CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente eccepisce la nullità dell'atto di perquisizione, la mancanza di •prova sufficiente per la dichiarazione della colpevolezza dell'imputato nonché la mancata configurabilità della contravvenzione contestata; Considerato che il ricorso è inammissibile: - il primo motivo è privo di autosufficienza; in ogni caso, la eventuale nullità della perquisizione non comporterebbe la inutilizzabilità del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, sulla base del quale, oltre che sulla testimonianza dell'operante, è stata accertata la detenzione delle cartucce da parte dell'imputato; - il secondo motivo espone motivi di merito e, comunque, non tocca affatto la prova della detenzione delle cartucce da parte del ricorrente; - il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che molte delle cartucce erano complete e la loro detenzione integra la contravvenzione contestata. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore I Presid