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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03065/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4667-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] non- ché legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 312/2021 del Tribunale di Nuoro, pubblicata in data 6 luglio 2021; Oggetto: Somministrazione – Partite pregresse – Tariffe eterodetermi- nate -prescrizione udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA], società incaricata della gestione del [OSCURATO:PERSONA]- tegrato (SII) in Sardegna, era stata convenuta, dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], perché: a) fosse riconosciuta la non debenza delle somme richieste loro a titolo di conguagli partite pregresse 2005-2011, previa disapplicazione del- la Delibera del [OSCURATO:PERSONA] ATO Sardegna n. 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA];; b) fosse dichiarato non dovuto l'importo di euro 77,19 pagato Se- bastiano [OSCURATO:PERSONA] e dunque [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata a ri- fondere detto importo e tutti gli altri importi pagati dagli attori du- rante la pendenza del giudizio; c) [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata al ri- sarcimento del danno esistenziale per l’eventuale interruzione del servizio idrico essenziale e alla rifusione delle spese di riallaccio; con sentenza n. 529/2018, il Giudice di Pace di Nuoro dichiarava non dovute le somme pretese complessivamente indicate a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011”, condannava Abba- noa a restituire a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 77,19, dopo avere preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, riteneva la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA] inesigibile per ef- fetto della intervenuta prescrizione, poiché gli importi richiesti era- no relativi a presunti consumi per le annualità 2005-2011; il Tribunale di Nuoro, con la sentenza oggi impugnata, investito del gravame da [OSCURATO:SOCIETA], ha confermato la decisione di primo gra- do; in primo luogo, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda riguardava rapporti individuali di utenza e non aveva ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti generali di revisione tariffaria, anche se implicava l’accertamento incidentale sugli atti amministrativi, al fine di valutare l’esistenza del potere dell’Autorità d’ambito di disporre tariffe correlate a con- sumi già effettuati; ha escluso che il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico, secondo il principio del recupero dei costi, comprendesse la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un’integrazione tariffa- ria commisurata a consumi già effettuati, “dovendo la previsione della possibilità di effettuare variazioni della tariffa essere intesa nel senso che tali modifiche hanno effetto solo per il futuro, con- sentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio, e non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato”; ha ritenuto illegittima l’introduzione di una tariffa integrativa cor- relata a consumi già effettuati negli anni precedenti sia per la viola- zione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, dero- gabile solo per legge, sia per la violazione dei principi posti a fon- damento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di af- fidamento e della regola della buona fede nell’esecuzione del con- tratto, nella misura in cui consente una modifica unilaterale del cor- rispettivo pattuito o comunque previsto al momento della sommini- strazione con riferimento a forniture già effettuate; ha confermato l’obbligo di restituzione dell’importo di euro 77,19 a [OSCURATO:PERSONA]; ha sostenuto che la prescrizione quinquennale del crediti del somministrante decorreva in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo e non già dalla fatturazione, né dall’entrata in vi- gore della Delibera ATO del 26.6.2014; [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Nuoro, formulando tre motivi; resistono con controricorsoSebastiano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- squale Biancu, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; parte controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 1 c.p.c., la violazione dei limiti della giurisdizione del giudice or- dinario. violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1,lett. c) c.p.a.; per avere il Tribunale ritenuto che la controversia riguar- dasse il rapporto contrattuale tra il gestore e l’utenza, rispetto al quale non assumono rilevanza le determinazioni tariffarie adottate dalle Autorità di settore; secondo [OSCURATO:SOCIETA], il giudice a quoavrebbe violato i criteri che regolano il riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, atteso che la posizione giuridica fatta valere dagli odierni controricorrenti per le cosiddette partite pregresse investirebbe, in via principale e diretta, la legittimità del- le partite pregresse, ossia delle scelte tecnico-discrezionali dell’AEEGSI (oggi, ARERA) e dell’Ente d’Ambito (EGAS), in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico in- tegrato nonché in relazione alla determinazione dell’ammontare dei conguagli regolatori; il motivo è infondato; la questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite - da ultimo, proprio con riferi- mento ad una controversia che aveva coinvolto l’odierna ricorrente, cfr. Cass., Sez.

Un., 10/10/2022, n. 29593; adde Cass., Sez.

Un., 18/02/2022, n. 5386; Cass., Sez.

Un., 20/07/2021, n. 20692 in materia di gestione dei rifiuti – e risolta affermando che: “la do- manda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una con- troversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha dun- que effettivamente natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione con- trattuale”; 2) con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, alla sentenza gravata si imputa, ai sensi dell’art. 360, com- ma 1°, n. 3 cod.proc.civ, la “violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par.

B.16)”; oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunaleha escluso che il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico comprenda la possi- bilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati; [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che: i) in applicazione del principio del full recovery cost, la tariffa applicata all’utenza deve necessa- riamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio; ii) non il singolo gestore ma AEEGSI, oggi ARERA –Ente d’ambito, va- luta l’adeguatezza delle tariffe, al fine di garantire all’intera colletti- vità un servizio improntato non solo ad elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienzaed economicità; iii) il gestore si limi- ta ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa ovvero per un’eventuale esclusione di determinate voci; iv) la Se- zione 18 del contratto con gli utenti stabilisce che l’’attività di ero- gazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. è disciplina- ta dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…) e detto Regolamento, al par.

B.16 “Fatturazione” dispone chiara- mente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il si- stema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito”; v) il prece- dente sistema tariffario, basato sul price cap, di cui al D.M. 1° ago- sto 1996, limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza, ma non escludeva che l’autorità di ambito determinasse a posteriori, con incrementi tarif- fari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore; vi) in sede di revisione del piano d’ambito per la regione Sardegna, di cui alla deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), era stato provvisoriamente quantificato il conguaglio per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di ag- giornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche; vii) il recupero di tali partite era stato posticipato in considerazione dei predetti li- miti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap; vii) detto sistema, rivelatosi inadeguato per l’efficiente gestione del servizio idrico, era stato modificato, affidando all’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] - AEEGSI (oggi, “ARE- RA”) la definizione delle componenti di costo ammissibili ai fini re- golatori nonché delle regole e dei criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012) ed al gestore il compito di applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA] (art. 154, comma 5, del Codice dell’Ambiente); viii) l’AEEGSI, con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR), ha approvato il nuovo “Me- todo [OSCURATO:PERSONA]”, il quale, quanto alla “quantificazione e rico- noscimento delle partite pregresse”, stabilisce che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già con- siderati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, so- no quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità”, ed ha affidato ai singoli Enti d’Ambito la complessiva quantificazio- ne degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti deteneva- no i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti; ix) con riferimento alla Regione Sardegna, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna ha emanato la Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e sono stati riconosciuti i conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando il gestore ad effet- tuarne la riscossione, per l’importo complessivo di euro 106.000.000,00, in ossequio ai criteri e alle modalità sancite dall’art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell’Ente d’Ambito n. 18/2014; x) sulla scorta di tali provvedimenti era stato tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l’invio di distinte fatture, in cui veniva specificata la natura dei maggiori costi richie- sti nonché i riferimenti regolatori mediante i quali era stata deter- minata la componente tariffaria; [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conseguenza chele partite pregresse costi- tuiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che l a sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo aver travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per avere violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia; 2.1) il motivo merita accoglimento, ma con alcune precisazioni; in astratto, non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori; va infatti considerato - con richiamo a quanto osservato nella già ri- chiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022 - che: i) la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati mem- bri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli ne- cessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previ- sioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel pro- gramma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei po- tenziali costi di dette misure; ii) l’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C-686/15, [OSCURATO:PERSONA], nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell’acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei ser- vizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce “uno” dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri di- spongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità suffi- cienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile; iii) nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referen- dumabrogativo di parte di esso, ha disposto che «1.

La tariffa co- stituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determina- ta tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio for- nito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei co- sti di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di sal- vaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la co- pertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

Tutte le quotedella tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; iv) l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conse- guentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servi- zio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei be- nefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformi- tà ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo fi- nanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del re- cupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia...»; v) in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un co- sto “ora per allora”, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integral- mente recuperato; vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli utenti, che richiama il Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], e al rimando compiuto da tale Regola- mento al sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito, det- to sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (exart.1339 cod. civ.); 2.2) il fatto che non sia preclusa “in astratto” una politica tariffa- ria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso “ogni” recupero tariffario; il perimetro dell’operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall’esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribu- zione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli uten- ti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispetti- vo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr.

C- 186/95, cit., art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 della direttiva 2000/60/CE); la dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità econo- mica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una varia- bile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecno- economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla “capacità dell'organizzazione, nel rispetto deivincoli economici e delle condi- zioni esterne, di pensare e raggiungere - attraverso la progettazio- ne e realizzazione nel tempo - i propri fini e obiettivi”; è stato, in- fatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti - anche qualitativamente - le determinanti (costi umani, materiali e finanziari) e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto ter- ritoriale e socio-economico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell’applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assets ed evitare la duplicazione della contabilizzazione; tanto risulta avvalorato: a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26/01/2011, n. 26, ha ribadito che “coessenziale alla nozione di ‘ri- levanza’ economica del servizio idrico integrato è l’esercizio dell’attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali fi- nanziamenti pubblici)”; b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 della direttiva 2000/60 che rinvia all’analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel di- stretto idrografico, dell’art. 5 della medesima direttiva che reg ola le caratteristiche del distretto idrografico, l’esame dell'impatto am- bientale delle attività umane e l’analisi economica dell'utilizzo idrico e dell’allegato III, già citato; c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il dlgs. n. 152/2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l'erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, an- che imprenditoriale, delservizio, nell'ambito dei vincoli europei, ga- ranzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità delservizio; ii) “la tariffa è definita dall' art. 154 del de- creto legislativo n. 152 del 2006, che ricalca l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE,in linea con la configurazione - delineata nella Comu- nicazione COM 2000/447 -della tariffa dei servizi idrici quale "mez- zo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il re- cupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico", come "il corrispettivo delservizio idrico integrato"; iii) il principio di recupero dei costi consente di “riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all’incremento degli investimenti o all’ottimizzazione dei costi di gestione” (Cons.

Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d’impresa per il gesto- re, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all’utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmen- te stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incre- mentali rispetto a quelle pianificate; d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ill egittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entri- no in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio nè criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bi- lancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di c:arattere univocamente retroattiva ed a prescinde- re dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrai :a in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria. si veda in tal senso Cass. 23/06/2021, n.17959; 2.3) ne deriva non già l’immodificabilità delle tariffe, che non po- trebbe giustificarsi invocando latutela dell’affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corri- spettivo a quest'ultimo dovuto per l'espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza “per l'ipo- tesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio con- trattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione” (Cass., Sez.

Un., 18/02/2022, n.5386), ma l’obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizioreso; 2.4) ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà rite- nersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedi- bili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio; deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio of- ferto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione ef- ficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggetti- vità, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di ri- ferimento e di trasparenza (Cons.

Stato 04/05/2022, n.3484; Cons.

Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli rego- latori utilizzati per allocare sull’utenza errori di gestione o di previ- sione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell’incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi versocosti efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispet- to alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell’aderenza delle pretese economiche rivolte all’utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica; 2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di ripar- to dell’onere della prova, graverà sull’ente gestore del servizio idri- co; infatti l’imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattiva- mente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corri- spettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/10/2001, n. 13533); 3) con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] deduce, ai sensi dell’ art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ.

“violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 di- cembre 2011, n. 214; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazio- ne dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna; regolamento del servizio idri- co integrato (par. b.16)”; l’argomento difensivo della [OSCURATO:SOCIETA] è che il diritto alla riscossione delle partite pregresse e dunque il dies a quo di decorrenza del re- lativo termine di prescrizione dovesse essere collocato nel momen- to in cui era stata autorizzata (rectius: obbligata) a fatturare i conguagli per le partite pregresse a seguito della loro effettiva quantificazione (26 giugno 2014, data della delibera n. 18 dell’Ente d’Ambito); la questione è stata affrontata nonché risolta dalle Sezioni unite con la decisione n. 29593/2022, citata, nei termini che si riportano: “la nozione di recupero dei costi, in cui si sostanzia il "congua- glio", “implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; il che comporta che, prima della determinazione delle voci di co- sto da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art.2935 c.c.; d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei con- guagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determi- nati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e, quindi, esclu- derne la concreta possibilità di recupero”; il motivo, pertanto, è fondatoe merita accoglimento; 4) in definitiva, va rigettato il primo motivo, vanno accolti il se- condo ed il terzo; 5) la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Nuoro, in persona di diverso magistrato appartenente allo stesso [OSCURATO:PERSONA], che, muovendo dall’astratta legitti- mità del recupero dei costi ora per allora, dovrà accertare la ricor- renza dei presupposti di fatto per l’applicazione dei conguagli rego- latori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispetti- vo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull’utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scor- ta di quanto dianzi rilevato – cfr. supra §§ 2.2 - 2.4 - non bastando a giustificare la richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] né il fatto, pacifico e inconte- stato, che essa abbia applicato le tariffe determinate dall’autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l’obbligo di riscossione impostole, né l’astratto riconoscimento, determinato dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso, che il diritto di credito di [OSCURATO:SOCIETA] non si fosse prescritto, stante che la statica identificazione del dies a quo del termine prescrizionale non è in nesso di conseguenzialità necessa- ria con l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto della pre- tesa creditoria fatta va

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4667-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] non- ché legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 312/2021 del Tribunale di Nuoro, pubblicata in data 6 luglio 2021; Oggetto: Somministrazione – Partite pregresse – Tariffe eterodetermi- nate -prescrizione udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA], società incaricata della gestione del [OSCURATO:PERSONA]- tegrato (SII) in Sardegna, era stata convenuta, dinanzi al Giudice di Pace di Nuoro, da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], perché: a) fosse riconosciuta la non debenza delle somme richieste loro a titolo di conguagli partite pregresse 2005-2011, previa disapplicazione del- la Delibera del [OSCURATO:PERSONA] ATO Sardegna n. 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA];; b) fosse dichiarato non dovuto l'importo di euro 77,19 pagato Se- bastiano [OSCURATO:PERSONA] e dunque [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata a ri- fondere detto importo e tutti gli altri importi pagati dagli attori du- rante la pendenza del giudizio; c) [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata al ri- sarcimento del danno esistenziale per l’eventuale interruzione del servizio idrico essenziale e alla rifusione delle spese di riallaccio; con sentenza n. 529/2018, il Giudice di Pace di Nuoro dichiarava non dovute le somme pretese complessivamente indicate a titolo di partite pregresse “conguaglio anni 2005-2011”, condannava Abba- noa a restituire a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 77,19, dopo avere preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, riteneva la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA] inesigibile per ef- fetto della intervenuta prescrizione, poiché gli importi richiesti era- no relativi a presunti consumi per le annualità 2005-2011; il Tribunale di Nuoro, con la sentenza oggi impugnata, investito del gravame da [OSCURATO:SOCIETA], ha confermato la decisione di primo gra- do; in primo luogo, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda riguardava rapporti individuali di utenza e non aveva ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti generali di revisione tariffaria, anche se implicava l’accertamento incidentale sugli atti amministrativi, al fine di valutare l’esistenza del potere dell’Autorità d’ambito di disporre tariffe correlate a con- sumi già effettuati; ha escluso che il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico, secondo il principio del recupero dei costi, comprendesse la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un’integrazione tariffa- ria commisurata a consumi già effettuati, “dovendo la previsione della possibilità di effettuare variazioni della tariffa essere intesa nel senso che tali modifiche hanno effetto solo per il futuro, con- sentendo di evitare il procrastinarsi del disequilibrio, e non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato”; ha ritenuto illegittima l’introduzione di una tariffa integrativa cor- relata a consumi già effettuati negli anni precedenti sia per la viola- zione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, dero- gabile solo per legge, sia per la violazione dei principi posti a fon- damento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di af- fidamento e della regola della buona fede nell’esecuzione del con- tratto, nella misura in cui consente una modifica unilaterale del cor- rispettivo pattuito o comunque previsto al momento della sommini- strazione con riferimento a forniture già effettuate; ha confermato l’obbligo di restituzione dell’importo di euro 77,19 a [OSCURATO:PERSONA]; ha sostenuto che la prescrizione quinquennale del crediti del somministrante decorreva in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo e non già dalla fatturazione, né dall’entrata in vi- gore della Delibera ATO del 26.6.2014; [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Nuoro, formulando tre motivi; resistono con controricorsoSebastiano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- squale Biancu, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 1 c.p.c., la violazione dei limiti della giurisdizione del giudice or- dinario. violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1,lett. c) c.p.a.; per avere il Tribunale ritenuto che la controversia riguar- dasse il rapporto contrattuale tra il gestore e l’utenza, rispetto al quale non assumono rilevanza le determinazioni tariffarie adottate dalle Autorità di settore; secondo [OSCURATO:SOCIETA], il giudice a quoavrebbe violato i criteri che regolano il riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, atteso che la posizione giuridica fatta valere dagli odierni controricorrenti per le cosiddette partite pregresse investirebbe, in via principale e diretta, la legittimità del- le partite pregresse, ossia delle scelte tecnico-discrezionali dell’AEEGSI (oggi, ARERA) e dell’Ente d’Ambito (EGAS), in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico in- tegrato nonché in relazione alla determinazione dell’ammontare dei conguagli regolatori; il motivo è infondato; la questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite - da ultimo, proprio con riferi- mento ad una controversia che aveva coinvolto l’odierna ricorrente, cfr. Cass., Sez. Un., 10/10/2022, n. 29593; adde Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n. 5386; Cass., Sez. Un., 20/07/2021, n. 20692 in materia di gestione dei rifiuti – e risolta affermando che: “la do- manda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una con- troversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha dun- que effettivamente natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione con- trattuale”; 2) con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, alla sentenza gravata si imputa, ai sensi dell’art. 360, com- ma 1°, n. 3 cod.proc.civ, la “violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par. B.16)”; oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunaleha escluso che il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico comprenda la possi- bilità di applicare, tramite una valutazione ex post, un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati; [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che: i) in applicazione del principio del full recovery cost, la tariffa applicata all’utenza deve necessa- riamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio; ii) non il singolo gestore ma AEEGSI, oggi ARERA –Ente d’ambito, va- luta l’adeguatezza delle tariffe, al fine di garantire all’intera colletti- vità un servizio improntato non solo ad elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienzaed economicità; iii) il gestore si limi- ta ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa ovvero per un’eventuale esclusione di determinate voci; iv) la Se- zione 18 del contratto con gli utenti stabilisce che l’’attività di ero- gazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. è disciplina- ta dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…) e detto Regolamento, al par. B.16 “Fatturazione” dispone chiara- mente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il si- stema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito”; v) il prece- dente sistema tariffario, basato sul price cap, di cui al D.M. 1° ago- sto 1996, limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza, ma non escludeva che l’autorità di ambito determinasse a posteriori, con incrementi tarif- fari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore; vi) in sede di revisione del piano d’ambito per la regione Sardegna, di cui alla deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), era stato provvisoriamente quantificato il conguaglio per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di ag- giornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche; vii) il recupero di tali partite era stato posticipato in considerazione dei predetti li- miti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap; vii) detto sistema, rivelatosi inadeguato per l’efficiente gestione del servizio idrico, era stato modificato, affidando all’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] - AEEGSI (oggi, “ARE- RA”) la definizione delle componenti di costo ammissibili ai fini re- golatori nonché delle regole e dei criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012) ed al gestore il compito di applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA] (art. 154, comma 5, del Codice dell’Ambiente); viii) l’AEEGSI, con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR), ha approvato il nuovo “Me- todo [OSCURATO:PERSONA]”, il quale, quanto alla “quantificazione e rico- noscimento delle partite pregresse”, stabilisce che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già con- siderati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, so- no quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità”, ed ha affidato ai singoli Enti d’Ambito la complessiva quantificazio- ne degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti deteneva- no i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti; ix) con riferimento alla Regione Sardegna, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna ha emanato la Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e sono stati riconosciuti i conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando il gestore ad effet- tuarne la riscossione, per l’importo complessivo di euro 106.000.000,00, in ossequio ai criteri e alle modalità sancite dall’art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell’Ente d’Ambito n. 18/2014; x) sulla scorta di tali provvedimenti era stato tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l’invio di distinte fatture, in cui veniva specificata la natura dei maggiori costi richie- sti nonché i riferimenti regolatori mediante i quali era stata deter- minata la componente tariffaria; [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conseguenza chele partite pregresse costi- tuiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che l a sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo aver travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per avere violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia; 2.1) il motivo merita accoglimento, ma con alcune precisazioni; in astratto, non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori; va infatti considerato - con richiamo a quanto osservato nella già ri- chiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022 - che: i) la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati mem- bri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli ne- cessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previ- sioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel pro- gramma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei po- tenziali costi di dette misure; ii) l’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C-686/15, [OSCURATO:PERSONA], nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell’acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei ser- vizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce “uno” dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri di- spongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità suffi- cienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile; iii) nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referen- dumabrogativo di parte di esso, ha disposto che «1. La tariffa co- stituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determina- ta tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio for- nito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei co- sti di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di sal- vaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la co- pertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quotedella tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; iv) l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conse- guentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servi- zio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei be- nefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformi- tà ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo fi- nanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del re- cupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia...»; v) in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un co- sto “ora per allora”, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integral- mente recuperato; vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli utenti, che richiama il Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], e al rimando compiuto da tale Regola- mento al sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito, det- to sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (exart.1339 cod. civ.); 2.2) il fatto che non sia preclusa “in astratto” una politica tariffa- ria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso “ogni” recupero tariffario; il perimetro dell’operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall’esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribu- zione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli uten- ti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispetti- vo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr. C- 186/95, cit., art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 della direttiva 2000/60/CE); la dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità econo- mica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una varia- bile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecno- economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla “capacità dell'organizzazione, nel rispetto deivincoli economici e delle condi- zioni esterne, di pensare e raggiungere - attraverso la progettazio- ne e realizzazione nel tempo - i propri fini e obiettivi”; è stato, in- fatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti - anche qualitativamente - le determinanti (costi umani, materiali e finanziari) e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto ter- ritoriale e socio-economico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell’applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assets ed evitare la duplicazione della contabilizzazione; tanto risulta avvalorato: a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26/01/2011, n. 26, ha ribadito che “coessenziale alla nozione di ‘ri- levanza’ economica del servizio idrico integrato è l’esercizio dell’attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali fi- nanziamenti pubblici)”; b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 della direttiva 2000/60 che rinvia all’analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel di- stretto idrografico, dell’art. 5 della medesima direttiva che reg ola le caratteristiche del distretto idrografico, l’esame dell'impatto am- bientale delle attività umane e l’analisi economica dell'utilizzo idrico e dell’allegato III, già citato; c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il dlgs. n. 152/2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l'erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, an- che imprenditoriale, delservizio, nell'ambito dei vincoli europei, ga- ranzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità delservizio; ii) “la tariffa è definita dall' art. 154 del de- creto legislativo n. 152 del 2006, che ricalca l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE,in linea con la configurazione - delineata nella Comu- nicazione COM 2000/447 -della tariffa dei servizi idrici quale "mez- zo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il re- cupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico", come "il corrispettivo delservizio idrico integrato"; iii) il principio di recupero dei costi consente di “riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all’incremento degli investimenti o all’ottimizzazione dei costi di gestione” (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d’impresa per il gesto- re, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all’utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmen- te stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incre- mentali rispetto a quelle pianificate; d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ill egittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entri- no in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio nè criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bi- lancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di c:arattere univocamente retroattiva ed a prescinde- re dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrai :a in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria. si veda in tal senso Cass. 23/06/2021, n.17959; 2.3) ne deriva non già l’immodificabilità delle tariffe, che non po- trebbe giustificarsi invocando latutela dell’affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corri- spettivo a quest'ultimo dovuto per l'espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza “per l'ipo- tesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio con- trattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione” (Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n.5386), ma l’obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizioreso; 2.4) ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà rite- nersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedi- bili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio; deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio of- ferto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione ef- ficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggetti- vità, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di ri- ferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n.3484; Cons. Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli rego- latori utilizzati per allocare sull’utenza errori di gestione o di previ- sione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell’incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi versocosti efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispet- to alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell’aderenza delle pretese economiche rivolte all’utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica; 2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di ripar- to dell’onere della prova, graverà sull’ente gestore del servizio idri- co; infatti l’imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattiva- mente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corri- spettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533); 3) con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] deduce, ai sensi dell’ art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ. “violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 di- cembre 2011, n. 214; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazio- ne dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna; regolamento del servizio idri- co integrato (par. b.16)”; l’argomento difensivo della [OSCURATO:SOCIETA] è che il diritto alla riscossione delle partite pregresse e dunque il dies a quo di decorrenza del re- lativo termine di prescrizione dovesse essere collocato nel momen- to in cui era stata autorizzata (rectius: obbligata) a fatturare i conguagli per le partite pregresse a seguito della loro effettiva quantificazione (26 giugno 2014, data della delibera n. 18 dell’Ente d’Ambito); la questione è stata affrontata nonché risolta dalle Sezioni unite con la decisione n. 29593/2022, citata, nei termini che si riportano: “la nozione di recupero dei costi, in cui si sostanzia il "congua- glio", “implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; il che comporta che, prima della determinazione delle voci di co- sto da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art.2935 c.c.; d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei con- guagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determi- nati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e, quindi, esclu- derne la concreta possibilità di recupero”; il motivo, pertanto, è fondatoe merita accoglimento; 4) in definitiva, va rigettato il primo motivo, vanno accolti il se- condo ed il terzo; 5) la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Nuoro, in persona di diverso magistrato appartenente allo stesso [OSCURATO:PERSONA], che, muovendo dall’astratta legitti- mità del recupero dei costi ora per allora, dovrà accertare la ricor- renza dei presupposti di fatto per l’applicazione dei conguagli rego- latori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispetti- vo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull’utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scor- ta di quanto dianzi rilevato – cfr. supra §§ 2.2 - 2.4 - non bastando a giustificare la richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] né il fatto, pacifico e inconte- stato, che essa abbia applicato le tariffe determinate dall’autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l’obbligo di riscossione impostole, né l’astratto riconoscimento, determinato dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso, che il diritto di credito di [OSCURATO:SOCIETA] non si fosse prescritto, stante che la statica identificazione del dies a quo del termine prescrizionale non è in nesso di conseguenzialità necessa- ria con l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto della pre- tesa creditoria fatta va
Sentenza Cassazione n. 03065/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris