Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 34548/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23048/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 661/2023depositata il 19/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso un’azione revocatoria ordinaria, ai sensi degli articoli 2901 del codice civile e 66 della legge fallimentare, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] – già amministratrice unica della società – e della [OSCURATO:PERSONA] AG.

Con tale azione, la curatela ha chiesto che venissero dichiarati inefficaci, nei propri confronti, due atti stipulati il 26 luglio 2005: uno avente ad oggetto la compravendita di beni immobili e l’altro relativo alla cessione di quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi perfezionati tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la società Gleina AG. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria pretesa sull’esistenza di un credito risarcitorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile di gravi irregolarità nella gestione della società poi fallita.

Secondo la curatela, tali condotte avevano causato un significativo depauperamento del patrimonio sociale, contribuendo in modo determinante al dissesto finanziario della [OSCURATO:SOCIETA]. e al successivo fallimento.

Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 1129 del 14 ottobre 2019, ha accolto integralmente la domanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia degli atti impugnati.

2. Tale decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Ancona, che, con sentenza n. 661 del 19 aprile 2023, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado in ogni sua parte. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento n. 5/2006 Vr. già n. 3705 Reg.

Fall., della [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’onere della prova dell’elemento oggettivo dell’azione revocatoria, rappresentato dal c.d. eventus damni.

La ricorrente contesta la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che il proprio patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire la soddisfazione delle ragioni creditorie della curatela.

A suo avviso, tale onere incombeva, invece, sul curatore fallimentare, parte attrice nell’azione revocatoria, cui spettava fornire la prova dell’insufficienza del patrimonio del debitore a tutela dei creditori.

Richiamando i principi affermati da questa Corte (in particolare Cass. civ., sez.

I, 18 aprile 2018, n. 9565 e Cass. civ., sez.

I, 12 aprile 2013, n. 8931), la ricorrente sostiene che, in presenza di un’azione revocatoria promossa dal curatore, il riparto dell’onere probatorio debba tenere conto della particolare posizione di quest’ultimo, che agisce sia in rappresentanza della massa dei creditori, sia del fallito, e del principio di vicinanza alla prova.

Da ciò deriverebbe che non può pretendersi dal convenuto — debitore o terzo beneficiario dell’atto — la prova di circostanze negative quali la sufficienza del patrimonio residuo, spettando invece alla curatela dimostrare l’esistenza dell’eventus damni.

La ricorrente lamenta che una corretta applicazione di tali principi avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione del quadro probatorio, non essendo stata fornita idonea dimostrazione dell’esistenza dell’elemento oggettivo dell’azione revocatoria. 4.1.1.Il motivo è infondato.

La Corte d’appello di Ancona ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con particolare riferimento all’elemento oggettivo della fattispecie, costituito dal c.d. eventus damni .

Secondo consolidato orientamento di questa Corte (tra le molte, Cass. civ., sez.

II, 28 giugno 2023, n. 18513; Cass. civ., sez.

I, 12 maggio 2022, n. 15257; Cass. civ., sez.

II, 28 febbraio 2022, n. 6600), il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria sussiste non soltanto nel caso in cui l’atto dispositivo esaurisca interamente la garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una sua diminuzione o trasformazione qualitativa tale da rendere più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito.

In conformità all’orientamento giurisprudenziale richiamato, il creditore che agisce in revocatoria è tenuto a fornire la prova della variazione (quantitativa o qualitativa) della garanzia patrimoniale del debitore; grava invece su quest’ultimo – ove intenda sottrarsi agli effetti dell’azione –l’onere di dimostrare che, nonostante l’atto dispositivo, il proprio patrimonio residuo sia rimasto idoneo a garantire integralmente la soddisfazione del credito.

Nel caso di specie la corte territoriale ha correttamente accertato che la [OSCURATO:PERSONA] ha, con atti del 26 luglio 2005, alienato la quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare e l’intera partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]., senza fornire alcuna prova della sussistenza di beni residui idonei a soddisfare il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA], ammontante a oltre tre milioni e mezzo di euro, in forza di sentenza passata in giudicato.

Risulta pertanto infondata la deduzione della ricorrente secondo cui l’onere della prova dell’eventus damni graverebbe integralmente sul creditore, e in particolare – nella fattispecie – sulla Curatela, nella sua qualità di soggetto rappresentativo anche del patrimonio del debitore fallito.

Tale assunto trascura la peculiare configurazione della presente controversia, nella quale l’azione revocatoria è stata proposta non per l’annullamento di atti dispositivi compiuti dalla società fallita, bensì per l’inefficacia di atti posti in essere da un terzo (la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) a detrimento della massa.

In tale prospettiva, del tutto inconferente risulta l’invocazione della giurisprudenza secondo cui, quando l’azione è proposta dalla curatela avverso atti posti in essere dal fallito, si attenua l’onere probatorio del curatore in ragione della sua duplice rappresentanza (Cass. civ., sez.

I, 18 aprile 2018, n. 9565; Cass. civ., sez.

I, 12 aprile 2013, n. 8931).

Nella specie, al contrario, il Fallimento agisce nei confronti di un terzo (la ricorrente) quale disponente dell’atto pregiudizievole, per ottenere tutela su un credito certo, liquido e giudizialmente accertato.

Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto integrato l’eventus damni, avendo il Fallimento dimostrato che, in conseguenza delle vendite impugnate, la disponente è rimasta priva di beni aggredibili.

Né la ricorrente ha fornito la prova contraria – a lei spettante – della sufficienza del patrimonio residuo.

4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2727 c.c., 2729 c.c. e 2901 c.c. ai fini della prova del presupposto soggettivo in capo al terzo beneficiario degli atti revocandi (c.d. scientia damni) e in riferimento all'utilizzo dello strumento presuntivo.

La ricorrente contesta il criterio seguito dalla Corte d’Appello nel ritenere provata, sulla base di presunzioni semplici, la consapevolezza da parte della società terza acquirente, Gleina AG, del pregiudizio arrecato ai creditori della venditrice, sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta che gli indizi valorizzati dal giudice di merito - quali l’intento dismissivo della venditrice, la rilevante divergenza tra il prezzo di cessione e il valore di mercato dei beni, e la circostanza che alla venditrice sia stato concesso di mantenere l’abitazione per sei mesi dopo la vendita- non rispond ono ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.

Lamenta che Gleina AG è soggetto estraneo, non legato da rapporti familiari o societari con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e che nulla lasciava presumere che essa fosse a conoscenza delle pregresse vicende gestorie della venditrice o delle sue eventuali responsabilità risarcitorie, non essendo presenti a suo carico protesti, pendenze esecutive o formalità pregiudizievoli.

Deduceche la società acquirente era stata costituita solo un mese prima delle operazioni impugnate, e che il pagamento del prezzo, ancorché inferiore al valore stimato, è avvenuto mediante effettivi bonifici bancari, attestanti la natura reale e non simulata delle compravendite.

Si duole non essersi considerato tali circostanze come deponenti per l’esclusione della sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la scientia damni , rendendo dunque insussistente il presupposto soggettivo necessario per la revocabilità degli atti. 4.2.1.Il motivo è infondato.

La censura proposta dalla ricorrente concerne la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., con riguardo all’utilizzo dello strumento presuntivo per ritenere integrato l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, c.d. scientia damni , in capo al terzo acquirente (Gleina AG).

Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe desunto in modo erroneo e non logicamente fondato tale consapevolezza da un insieme di indizi che non sarebbero né gravi, né precisi, né concordanti.

La doglianza non coglie nel segno.

Richiamando l’indirizzo interpretativo ormai pacifico della giurisprudenza di questa Corte, il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria – la scientia damni , ovvero la consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore – può essere provato anche mediante presunzioni semplici (ex multis, Cass. civ., sez.

I, 6 agosto 2004, n. 15257; Cass. civ., sez.

II, 24 novembre 2021, n. 36478).

Tali presunzioni devono fondarsi su fatti noti e gravi, precisi e concordanti, secondo i criteri degli artt. 2727 e 2729 c.c., e la relativa valutazione spetta al giudice del merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove viziato da macroscopici errori logico-giuridici o da motivazione del tutto apparente.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Ancona ha fondato il proprio giudizio sulla base di una pluralità di elementi indiziari, valutati in modo coerente e sistemico.

In particolare, sono stati valorizzati: la recente costituzione (appena 41 giorni prima) della società acquirente Gleina AG, priva di operatività e con sede in un ordinamento estero; la sproporzione tra il prezzo versato e il valore di mercato dei beni oggetto di trasferimento, accertata mediante CTU; l’assenza di un effettivo pagamento immediato al momento della stipula degli atti, con versamenti successivi e modalità poco trasparenti; la permanenza della venditrice nell’immobile alienato per mesi dopo la vendita; il legame familiare tra l’ex amministratrice della società venditrice e il nuovo amministratore della società cessionaria delle quote sociali; la simultaneità di due atti dispositivi – immobili e quote sociali – che hanno di fatto svuotato il patrimonio della disponente.

Tali elementi sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti dal giudice d’appello, il quale ha esercitato il proprio potere valutativo nel rispetto dei canoni giuridici e secondo l’id quod plerumque accidit, fornendo una motivazione logicamente articolata e immune da vizi rilevabili in questa sede.

È altresì priva di fondamento l’argomentazione secondo cui la Gleina AG non avrebbe avuto strumenti per conoscere le condizioni economico-patrimoniali della venditrice.

In presenza di un’operazione di significativa entità, e considerata la natura imprenditoriale dell’acquirente, si imponeva –per elementari regole di diligenza – l’adozione di cautele adeguate, che nella specie non risultano adottate.

Quanto alla dedotta insussistenza di vincoli familiari o societari tra le parti, va osservato che l’assenza di rapporti qualificati non esclude la possibilità di accertare la scientia damni sulla base di altri elementi, soprattutto in presenza di operazioni economiche anomale per tempistiche, valore e modalità esecutive (v.

Cass. civ., sez.

I, 12 febbraio 2014, n. 3194).

Ne consegue che la decisione della Corte territoriale risulta correttamente motivata, fondata su un’adeguata e coerente analisi del materiale probatorio, immune da vizi logico-giuridici e conforme ai principi di diritto in materia di onere della prova e presunzioni. 5.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 12.200,00 (di cui 12.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23048/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 661/2023depositata il 19/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso un’azione revocatoria ordinaria, ai sensi degli articoli 2901 del codice civile e 66 della legge fallimentare, nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] – già amministratrice unica della società – e della [OSCURATO:PERSONA] AG. Con tale azione, la curatela ha chiesto che venissero dichiarati inefficaci, nei propri confronti, due atti stipulati il 26 luglio 2005: uno avente ad oggetto la compravendita di beni immobili e l’altro relativo alla cessione di quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi perfezionati tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la società Gleina AG. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria pretesa sull’esistenza di un credito risarcitorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile di gravi irregolarità nella gestione della società poi fallita. Secondo la curatela, tali condotte avevano causato un significativo depauperamento del patrimonio sociale, contribuendo in modo determinante al dissesto finanziario della [OSCURATO:SOCIETA]. e al successivo fallimento. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 1129 del 14 ottobre 2019, ha accolto integralmente la domanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia degli atti impugnati. 2. Tale decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Ancona, che, con sentenza n. 661 del 19 aprile 2023, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado in ogni sua parte. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento n. 5/2006 Vr. già n. 3705 Reg. Fall., della [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento all’onere della prova dell’elemento oggettivo dell’azione revocatoria, rappresentato dal c.d. eventus damni. La ricorrente contesta la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che il proprio patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire la soddisfazione delle ragioni creditorie della curatela. A suo avviso, tale onere incombeva, invece, sul curatore fallimentare, parte attrice nell’azione revocatoria, cui spettava fornire la prova dell’insufficienza del patrimonio del debitore a tutela dei creditori. Richiamando i principi affermati da questa Corte (in particolare Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2018, n. 9565 e Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2013, n. 8931), la ricorrente sostiene che, in presenza di un’azione revocatoria promossa dal curatore, il riparto dell’onere probatorio debba tenere conto della particolare posizione di quest’ultimo, che agisce sia in rappresentanza della massa dei creditori, sia del fallito, e del principio di vicinanza alla prova. Da ciò deriverebbe che non può pretendersi dal convenuto — debitore o terzo beneficiario dell’atto — la prova di circostanze negative quali la sufficienza del patrimonio residuo, spettando invece alla curatela dimostrare l’esistenza dell’eventus damni. La ricorrente lamenta che una corretta applicazione di tali principi avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione del quadro probatorio, non essendo stata fornita idonea dimostrazione dell’esistenza dell’elemento oggettivo dell’azione revocatoria. 4.1.1.Il motivo è infondato. La Corte d’appello di Ancona ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con particolare riferimento all’elemento oggettivo della fattispecie, costituito dal c.d. eventus damni . Secondo consolidato orientamento di questa Corte (tra le molte, Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2023, n. 18513; Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2022, n. 15257; Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2022, n. 6600), il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria sussiste non soltanto nel caso in cui l’atto dispositivo esaurisca interamente la garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una sua diminuzione o trasformazione qualitativa tale da rendere più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito. In conformità all’orientamento giurisprudenziale richiamato, il creditore che agisce in revocatoria è tenuto a fornire la prova della variazione (quantitativa o qualitativa) della garanzia patrimoniale del debitore; grava invece su quest’ultimo – ove intenda sottrarsi agli effetti dell’azione –l’onere di dimostrare che, nonostante l’atto dispositivo, il proprio patrimonio residuo sia rimasto idoneo a garantire integralmente la soddisfazione del credito. Nel caso di specie la corte territoriale ha correttamente accertato che la [OSCURATO:PERSONA] ha, con atti del 26 luglio 2005, alienato la quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare e l’intera partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]., senza fornire alcuna prova della sussistenza di beni residui idonei a soddisfare il credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA], ammontante a oltre tre milioni e mezzo di euro, in forza di sentenza passata in giudicato. Risulta pertanto infondata la deduzione della ricorrente secondo cui l’onere della prova dell’eventus damni graverebbe integralmente sul creditore, e in particolare – nella fattispecie – sulla Curatela, nella sua qualità di soggetto rappresentativo anche del patrimonio del debitore fallito. Tale assunto trascura la peculiare configurazione della presente controversia, nella quale l’azione revocatoria è stata proposta non per l’annullamento di atti dispositivi compiuti dalla società fallita, bensì per l’inefficacia di atti posti in essere da un terzo (la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) a detrimento della massa. In tale prospettiva, del tutto inconferente risulta l’invocazione della giurisprudenza secondo cui, quando l’azione è proposta dalla curatela avverso atti posti in essere dal fallito, si attenua l’onere probatorio del curatore in ragione della sua duplice rappresentanza (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2018, n. 9565; Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2013, n. 8931). Nella specie, al contrario, il Fallimento agisce nei confronti di un terzo (la ricorrente) quale disponente dell’atto pregiudizievole, per ottenere tutela su un credito certo, liquido e giudizialmente accertato. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto integrato l’eventus damni, avendo il Fallimento dimostrato che, in conseguenza delle vendite impugnate, la disponente è rimasta priva di beni aggredibili. Né la ricorrente ha fornito la prova contraria – a lei spettante – della sufficienza del patrimonio residuo. 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 2727 c.c., 2729 c.c. e 2901 c.c. ai fini della prova del presupposto soggettivo in capo al terzo beneficiario degli atti revocandi (c.d. scientia damni) e in riferimento all'utilizzo dello strumento presuntivo. La ricorrente contesta il criterio seguito dalla Corte d’Appello nel ritenere provata, sulla base di presunzioni semplici, la consapevolezza da parte della società terza acquirente, Gleina AG, del pregiudizio arrecato ai creditori della venditrice, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che gli indizi valorizzati dal giudice di merito - quali l’intento dismissivo della venditrice, la rilevante divergenza tra il prezzo di cessione e il valore di mercato dei beni, e la circostanza che alla venditrice sia stato concesso di mantenere l’abitazione per sei mesi dopo la vendita- non rispond ono ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c. Lamenta che Gleina AG è soggetto estraneo, non legato da rapporti familiari o societari con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e che nulla lasciava presumere che essa fosse a conoscenza delle pregresse vicende gestorie della venditrice o delle sue eventuali responsabilità risarcitorie, non essendo presenti a suo carico protesti, pendenze esecutive o formalità pregiudizievoli. Deduceche la società acquirente era stata costituita solo un mese prima delle operazioni impugnate, e che il pagamento del prezzo, ancorché inferiore al valore stimato, è avvenuto mediante effettivi bonifici bancari, attestanti la natura reale e non simulata delle compravendite. Si duole non essersi considerato tali circostanze come deponenti per l’esclusione della sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la scientia damni , rendendo dunque insussistente il presupposto soggettivo necessario per la revocabilità degli atti. 4.2.1.Il motivo è infondato. La censura proposta dalla ricorrente concerne la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., con riguardo all’utilizzo dello strumento presuntivo per ritenere integrato l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria, c.d. scientia damni , in capo al terzo acquirente (Gleina AG). Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe desunto in modo erroneo e non logicamente fondato tale consapevolezza da un insieme di indizi che non sarebbero né gravi, né precisi, né concordanti. La doglianza non coglie nel segno. Richiamando l’indirizzo interpretativo ormai pacifico della giurisprudenza di questa Corte, il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria – la scientia damni , ovvero la consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore – può essere provato anche mediante presunzioni semplici (ex multis, Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2004, n. 15257; Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2021, n. 36478). Tali presunzioni devono fondarsi su fatti noti e gravi, precisi e concordanti, secondo i criteri degli artt. 2727 e 2729 c.c., e la relativa valutazione spetta al giudice del merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove viziato da macroscopici errori logico-giuridici o da motivazione del tutto apparente. Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Ancona ha fondato il proprio giudizio sulla base di una pluralità di elementi indiziari, valutati in modo coerente e sistemico. In particolare, sono stati valorizzati: la recente costituzione (appena 41 giorni prima) della società acquirente Gleina AG, priva di operatività e con sede in un ordinamento estero; la sproporzione tra il prezzo versato e il valore di mercato dei beni oggetto di trasferimento, accertata mediante CTU; l’assenza di un effettivo pagamento immediato al momento della stipula degli atti, con versamenti successivi e modalità poco trasparenti; la permanenza della venditrice nell’immobile alienato per mesi dopo la vendita; il legame familiare tra l’ex amministratrice della società venditrice e il nuovo amministratore della società cessionaria delle quote sociali; la simultaneità di due atti dispositivi – immobili e quote sociali – che hanno di fatto svuotato il patrimonio della disponente. Tali elementi sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti dal giudice d’appello, il quale ha esercitato il proprio potere valutativo nel rispetto dei canoni giuridici e secondo l’id quod plerumque accidit, fornendo una motivazione logicamente articolata e immune da vizi rilevabili in questa sede. È altresì priva di fondamento l’argomentazione secondo cui la Gleina AG non avrebbe avuto strumenti per conoscere le condizioni economico-patrimoniali della venditrice. In presenza di un’operazione di significativa entità, e considerata la natura imprenditoriale dell’acquirente, si imponeva –per elementari regole di diligenza – l’adozione di cautele adeguate, che nella specie non risultano adottate. Quanto alla dedotta insussistenza di vincoli familiari o societari tra le parti, va osservato che l’assenza di rapporti qualificati non esclude la possibilità di accertare la scientia damni sulla base di altri elementi, soprattutto in presenza di operazioni economiche anomale per tempistiche, valore e modalità esecutive (v. Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2014, n. 3194). Ne consegue che la decisione della Corte territoriale risulta correttamente motivata, fondata su un’adeguata e coerente analisi del materiale probatorio, immune da vizi logico-giuridici e conforme ai principi di diritto in materia di onere della prova e presunzioni. 5.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 12.200,00 (di cui 12.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impo
Sentenza Cassazione n. 34548/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris