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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07153/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso 16206-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 3789 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 616/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/01/2021 R.G.N. 416/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.16206/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, confermando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Aniello diretta a sentir dichiarare il proprio diritto alla riscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per il lavoro asseritamente prestato nelle annualità agrarie 2006, 2007 e 2008 alle dipendenze della cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" di Scafati; la Corte territoriale ha preliminarmente verificato la tempestività delle impugnative amministrative avverso i provvedimenti con cui l'INPS aveva disconosciuto le tre annualità agrarie nonché del ricorso giudiziale; all'esito dell'accertamento ha stabilito che sia lo, primo, che ksecondck erano stati proposti dal ricorrente oltre i termini di legge (30 giorni dalla pubblicazione telematica della cancellazione per i ricorsi amministrativi e 120 giorni dalla definitività del primo provvedimento di cancellazione per il ricorso in giudizio, ai sensi dell'art. 22

I. n. 83 del 1970); la Corte territoriale, ha ritenuto altresì di pronunciarsi sull'eccezione - trascurata dal primo giudice - con cui l'INPS chiedeva accertarsi la decadenza della parte dall'azione in giudizio, in quanto proposta oltre il termine di 120 giorni dalla comunicazione per via telematica della cancellazione del nominativo dagli elenchi trimestrali anagrafici, dichiarandone la parziale fondatezza; la ricostruzione del complesso delle disposizioni di legge in materia di pubblicazione di tali elenchi nel settore agrario e di conseguente notifica agli interessati delle eventuali variazioni apportatevi, ha indotto la Corte d'appello a rilevare l'incidenza determinante, sulle modalità di gestione di detti elenchi, del d.l. n. 98 del 2011 che all'art. 12 bis - anche nell'ottica di garantire la maggiore economicità dell'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale - ha provveduto ad integrare, per i provvedimenti emessi anteriormente al 31.12.2010, la precedente ordinaria modalità cartacea con il sistema di pubblicazione telematica; nel caso di specie, essendo stato notificato il disconoscimento delle annualità controverse, tutte anteriori al 2010, mediante pubblicazioni telematiche dell'elenco trimestrale di variazione del 1.09.2014 e del 1.12.2014, e non risultando essere state le stesse impugnate tempestivamente dal ricorrente, il termine per proporre ricorso giudiziale era inutilmente decorso; la Corte territoriale ha, nondimeno, ritenuto di entrare nel merito del giudizio, valutando che dal complessivo esito dell'istruttoria era emerso come non fosse stata provata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra il D'Aniello e la cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" e che le risultanze testimoniali non avessero fatto che confermare la rilevanza probatoria del verbale ispettivo del 24.10.2012, di cui, peraltro, la parte non aveva contestato la veridicità (p.7 sent.); ha, quindi, concluso che gli elementi probatori offerti dall'appellante rimanevano "contraddittori, scarni e inconsistenti" (p. 8 sent.) ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA]Aniello sulla base di sette motivi; l'INPS ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: va esaminata preliminarmente l'eccezione con cui l'INPS denuncia l'assenza della procura speciale in capo al difensore del ricorrente; l'eccezione va respinta, atteso che la procura speciale, depositata in atti, risulta ritualmente conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il presente giudizio; venendo all'esame dei motivi di ricorso, col primo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7 (convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970 n.83), dell'art. 38, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111; degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 11.8.1993 n. 375, dell'art.9 quinquies del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 510 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché per vizio di omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia"; sostiene che la declaratoria di parziale decadenza in accoglimento dell'eccezione dell'INPS con riferimento all'annata agricola 2006 sarebbe erronea, atteso che il provvedimento definitivo di cancellazione non gli sarebbe stato mai notificato; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., ,-4 denuncia "Nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c., per violazione dell'art.132, co.2, n. 4 c.p.c.", per avere, la sentenza gravata, basato le proprie conclusioni