CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10508/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle part. ‘i- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una ordinanza emessa dal Tribunale di Messina nel corso del dibattimento di primo grado, e che il ricorso, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza" (v. anche Sez. 5, Sentenza n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541: non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito; Sez. 2, Sentenza n. 22599 del 08/05/2014, Somma, Rv. 259626: è inammissibile l'immediata impugnazione per abnormità dell'ordinanza dibattimentale di ammissione delle prove in quanto l'ordinanza prevede, in relazione alla stessa, un potere impugnatorio specifico, benché differito); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbrai