CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04080/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30095/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto all'omessa rinnovazione dell'istruttoria e alla mancata assunzione di prova decisiva - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal fatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] (di cui si lamenta la mancata escussione) non era stato inserito nella lista testimoniale della difesa; peraltro, come emerge dal verbale, il difensore, pur essendo presente, non ha sollevato opposizioni né eccepito alcuna nullità rispetto all'ordinanza dì revoca dell'ordinanza ammissiva della sua testimonianza, il che equivarrebbe a sanatoria finanche se il teste fosse stato indicato dalla difesa dell'imputato (tra le più recenti, Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere tensore Il Presidente