sul solo verbale ispettivo, il quale aveva accertato la fittizietà di tutti i rapporti di lavoro subordinato posti in essere alla cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", senza nessun riscontro, oggettivo e inconfutabile, concernente la posizione soggettiva del ricorrente; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. e 2094 c.c.", e col quarto motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art.116 c.p.c., 2697, 2699 e 2094 c.c."; il terzo e il quarto motivo denunciano il malgoverno delle prove da parte del Giudice dell'appello, e deducono che, non avendo il verbale di accertamento valore di presunzione semplice, l'onere di provare l'insussistenza dei requisiti del lavoro subordinato e/o la fittizietà dello stesso sarebbe stato a carico dell'INPS; il quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 230 bis cod.civ. e art. 48 della legge 203/1982 in tema di ripartizione dell'onere della prova"; la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito efficacia probatoria al verbale ispettivo, segnatamente nel punto in cui lo stesso ha inteso privilegiare, ai fini della qualificazione del rapporto quale autonomo, i conferimenti effettuati dal D'Aniello quale socio della cooperativa piuttosto che l'attività lavorativa da questi prestata alle dipendenze della cooperativa; coi il sesto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia, in via subordinata "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 230 bis cod.civ. e art. 48 della legge 203/1982, per travisamento della prova"; afferma che, qualora la Corte d'appello non avesse travisato la prova asserendo erroneamente la natura autonoma del rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA]Aniello e la società cooperativa, l'esito del giudizio di merito sarebbe stato a lui favorevole; col settimo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 152 disp.att.cod.proc.civ., dolendosi il ricorrente dell'applicazione, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, della disciplina derivante dalle modifiche all'art. 152 disp.att.cod.proc.civ."; contesta la condanna alle spese deducendo di aver regolarmente depositato la dichiarazione di esenzione per motivi reddituali; in ordine logico, si esaminano per primi i motivi dal secondo al sesto, congiuntamente, per evidente connessione; essi vanno dichiarati inammissibili;la parte contesta la decisione nel capo in cui la stessa, nell'escludere la qualificazione subordinata del rapporto intercorso tra la cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA]Aniello, avrebbe valutato esclusivamente l'efficacia probatoria del verbale ispettivo, senza considerare che lo stesso, riferendosi ad una molteplicità di posizioni lavorative, era inidoneo ad offrire riscontri oggettivi e inconfutabili a proposito della posizione dell'odierno ricorrente; tuttavia, dalla lettura della decisione si evince agevolmente come la Corte territoriale abbia svolto l'istruttoria non soltanto con riferimento al verbale ispettivo (ove si evidenziava la congruità dell'intera attività produttiva, l'antieconomicità della produzione nonché la presenza di elementi in contrasto con lo scopo mutualistico della cooperativa), bensì anche con riguardo ad elementi forniti dallo stesso ricorrente su fatti non costituenti oggetto delle dichiarazioni rese davanti agli ispettori verbalizzanti; dalla motivazione emerge, in altri termini, come la Corte territoriale non si sia limitata a confermare quanto contenuto nel verbale ispettivo, ma abbia preso in esame un complesso di circostanze, quali l'assenza di indicazione dei terreni su cui il ricorrente avrebbe svolto attività quale bracciante agricolo, nonché delle colture praticate e dei periodi specifici in cui avrebbe avuto luogo la predetta attività per ciascuna delle annualità controverse; è proprio dalla completezza e dall'analiticità dell'accertamento giudiziale che è emersa la lacunosità e contraddittorietà delle risultanze testimoniali rese in giudizio, che ha convinto i giudici del merito che, anche a voler ridimensionare l'efficacia probatoria del verbale ispettivo, così come prospettato dalla difesa del ricorrente, non emergevano elementi indicativi della subordinazione, essendo rimasto non soddisfatto l'onere probatorio gravante sul D'Alessio; le critiche riservate alla pronuncia dal ricorrente nei motivi in esame, dunque, solo apparentemente contengono censure concernenti la violazione di norme di legge, mentre in realtà appaiono rivolte a sollecitare in sede di legittimità una rivalutazione del merito, già operata dal giudice dell'appello nell'esercizio del proprio insindacabile potere di valutazione del fatto; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (cfr., ex plurimis, Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017);il primo motivo di ricorso va parimenti considerato inammissibile; esso contesta la dichiarata validità della comunicazione telematica degli elenchi anagrafici di variazione, ai fini di valutare la regolarità della notifica al lavoratore entro il termine decadenziale di 120 giorni per proporre ricorso; in proposito, il Collegio rileva che la sentenza della Corte d'appello di Napoli di cui si domanda la cassazione si fonda su due rationes decidendi: la prima riguarda il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 22

I. n. 83 del 1970 per decorrenza del termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione dalle liste, stante la validità della pubblicazione telematica della variazione nominativa dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli; la seconda concerne l'effettività dello svolgimento delle attività, come risultante dai rilievi del verbale ispettivo, e ciò a fronte degli scarni e inconsistenti elementi di segno contrario forniti dal ricorrente e della valutazione delle testimonianze, a fronte di quanto desumibile dalle molteplici dichiarazioni convergenti raccolte dall'INPS da cui non si ricava la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; questa seconda ratio decidendi - inammissibilmente impugnata dalla parte odierna ricorrente con i motivi dal secondo al sesto - è in grado di sorreggere l'intera decisione, e non viene intaccata dalla censura formulata col primo motivo, così che il ricorso si presta all'applicazione del principio affermato costantemente da questa Corte, in virtù del quale, qualora una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza (Cass. n. 10815 del 2019 e Cass. n. 17182 del 2020); il settimo motivo è infondato; il testo vigente dell'art. 152 disp.att.cod.proc. civ., per effetto della modifica di cui al d.l.n. 269 del 2003, conv. in I. n. 316 del 2003 prevede, in presenza di determinate condizioni, l'esonero della parte soccombente dalle spese processuali in relazione ai soli giudizi "promossi per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali" (cfr. per tutte Cass. n. 14703 del 2020); correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha provveduto sulle spese, in applicazione della regola generale dettata dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., in quanto la controversia riguarda non già l'ottenimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, bensì la domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli; pertanto, in tale contesto l'agevolazione non appare invocabile; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura generale del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16206-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 3789 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 616/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/01/2021 R.G.N. 416/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.16206/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, confermando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Aniello diretta a sentir dichiarare il proprio diritto alla riscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per il lavoro asseritamente prestato nelle annualità agrarie 2006, 2007 e 2008 alle dipendenze della cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" di Scafati; la Corte territoriale ha preliminarmente verificato la tempestività delle impugnative amministrative avverso i provvedimenti con cui l'INPS aveva disconosciuto le tre annualità agrarie nonché del ricorso giudiziale; all'esito dell'accertamento ha stabilito che sia lo, primo, che ksecondck erano stati proposti dal ricorrente oltre i termini di legge (30 giorni dalla pubblicazione telematica della cancellazione per i ricorsi amministrativi e 120 giorni dalla definitività del primo provvedimento di cancellazione per il ricorso in giudizio, ai sensi dell'art. 22 I. n. 83 del 1970); la Corte territoriale, ha ritenuto altresì di pronunciarsi sull'eccezione - trascurata dal primo giudice - con cui l'INPS chiedeva accertarsi la decadenza della parte dall'azione in giudizio, in quanto proposta oltre il termine di 120 giorni dalla comunicazione per via telematica della cancellazione del nominativo dagli elenchi trimestrali anagrafici, dichiarandone la parziale fondatezza; la ricostruzione del complesso delle disposizioni di legge in materia di pubblicazione di tali elenchi nel settore agrario e di conseguente notifica agli interessati delle eventuali variazioni apportatevi, ha indotto la Corte d'appello a rilevare l'incidenza determinante, sulle modalità di gestione di detti elenchi, del d.l. n. 98 del 2011 che all'art. 12 bis - anche nell'ottica di garantire la maggiore economicità dell'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale - ha provveduto ad integrare, per i provvedimenti emessi anteriormente al 31.12.2010, la precedente ordinaria modalità cartacea con il sistema di pubblicazione telematica; nel caso di specie, essendo stato notificato il disconoscimento delle annualità controverse, tutte anteriori al 2010, mediante pubblicazioni telematiche dell'elenco trimestrale di variazione del 1.09.2014 e del 1.12.2014, e non risultando essere state le stesse impugnate tempestivamente dal ricorrente, il termine per proporre ricorso giudiziale era inutilmente decorso; la Corte territoriale ha, nondimeno, ritenuto di entrare nel merito del giudizio, valutando che dal complessivo esito dell'istruttoria era emerso come non fosse stata provata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra il D'Aniello e la cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" e che le risultanze testimoniali non avessero fatto che confermare la rilevanza probatoria del verbale ispettivo del 24.10.2012, di cui, peraltro, la parte non aveva contestato la veridicità (p.7 sent.); ha, quindi, concluso che gli elementi probatori offerti dall'appellante rimanevano "contraddittori, scarni e inconsistenti" (p. 8 sent.) ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA]Aniello sulla base di sette motivi; l'INPS ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: va esaminata preliminarmente l'eccezione con cui l'INPS denuncia l'assenza della procura speciale in capo al difensore del ricorrente; l'eccezione va respinta, atteso che la procura speciale, depositata in atti, risulta ritualmente conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il presente giudizio; venendo all'esame dei motivi di ricorso, col primo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7 (convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970 n.83), dell'art. 38, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111; degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 11.8.1993 n. 375, dell'art.9 quinquies del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 510 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché per vizio di omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia"; sostiene che la declaratoria di parziale decadenza in accoglimento dell'eccezione dell'INPS con riferimento all'annata agricola 2006 sarebbe erronea, atteso che il provvedimento definitivo di cancellazione non gli sarebbe stato mai notificato; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., ,-4 denuncia "Nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c., per violazione dell'art.132, co.2, n. 4 c.p.c.", per avere, la sentenza gravata, basato le proprie conclusioni sul solo verbale ispettivo, il quale aveva accertato la fittizietà di tutti i rapporti di lavoro subordinato posti in essere alla cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]", senza nessun riscontro, oggettivo e inconfutabile, concernente la posizione soggettiva del ricorrente; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. e 2094 c.c.", e col quarto motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione dell'art.116 c.p.c., 2697, 2699 e 2094 c.c."; il terzo e il quarto motivo denunciano il malgoverno delle prove da parte del Giudice dell'appello, e deducono che, non avendo il verbale di accertamento valore di presunzione semplice, l'onere di provare l'insussistenza dei requisiti del lavoro subordinato e/o la fittizietà dello stesso sarebbe stato a carico dell'INPS; il quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 230 bis cod.civ. e art. 48 della legge 203/1982 in tema di ripartizione dell'onere della prova"; la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito efficacia probatoria al verbale ispettivo, segnatamente nel punto in cui lo stesso ha inteso privilegiare, ai fini della qualificazione del rapporto quale autonomo, i conferimenti effettuati dal D'Aniello quale socio della cooperativa piuttosto che l'attività lavorativa da questi prestata alle dipendenze della cooperativa; coi il sesto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia, in via subordinata "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., 230 bis cod.civ. e art. 48 della legge 203/1982, per travisamento della prova"; afferma che, qualora la Corte d'appello non avesse travisato la prova asserendo erroneamente la natura autonoma del rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA]Aniello e la società cooperativa, l'esito del giudizio di merito sarebbe stato a lui favorevole; col settimo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 152 disp.att.cod.proc.civ., dolendosi il ricorrente dell'applicazione, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, della disciplina derivante dalle modifiche all'art. 152 disp.att.cod.proc.civ."; contesta la condanna alle spese deducendo di aver regolarmente depositato la dichiarazione di esenzione per motivi reddituali; in ordine logico, si esaminano per primi i motivi dal secondo al sesto, congiuntamente, per evidente connessione; essi vanno dichiarati inammissibili;la parte contesta la decisione nel capo in cui la stessa, nell'escludere la qualificazione subordinata del rapporto intercorso tra la cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA]Aniello, avrebbe valutato esclusivamente l'efficacia probatoria del verbale ispettivo, senza considerare che lo stesso, riferendosi ad una molteplicità di posizioni lavorative, era inidoneo ad offrire riscontri oggettivi e inconfutabili a proposito della posizione dell'odierno ricorrente; tuttavia, dalla lettura della decisione si evince agevolmente come la Corte territoriale abbia svolto l'istruttoria non soltanto con riferimento al verbale ispettivo (ove si evidenziava la congruità dell'intera attività produttiva, l'antieconomicità della produzione nonché la presenza di elementi in contrasto con lo scopo mutualistico della cooperativa), bensì anche con riguardo ad elementi forniti dallo stesso ricorrente su fatti non costituenti oggetto delle dichiarazioni rese davanti agli ispettori verbalizzanti; dalla motivazione emerge, in altri termini, come la Corte territoriale non si sia limitata a confermare quanto contenuto nel verbale ispettivo, ma abbia preso in esame un complesso di circostanze, quali l'assenza di indicazione dei terreni su cui il ricorrente avrebbe svolto attività quale bracciante agricolo, nonché delle colture praticate e dei periodi specifici in cui avrebbe avuto luogo la predetta attività per ciascuna delle annualità controverse; è proprio dalla completezza e dall'analiticità dell'accertamento giudiziale che è emersa la lacunosità e contraddittorietà delle risultanze testimoniali rese in giudizio, che ha convinto i giudici del merito che, anche a voler ridimensionare l'efficacia probatoria del verbale ispettivo, così come prospettato dalla difesa del ricorrente, non emergevano elementi indicativi della subordinazione, essendo rimasto non soddisfatto l'onere probatorio gravante sul D'Alessio; le critiche riservate alla pronuncia dal ricorrente nei motivi in esame, dunque, solo apparentemente contengono censure concernenti la violazione di norme di legge, mentre in realtà appaiono rivolte a sollecitare in sede di legittimità una rivalutazione del merito, già operata dal giudice dell'appello nell'esercizio del proprio insindacabile potere di valutazione del fatto; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (cfr., ex plurimis, Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017);il primo motivo di ricorso va parimenti considerato inammissibile; esso contesta la dichiarata validità della comunicazione telematica degli elenchi anagrafici di variazione, ai fini di valutare la regolarità della notifica al lavoratore entro il termine decadenziale di 120 giorni per proporre ricorso; in proposito, il Collegio rileva che la sentenza della Corte d'appello di Napoli di cui si domanda la cassazione si fonda su due rationes decidendi: la prima riguarda il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 22 I. n. 83 del 1970 per decorrenza del termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione dalle liste, stante la validità della pubblicazione telematica della variazione nominativa dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli; la seconda concerne l'effettività dello svolgimento delle attività, come risultante dai rilievi del verbale ispettivo, e ciò a fronte degli scarni e inconsistenti elementi di segno contrario forniti dal ricorrente e della valutazione delle testimonianze, a fronte di quanto desumibile dalle molteplici dichiarazioni convergenti raccolte dall'INPS da cui non si ricava la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; questa seconda ratio decidendi - inammissibilmente impugnata dalla parte odierna ricorrente con i motivi dal secondo al sesto - è in grado di sorreggere l'intera decisione, e non viene intaccata dalla censura formulata col primo motivo, così che il ricorso si presta all'applicazione del principio affermato costantemente da questa Corte, in virtù del quale, qualora una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza (Cass. n. 10815 del 2019 e Cass. n. 17182 del 2020); il settimo motivo è infondato; il testo vigente dell'art. 152 disp.att.cod.proc. civ., per effetto della modifica di cui al d.l.n. 269 del 2003, conv. in I. n. 316 del 2003 prevede, in presenza di determinate condizioni, l'esonero della parte soccombente dalle spese processuali in relazione ai soli giudizi "promossi per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali" (cfr. per tutte Cass. n. 14703 del 2020); correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha provveduto sulle spese, in applicazione della regola generale dettata dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., in quanto la controversia riguarda non già l'ottenimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, bensì la domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli; pertanto, in tale contesto l'agevolazione non appare invocabile; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura generale del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti
Sentenza Cassazione n. 07153/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris