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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 36213/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in qualità di legale rappresentante della società SAT s.r.I.) avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata datala.28 dicembre 2022, resa all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2022, il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della SAT s.r.I., proprietaria di beni immobili oggetto di sequestro preventivo, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], conclusok-Eifi-la condanna del predetto alla pena di anni sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 216, 219, 223 r.d. n. 267 del 1942 (bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per il valore di tre milioni di euro), nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, curatela del fallimento, da liquidarsi in separata sede. 1.1.11 Tribunale ha rilevato che il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], con pronuncia di questa Corte di legittimità del 12 dicembre 2019, è stato dichiarato estinto per prescrizione, con revoca del disposto sequestro e conferma delle statuizioni civili e che il sequestro preventivo era stato convertito in sequestro conservativo, ai sensi degli artt. 323, comma 4, 316 cod. proc. pen. in data 16 Febbraio 2015 per garantire le obbligazioni civili derivanti da reato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha, quindi, pronunciato il rigetto della richiesta di restituzione dei beni in sequestro, proposta dalla proprietaria dei beni immobili, in qualità di terza estranea al sequestro e al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto al [OSCURATO:PERSONA], osservando che: - il sequestro preventivo del 16 febbraio 2006 (del 17 dicembre 2012, secondo la ricorrente, in realtà del 17 dicembre 2005: cfr. Sez. 5, n. 25631 del 2006) era stato convertito in sequestro conservativo in data 16 febbraio 2015 su richiesta della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - nel giudizio di merito, confermato sul punto anche dalla Corte di cassazione nella sentenza citata, era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, oltre che della fallita, anche di altre società che amministrava di fatto tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. che veniva utilizzata come "forziere" cioè quale schermo per far confluire i beni delle società allo stesso comunque riferibili, quando queste si trovavano in difficoltà; - che comunque il terzo, tenuto alla prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, con particolare riferimento alla mancanza di qualsiasi profitto derivante dal reato alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla buona fede, non aveva fornito detta prova anche con riferimento alla sostanziale riferibilità dell'ente al [OSCURATO:PERSONA] per essere da questo utilizzata per i descritti scopi illeciti; - che comunque, l'ordinanza con la quale il sequestro preventivo era stato convertito in sequestro conservativo, pur non comunicata alla SAT s.r.I., titolare formale dei beni immobili, risultava adottata nel contraddittorio delle parti ex artt. 316 comma 2, 317 comma 1 cod. proc. pen. (imputato, Pubblico ministero e parte civile) richiamando giurisprudenza di legittimità che individua come successivo e soltanto eventuale in caso di impugnazione, l'instaurazione del contraddittorio con il terzo interessato (n. 9278 del 2014, dep. 2015); - che il sequestro conservativo mantiene i suoi effetti cautelari di garanzia di interessi di natura patrimoniale anche in caso di condanna generica al risarcimento del danno, ferma restando, per la parte civile la possibilità di azionare in sede civile le sue pretese (n. 45578 del 2009, n. 23906 del 2010); - che secondo la giurisprudenza di legittimità, il sequestro conservativo tin caso di sentenza di applicazione di pena (ove non vi è una pronuncia nel merito della pretesa civilistica), perde efficacia ove l'azione risarcitoria già esercitata in sede penale, non venga iniziata nei termini previsti dall'art. 669-octies cod. proc. civ. - che nel caso in cui in sede penale v è una pronuncia sul merito della pretesa civilistica, come quello di specie, con titolo certo ex art. 539 cod. proc. pen., gli effetti del sequestro conservativo permangono fino a quando l'azione civile può essere promossa e non è prescritta ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. per il decorso di dieci anni dalla data di irrevocabillità della sentenza penale; - che, infine, il sequestro disposto non è sproporzionato, quanto al valore dei beni oggetto del provvedimento cautelare, se si tiene conto dell'entità delle distrazioni che sono state accertate per un valore di tre milioni di euro.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la terza interessata, per il tramite dei difensori, avv.ti G. [OSCURATO:PERSONA] e A. Sambati e procuratori speciali, esponendo due motivi, di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 316, comma 1 e 2, 323, comma 4, cod. proc. pen.

