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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24687/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 marzo 2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Bari del 5 novembre 2015, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di doglianza è formulato in modo non specifico, non contenendo alcun concreto riferimento critico a sostegno, e ha comunque ad oggetto profili fattuali sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente.

Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, la qualificazione giuridica del reato è corroborata dal quadro istruttorio, rappresentato dagli esisti del monitoraggio della polizia giudiziaria, da cui emergono la pluralità degli acquirenti, le modalità di occultamento della droga, la significatività del dato ponderale, il rinvenimento di sostanze da taglio e di una cospicua somma di denaro nella medesima abitazione, oltre alla documentazione relativa alla contabilità dell'attività illecita.

È sufficiente qui ricordare, quanto all'ambito di applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/201E, Rv. 274076), ovvero il dato qualitativo e quantitativo, nonché gli altri parametri richiamati dalla disposizione: mezzi, modalità, circostanze dell'azione (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Bari del 5 novembre 2015, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di doglianza è formulato in modo non specifico, non contenendo alcun concreto riferimento critico a sostegno, e ha comunque ad oggetto profili fattuali sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, la qualificazione giuridica del reato è corroborata dal quadro istruttorio, rappresentato dagli esisti del monitoraggio della polizia giudiziaria, da cui emergono la pluralità degli acquirenti, le modalità di occultamento della droga, la significatività del dato ponderale, il rinvenimento di sostanze da taglio e di una cospicua somma di denaro nella medesima abitazione, oltre alla documentazione relativa alla contabilità dell'attività illecita. È sufficiente qui ricordare, quanto all'ambito di applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti (Sez. U, n. 51063 del 27/09/201E, Rv. 274076), ovvero il dato qualitativo e quantitativo, nonché gli altri parametri richiamati dalla disposizione: mezzi, modalità, circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ma
Sentenza Cassazione n. 24687/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris