto ha acquistato prima del manifestarsi della sua pericolosità, rimanendo dunque irrilevante, trattandosi di quaestio iuris comunque correttamente risolta, le argomentazioni giuridiche svolte nell'ordinanza impugnata per giustificare l'interpretazione dell'art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011.