Dopo aver riportato il contenuto dell'istanza di restituzione dei beni immobili, rivolta al Giudice dell'esecuzione (cfr. pag. 1 e ss.) la ricorrente evidenzia che il Tribunale, in data 12 giugno 2021, l'ha rigettata, con provvedimento contro il quale veniva proposto ricorso per cassazione, riqualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., quest'ultima poi decisa con il provvedimento del 28 dicembre 2022 oggetto del ricorso sub iudice.

Secondo il provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe gestito di fatto, una serie di società, tra le quali la SAT e la SAL, utilizzate per occultare beni e danaro o per l'intestazione di beni provenienti dal patrimonio personale del medesimo, con la conseguenza che la titolare formale dei beni immobili, la SAT non poteva considerarsi soggetto estraneo rispetto ai reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna.

Ancora, si rileva che il Giudice dell'esecuzione pretende la prova dell'estraneità da reato del terzo, nonché la prova della titolarità del diritto vantato, della mancata percezione di qualsiasi profitto, nonché della buona fede, intesa quale assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico ogni addebito di negligenza.

La ricorrente, però, è estranea al reato, non ha percepito alcun profitto dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], mentre il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, in data 17 dicembre 2012, il sequestro preventivo assumeva, in modo del tutto apodittico, che la SAT era una sorta di schermo, senza però precisare i beni che sarebbero stati concretamente sottratti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla garanzia dei suoi creditori e transitati ala SAT s.r.1.; né il capo di imputazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a condotte distrattive perpetrate in favore della SAT.

Infine, si rimarca che non è emerso che i beni siano pervenuti nella titolarità formale della s.r.l. della ricorrente attraverso contrati di trasferimento simulati sicché il sequestro conservativo non può estendersi ai beni della ricorrente, per l'assenza di prova della intestazione fittizia di questi al terzo estraneo al reato (Sez. 2, n. 57829 del 14 novembre 2018).

Tanto, in contrasto con gli artt. 316, comma 1 e 2, 323, :omm 4 cod. proc. pen. e 1, comma 1, prot. add. 1 alla CEDU.

Quanto all'omessa presenza del terzo nella procedura che si è conclusa con la conversione del sequestro, il formale intestatario dei beni deve essere considerato parte sostanziale del procedimento e, dunque, andava avvisato quale proprietario dei beni oggetto del provvedimento ablatorio.

Quanto alla dedotta sproporzione, si osserva che il valore delle distrazioni pari a tre milioni di euro non è emerso nel procedimento di merito ma si tratta di mera prospettazione accusatoria, prescindendoAla ogni valutazione dei crediti da garantire. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 669-octies cod. proc. civ, e vizio di motivazione.

Si richiama la sentenza n. 22062 del 2011 della Cassazione civile che ha sancito la perdita di efficacia del sequestro conservativo quando, in caso di patteggiamento, l'azione / già esercitata in sede penale, non venga riassunta, tempestivamente, in sede civile.

Si tratta nella specie, comunque, di pronuncia cautelare che determinerebbe, in caso contrario, l'effetto di tenere "congelati" beni per anni, in attesa della quantificazione del danno dando luogo ad un sostanziale esproprio. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Molino, ha concluso facendo pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato 1.1.Si osserva che, nella specie, la conversione del sequestro preventivo in conservativo5vvienik-su iniziativa della parte civile, prima della condanna di primo grado con provvedimento che non risulta impugnato dall'imputato o da terzi interessati (cfr. pag. 2 dell'ordinanza oggetto di ricorso).

La società ricorrente deduce l'estraneità della SAT s.r.i., titolare formale dei beni immobili oggetto del vincolo, alle attività distrattive poste in essere, secondo il Giudice dell'esecuzione, dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., del gruppo facente capo ad [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto si osserva, in primo luogo, che in tema di sequestro conservativo, ai fini della verifica dell'appartenenza di beni mobili ed immobili all'imputato, non rileva la formale intestazione degli stessi, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità uti dominus, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 5, n. 40286 del 27/06/2014, Cucci, Rv. 260305).

In secondo luogo, si osserva che la parte, terza estranea, a fronte della motivazione del Tribunale, non documenta che siano intervenute pronunce che la individuano quale soggetto estraneo ai fatti di bancarotta per i quali è stata dichiarata, agli effetti penali, l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti ad [OSCURATO:PERSONA].

Anzi il Collegio osserva che la sentenza della sezione Quinta penale n. 7021 - 20 del 12 dicembre 2019, agli effetti civili (cfr. pag. 4 e ss.) ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], qualificato, rispetto alla società fallita, quale amm,nistratore di fatto, sostanzialmente confermando la ricostruzione delle vicende accertate in sede di merito.

Inoltre, si osserva che la sentenza di questa Corte, emessa in relazione al provvedimento cautelare di sequestro preventivo adottato nel 2005, afferma che la fattispecie attiene al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto (argomento che non viene posto in discussione in seno alla vicenda incidentale) e beneficiario delle illecite condotte.

La società viene indicata come facente parte di un novero di altri organismi, riferibili del pari a [OSCURATO:PERSONA] (ed alla sua famiglia), spesso utilizzati per interporre schermi giuridici fittizi alla reale intestazione dei cespiti, sia sociali sia personali, di [OSCURATO:PERSONA] (anche questo argomento non risulta controverso, in questa fase processuale).

Il sequestro preventivo, secondo il descritto provvedimento, aveva colpito numerosi cespiti di proprietà delle [OSCURATO:SOCIETA], indicati come appartenenti al medesimo gruppo, cespiti che si assumevano acquisiti da dette società con il provento del reato di distrazione fraudolenta.

La difesa sosteneva, in quella sede, la mancanza di motivazione sul nesso che collega il novero dei beni sequestrati alla condotta distrattiva.

I giudici del riesame (sembra in misura maggiore e più perspicua che il Giudice per le indagini preliminari) hanno giustificato il profilo pertinenziale, tratteggiando l'evidente indizio di condotta fraudolenta in pregiudizio della iallita [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera del [OSCURATO:PERSONA], con dettaglio sui movimenti tra le società del medesimo [OSCURATO:PERSONA], al fine di staccare i singoli beni dal patrimonio personale e di [OSCURATO:SOCIETA] e delle società operative (SAL s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] a favore di enti definiti meramente "fittizi" (Sai s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., Siltra, [OSCURATO:PERSONA], Mistralfin), cioè enti indicati come creati strumentalmente per conseguire il risultato di intestare cespiti sottratti alle reali imprese di pertinenza, agendo al fine di salvarli dalla apprensione del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di cui si era chiesto l'annullamento sottolineava, inoltre, il grave disordine contabile, che impediva la effettiva ricostruzione del movimento degli affari.

Dunque, a fronte di una pronuncia che ha concluso il procedimento di cognizione, rilevando la prescrizione, agli effetti penali e rigettando, agli effetti civili, il ricorso, tenuto conto che il sequestro preventivo è trasformato in conservativo come assume il Giudice dell'esecuzione, prima della sentenza di condanna, si pone il problema, sollevato dalla ricorrente, circa la partecipazione del terzo alla procedura con la quale vi è stata la conversione del sequestro preventivo.

Sul punto si osserva che il terzo, formale intestatario dei cespiti, non può essere considerato parte della procedura di conversione del sequestro preventivo in conservativo, pur se legittimato alla proposizione di riesame (l'imputato o anche il terzo).

Invero, questa Corte ha avuto modo di affermare il condivisibile principio secondo il quale (Sez. 1, n. 7442 del 10/12/2019, dep. 2020, Maielli, Rv. 278079; Sez. 5, n. 9728 del 02/10/2014, dep. 2015, Scalera, Rv. 263098) l'ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, essendo l'instaurazione del contraddittorio - sia per il debitore, sia per eventuali altri interessati - solo eventuale e posticipata al momento dell'impugnazione del provvedimento con richiesta di riesame (conf., altresì, n. 2816/99, Rv. 214472, e n. 1044/95, Rv. 202815).

Anzi si è precisato (Sez. 2, n. 40221 del 23/11/2006 Gattolla, Rv. 235592) che la descritta ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, perché la legge non prevede questa modalità, sicché la previsione di offerta di idonea cauzione da parte dell'imputato o del responsabile civile, al fine di evitare il sequestro conservativo, opera limitatamente ai casi in cui la richiesta di sequestro è formulata nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale.

Dunque, deve concludersi che per impugnare la contestata statuizione, avente natura cautelare, anche l'imputato avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 318 6 cod. proc. pen. mediante richiesta di riesame (Sez. 5, n. 50946 del 19/10/2017, Rv. 271462; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256597; Sez. 4, Sentenza n. 8804 del 06/02/2009, Rv. 243707). 1.2.In ogni caso, osserva il Collegio che, al passaggio in giudicato della pronunciata prescrizione dei reati, la condanna generica al risarcimento del danno, in presenza di declaratoria di prescrizione agli effetti penali, può senz'altro sorreggere il disposto sequestro conservativo come convertito, con l'unica specificazione che per l'effetto del pignoramento sui beni ex art. 320 cod. proc. pen. deve necessariamente intervenire pronuncia, da parte del giudice civile, che renda certo, liquido ed esigibile il credito.

Sul punto questa Corte (Sez. 1, n. 6751 del 25/10/2022, dep. 2023, Martinelli, Rv. 284064) ha avuto modo di osservare che,in tema di sequestro conservativo disposto ex art. 316 cod. proc. pen., la conversione in pignoramento presuppone che la pronuncia costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un credito certo, liquido ed esigibile.

Sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno.

Né si può prendere in considerazione la diversa conclusione cui giunge il precedente che cita la ricorrente, della Cassazione civile, che riguarda il diverso caso della pronuncia di applicazione di pena, all'esito della quale non vengono adottate statuizioni civili.

Nel caso di specie, invece, le statuizioni civili, seppure generiche, di condanna in favore della parte civile, sono state adottate nei gradi di merito e sono divenute definitive per effetto della pronuncia di questa Corte di legittimità con la sentenza più volte citata.

Orbene, nel caso di specie, intervenuta la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione agli effetti penali, con conferma delle statuizioni civilistiche, detta statuizione deve essere reputata equiparabile, ai fini che interessano, alla condanna perché le statuizioni civili sono mantenute ferme e il ricorso per cassazione dell'imputato, a quegli effetti, è stato rigettato. 1.3.Quanto, infine, al momento in cui è intervenuto il provvedimento di conversione del sequestro si osserva che è noto che secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 16608 del 08/04/2011, Quarta, Rv. 250111) il sequestro preventivo disposto sui beni dell'imputato ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen. può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, ma esclusivamente nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna.

Nel caso al vaglio, il Giudice dell'esecuzione afferma che la conversione è intervenuta prima della condanna da parte del primo giudice con provvedimento che, però, la parte ricorrente non assume essere stato impugnato, né detta eventuale impugnazione viene documentata.

Sicché, il disposto sequestro conservativo risulta, allo stato, sorretto, a fronte della pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per estinzione dei reati per prescrizione, agli effetti penali, dalla condanna al risarcimento del danno generica, divenuta irrevocabile agli effetti civili e che potrà condurre al pignoramento solo a seguito della liquidazione del danno da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in qualità di legale rappresentante della società SAT s.r.I.) avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata datala.28 dicembre 2022, resa all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2022, il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della SAT s.r.I., proprietaria di beni immobili oggetto di sequestro preventivo, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], conclusok-Eifi-la condanna del predetto alla pena di anni sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 216, 219, 223 r.d. n. 267 del 1942 (bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per il valore di tre milioni di euro), nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, curatela del fallimento, da liquidarsi in separata sede. 1.1.11 Tribunale ha rilevato che il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], con pronuncia di questa Corte di legittimità del 12 dicembre 2019, è stato dichiarato estinto per prescrizione, con revoca del disposto sequestro e conferma delle statuizioni civili e che il sequestro preventivo era stato convertito in sequestro conservativo, ai sensi degli artt. 323, comma 4, 316 cod. proc. pen. in data 16 Febbraio 2015 per garantire le obbligazioni civili derivanti da reato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha, quindi, pronunciato il rigetto della richiesta di restituzione dei beni in sequestro, proposta dalla proprietaria dei beni immobili, in qualità di terza estranea al sequestro e al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto al [OSCURATO:PERSONA], osservando che: - il sequestro preventivo del 16 febbraio 2006 (del 17 dicembre 2012, secondo la ricorrente, in realtà del 17 dicembre 2005: cfr. Sez. 5, n. 25631 del 2006) era stato convertito in sequestro conservativo in data 16 febbraio 2015 su richiesta della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - nel giudizio di merito, confermato sul punto anche dalla Corte di cassazione nella sentenza citata, era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, oltre che della fallita, anche di altre società che amministrava di fatto tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. che veniva utilizzata come "forziere" cioè quale schermo per far confluire i beni delle società allo stesso comunque riferibili, quando queste si trovavano in difficoltà; - che comunque il terzo, tenuto alla prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, con particolare riferimento alla mancanza di qualsiasi profitto derivante dal reato alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla buona fede, non aveva fornito detta prova anche con riferimento alla sostanziale riferibilità dell'ente al [OSCURATO:PERSONA] per essere da questo utilizzata per i descritti scopi illeciti; - che comunque, l'ordinanza con la quale il sequestro preventivo era stato convertito in sequestro conservativo, pur non comunicata alla SAT s.r.I., titolare formale dei beni immobili, risultava adottata nel contraddittorio delle parti ex artt. 316 comma 2, 317 comma 1 cod. proc. pen. (imputato, Pubblico ministero e parte civile) richiamando giurisprudenza di legittimità che individua come successivo e soltanto eventuale in caso di impugnazione, l'instaurazione del contraddittorio con il terzo interessato (n. 9278 del 2014, dep. 2015); - che il sequestro conservativo mantiene i suoi effetti cautelari di garanzia di interessi di natura patrimoniale anche in caso di condanna generica al risarcimento del danno, ferma restando, per la parte civile la possibilità di azionare in sede civile le sue pretese (n. 45578 del 2009, n. 23906 del 2010); - che secondo la giurisprudenza di legittimità, il sequestro conservativo tin caso di sentenza di applicazione di pena (ove non vi è una pronuncia nel merito della pretesa civilistica), perde efficacia ove l'azione risarcitoria già esercitata in sede penale, non venga iniziata nei termini previsti dall'art. 669-octies cod. proc. civ. - che nel caso in cui in sede penale v è una pronuncia sul merito della pretesa civilistica, come quello di specie, con titolo certo ex art. 539 cod. proc. pen., gli effetti del sequestro conservativo permangono fino a quando l'azione civile può essere promossa e non è prescritta ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. per il decorso di dieci anni dalla data di irrevocabillità della sentenza penale; - che, infine, il sequestro disposto non è sproporzionato, quanto al valore dei beni oggetto del provvedimento cautelare, se si tiene conto dell'entità delle distrazioni che sono state accertate per un valore di tre milioni di euro. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la terza interessata, per il tramite dei difensori, avv.ti G. [OSCURATO:PERSONA] e A. Sambati e procuratori speciali, esponendo due motivi, di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 316, comma 1 e 2, 323, comma 4, cod. proc. pen. Dopo aver riportato il contenuto dell'istanza di restituzione dei beni immobili, rivolta al Giudice dell'esecuzione (cfr. pag. 1 e ss.) la ricorrente evidenzia che il Tribunale, in data 12 giugno 2021, l'ha rigettata, con provvedimento contro il quale veniva proposto ricorso per cassazione, riqualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., quest'ultima poi decisa con il provvedimento del 28 dicembre 2022 oggetto del ricorso sub iudice. Secondo il provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe gestito di fatto, una serie di società, tra le quali la SAT e la SAL, utilizzate per occultare beni e danaro o per l'intestazione di beni provenienti dal patrimonio personale del medesimo, con la conseguenza che la titolare formale dei beni immobili, la SAT non poteva considerarsi soggetto estraneo rispetto ai reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna. Ancora, si rileva che il Giudice dell'esecuzione pretende la prova dell'estraneità da reato del terzo, nonché la prova della titolarità del diritto vantato, della mancata percezione di qualsiasi profitto, nonché della buona fede, intesa quale assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico ogni addebito di negligenza. La ricorrente, però, è estranea al reato, non ha percepito alcun profitto dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], mentre il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, in data 17 dicembre 2012, il sequestro preventivo assumeva, in modo del tutto apodittico, che la SAT era una sorta di schermo, senza però precisare i beni che sarebbero stati concretamente sottratti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla garanzia dei suoi creditori e transitati ala SAT s.r.1.; né il capo di imputazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a condotte distrattive perpetrate in favore della SAT. Infine, si rimarca che non è emerso che i beni siano pervenuti nella titolarità formale della s.r.l. della ricorrente attraverso contrati di trasferimento simulati sicché il sequestro conservativo non può estendersi ai beni della ricorrente, per l'assenza di prova della intestazione fittizia di questi al terzo estraneo al reato (Sez. 2, n. 57829 del 14 novembre 2018). Tanto, in contrasto con gli artt. 316, comma 1 e 2, 323, :omm 4 cod. proc. pen. e 1, comma 1, prot. add. 1 alla CEDU. Quanto all'omessa presenza del terzo nella procedura che si è conclusa con la conversione del sequestro, il formale intestatario dei beni deve essere considerato parte sostanziale del procedimento e, dunque, andava avvisato quale proprietario dei beni oggetto del provvedimento ablatorio. Quanto alla dedotta sproporzione, si osserva che il valore delle distrazioni pari a tre milioni di euro non è emerso nel procedimento di merito ma si tratta di mera prospettazione accusatoria, prescindendoAla ogni valutazione dei crediti da garantire. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 669-octies cod. proc. civ, e vizio di motivazione. Si richiama la sentenza n. 22062 del 2011 della Cassazione civile che ha sancito la perdita di efficacia del sequestro conservativo quando, in caso di patteggiamento, l'azione / già esercitata in sede penale, non venga riassunta, tempestivamente, in sede civile. Si tratta nella specie, comunque, di pronuncia cautelare che determinerebbe, in caso contrario, l'effetto di tenere "congelati" beni per anni, in attesa della quantificazione del danno dando luogo ad un sostanziale esproprio. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Molino, ha concluso facendo pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato 1.1.Si osserva che, nella specie, la conversione del sequestro preventivo in conservativo5vvienik-su iniziativa della parte civile, prima della condanna di primo grado con provvedimento che non risulta impugnato dall'imputato o da terzi interessati (cfr. pag. 2 dell'ordinanza oggetto di ricorso). La società ricorrente deduce l'estraneità della SAT s.r.i., titolare formale dei beni immobili oggetto del vincolo, alle attività distrattive poste in essere, secondo il Giudice dell'esecuzione, dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., del gruppo facente capo ad [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto si osserva, in primo luogo, che in tema di sequestro conservativo, ai fini della verifica dell'appartenenza di beni mobili ed immobili all'imputato, non rileva la formale intestazione degli stessi, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità uti dominus, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 5, n. 40286 del 27/06/2014, Cucci, Rv. 260305). In secondo luogo, si osserva che la parte, terza estranea, a fronte della motivazione del Tribunale, non documenta che siano intervenute pronunce che la individuano quale soggetto estraneo ai fatti di bancarotta per i quali è stata dichiarata, agli effetti penali, l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti ad [OSCURATO:PERSONA]. Anzi il Collegio osserva che la sentenza della sezione Quinta penale n. 7021 - 20 del 12 dicembre 2019, agli effetti civili (cfr. pag. 4 e ss.) ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], qualificato, rispetto alla società fallita, quale amm,nistratore di fatto, sostanzialmente confermando la ricostruzione delle vicende accertate in sede di merito. Inoltre, si osserva che la sentenza di questa Corte, emessa in relazione al provvedimento cautelare di sequestro preventivo adottato nel 2005, afferma che la fattispecie attiene al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto (argomento che non viene posto in discussione in seno alla vicenda incidentale) e beneficiario delle illecite condotte. La società viene indicata come facente parte di un novero di altri organismi, riferibili del pari a [OSCURATO:PERSONA] (ed alla sua famiglia), spesso utilizzati per interporre schermi giuridici fittizi alla reale intestazione dei cespiti, sia sociali sia personali, di [OSCURATO:PERSONA] (anche questo argomento non risulta controverso, in questa fase processuale). Il sequestro preventivo, secondo il descritto provvedimento, aveva colpito numerosi cespiti di proprietà delle [OSCURATO:SOCIETA], indicati come appartenenti al medesimo gruppo, cespiti che si assumevano acquisiti da dette società con il provento del reato di distrazione fraudolenta. La difesa sosteneva, in quella sede, la mancanza di motivazione sul nesso che collega il novero dei beni sequestrati alla condotta distrattiva. I giudici del riesame (sembra in misura maggiore e più perspicua che il Giudice per le indagini preliminari) hanno giustificato il profilo pertinenziale, tratteggiando l'evidente indizio di condotta fraudolenta in pregiudizio della iallita [OSCURATO:SOCIETA]. ad opera del [OSCURATO:PERSONA], con dettaglio sui movimenti tra le società del medesimo [OSCURATO:PERSONA], al fine di staccare i singoli beni dal patrimonio personale e di [OSCURATO:SOCIETA] e delle società operative (SAL s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] a favore di enti definiti meramente "fittizi" (Sai s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., Siltra, [OSCURATO:PERSONA], Mistralfin), cioè enti indicati come creati strumentalmente per conseguire il risultato di intestare cespiti sottratti alle reali imprese di pertinenza, agendo al fine di salvarli dalla apprensione del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di cui si era chiesto l'annullamento sottolineava, inoltre, il grave disordine contabile, che impediva la effettiva ricostruzione del movimento degli affari. Dunque, a fronte di una pronuncia che ha concluso il procedimento di cognizione, rilevando la prescrizione, agli effetti penali e rigettando, agli effetti civili, il ricorso, tenuto conto che il sequestro preventivo è trasformato in conservativo come assume il Giudice dell'esecuzione, prima della sentenza di condanna, si pone il problema, sollevato dalla ricorrente, circa la partecipazione del terzo alla procedura con la quale vi è stata la conversione del sequestro preventivo. Sul punto si osserva che il terzo, formale intestatario dei cespiti, non può essere considerato parte della procedura di conversione del sequestro preventivo in conservativo, pur se legittimato alla proposizione di riesame (l'imputato o anche il terzo). Invero, questa Corte ha avuto modo di affermare il condivisibile principio secondo il quale (Sez. 1, n. 7442 del 10/12/2019, dep. 2020, Maielli, Rv. 278079; Sez. 5, n. 9728 del 02/10/2014, dep. 2015, Scalera, Rv. 263098) l'ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, essendo l'instaurazione del contraddittorio - sia per il debitore, sia per eventuali altri interessati - solo eventuale e posticipata al momento dell'impugnazione del provvedimento con richiesta di riesame (conf., altresì, n. 2816/99, Rv. 214472, e n. 1044/95, Rv. 202815). Anzi si è precisato (Sez. 2, n. 40221 del 23/11/2006 Gattolla, Rv. 235592) che la descritta ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, perché la legge non prevede questa modalità, sicché la previsione di offerta di idonea cauzione da parte dell'imputato o del responsabile civile, al fine di evitare il sequestro conservativo, opera limitatamente ai casi in cui la richiesta di sequestro è formulata nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale. Dunque, deve concludersi che per impugnare la contestata statuizione, avente natura cautelare, anche l'imputato avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 318 6 cod. proc. pen. mediante richiesta di riesame (Sez. 5, n. 50946 del 19/10/2017, Rv. 271462; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256597; Sez. 4, Sentenza n. 8804 del 06/02/2009, Rv. 243707). 1.2.In ogni caso, osserva il Collegio che, al passaggio in giudicato della pronunciata prescrizione dei reati, la condanna generica al risarcimento del danno, in presenza di declaratoria di prescrizione agli effetti penali, può senz'altro sorreggere il disposto sequestro conservativo come convertito, con l'unica specificazione che per l'effetto del pignoramento sui beni ex art. 320 cod. proc. pen. deve necessariamente intervenire pronuncia, da parte del giudice civile, che renda certo, liquido ed esigibile il credito. Sul punto questa Corte (Sez. 1, n. 6751 del 25/10/2022, dep. 2023, Martinelli, Rv. 284064) ha avuto modo di osservare che,in tema di sequestro conservativo disposto ex art. 316 cod. proc. pen., la conversione in pignoramento presuppone che la pronuncia costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un credito certo, liquido ed esigibile. Sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno. Né si può prendere in considerazione la diversa conclusione cui giunge il precedente che cita la ricorrente, della Cassazione civile, che riguarda il diverso caso della pronuncia di applicazione di pena, all'esito della quale non vengono adottate statuizioni civili. Nel caso di specie, invece, le statuizioni civili, seppure generiche, di condanna in favore della parte civile, sono state adottate nei gradi di merito e sono divenute definitive per effetto della pronuncia di questa Corte di legittimità con la sentenza più volte citata. Orbene, nel caso di specie, intervenuta la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione agli effetti penali, con conferma delle statuizioni civilistiche, detta statuizione deve essere reputata equiparabile, ai fini che interessano, alla condanna perché le statuizioni civili sono mantenute ferme e il ricorso per cassazione dell'imputato, a quegli effetti, è stato rigettato. 1.3.Quanto, infine, al momento in cui è intervenuto il provvedimento di conversione del sequestro si osserva che è noto che secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 16608 del 08/04/2011, Quarta, Rv. 250111) il sequestro preventivo disposto sui beni dell'imputato ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen. può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, ma esclusivamente nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna. Nel caso al vaglio, il Giudice dell'esecuzione afferma che la conversione è intervenuta prima della condanna da parte del primo giudice con provvedimento che, però, la parte ricorrente non assume essere stato impugnato, né detta eventuale impugnazione viene documentata. Sicché, il disposto sequestro conservativo risulta, allo stato, sorretto, a fronte della pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per estinzione dei reati per prescrizione, agli effetti penali, dalla condanna al risarcimento del danno generica, divenuta irrevocabile agli effetti civili e che potrà condurre al pignoramento solo a seguito della liquidazione del danno da
Sentenza Cassazione n. 36213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris