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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 20549/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13381/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] Soc.

Coop. a r.l., in p ersona del l.r.p.t. , elettivamente domiciliat a in Roma, via Bagnonen. 57, presso l o studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresent at a e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rapp.ta e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuradel 21 giugno 2021; –controricorrente – Oggetto: cooperativa arl finanziamento rimborso AC –12/07/2023 r.g. n. 13381/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 1 32 /20 2 1 del 15 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l. (in prosieguo: “la società agricola”) ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a unmotivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: “la società semplice”) avente per oggetto il pagamento dei crediti a quest’ultimaceduti da alcuni soci della società agricola, receduti dalla stessain occasione della fusione che l’aveva costituita ; credit i vantati nei confronti della società scissa a titolo di conferimento di tabacco per lavorazione.

2. La società semplice ha resistito con controricorso .

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che il credito derivante dall’applicazione d elle penali contrattuali, che la società agricola assumeva di vantare nei confronti dei soci receduti e cedenti il credito litigioso, non aveva trovatoalcun riscontro probatorio, atteso che la c.t.u . in appello , espressam en te disposta per il relativo accertamento , aveva sostanzialmente concluso, come già quella di primo grado, per l’impossibilità di pervenire all’accertamento richiesto , in assenza di dati utilizzabili al fine di determinarel’eventuale controcredito.

4. L e parti hanno depositato m emoria.r.g. n. 13381/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: « Motivo.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c. » , d educendo si l’omesso esame da parte del giudice di appellodei dati forniti dalla ricorrente relativi alla sussistenza del proprio credito derivante dall’applicazione delle penali contrattuali nei confronti dei soci recedenti, e segnatamente della deliberazione del Consiglio di amministrazione della società agricola presa in data 18 maggio 2009, che conteneva un rinvio alle schede di gestione riferite alle spese inerentialla produzione di tabacco dell’anno 2005.

Il motivo è inammissibile.

L’esame del fatto storico naturalistico dell'esistenza e del contenuto della deliberazione del consiglio di amministrazione della società agricola, resa in data 18 maggio 2009, non è stato affattoomesso dalla sentenza impugnata che, a pagina 4, da atto della sua esistenza e del suo contenuto e più oltre, a pagina7, nell’individuare l’oggetto della nuova consulenza tecnica disposta in appello, precisa che oggetto della st es sa era “determinare la penale sulla base delle indicazioni di cui alla delibera del 18.5.2009 e dell’esplicitazione di cui alla lettera del 4.6.2009 inviata ai soci per il calcolo di quanto agli stessi spettante”.

Ciò che, nella sostanza, la censura contesta, non è quindi l’omesso esame di alcun fatto storico, ma a ben vedere l’esito di tale accertamento, per essa sfavorevole.

Ma, così interpretata, la censura contesta il convincimento stesso del giudice, mutuato dalle risultanzedella consulenza tecnica, circa l’impossibilità, sulla base dei dati forniti , di pervenire a un accertamento dell’ esistenza e dell’importo del preteso r.g. n. 13381/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controcredito da penale.

Tale valutazione appartiene , tuttavia, all’esclusiva competenza dei giudici di merito e in questa fase è insindacabile, dovendo rammentarsi che il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione solo per anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2 , Ordinanza n. 2 0610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018).

2. La soccom benza regola le spese di fase , liquidate come in dispositivo.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a r.g. n. 13381/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l. a rifondere allaSocietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13381/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. a r.l., in p ersona del l.r.p.t. , elettivamente domiciliat a in Roma, via Bagnonen. 57, presso l o studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresent at a e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rapp.ta e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procuradel 21 giugno 2021; –controricorrente – Oggetto: cooperativa arl finanziamento rimborso AC –12/07/2023 r.g. n. 13381/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 1 32 /20 2 1 del 15 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. (in prosieguo: “la società agricola”) ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a unmotivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: “la società semplice”) avente per oggetto il pagamento dei crediti a quest’ultimaceduti da alcuni soci della società agricola, receduti dalla stessain occasione della fusione che l’aveva costituita ; credit i vantati nei confronti della società scissa a titolo di conferimento di tabacco per lavorazione. 2. La società semplice ha resistito con controricorso . 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto che il credito derivante dall’applicazione d elle penali contrattuali, che la società agricola assumeva di vantare nei confronti dei soci receduti e cedenti il credito litigioso, non aveva trovatoalcun riscontro probatorio, atteso che la c.t.u . in appello , espressam en te disposta per il relativo accertamento , aveva sostanzialmente concluso, come già quella di primo grado, per l’impossibilità di pervenire all’accertamento richiesto , in assenza di dati utilizzabili al fine di determinarel’eventuale controcredito. 4. L e parti hanno depositato m emoria.r.g. n. 13381/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: « Motivo. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, n. 5 c.p.c. » , d educendo si l’omesso esame da parte del giudice di appellodei dati forniti dalla ricorrente relativi alla sussistenza del proprio credito derivante dall’applicazione delle penali contrattuali nei confronti dei soci recedenti, e segnatamente della deliberazione del Consiglio di amministrazione della società agricola presa in data 18 maggio 2009, che conteneva un rinvio alle schede di gestione riferite alle spese inerentialla produzione di tabacco dell’anno 2005. Il motivo è inammissibile. L’esame del fatto storico naturalistico dell'esistenza e del contenuto della deliberazione del consiglio di amministrazione della società agricola, resa in data 18 maggio 2009, non è stato affattoomesso dalla sentenza impugnata che, a pagina 4, da atto della sua esistenza e del suo contenuto e più oltre, a pagina7, nell’individuare l’oggetto della nuova consulenza tecnica disposta in appello, precisa che oggetto della st es sa era “determinare la penale sulla base delle indicazioni di cui alla delibera del 18.5.2009 e dell’esplicitazione di cui alla lettera del 4.6.2009 inviata ai soci per il calcolo di quanto agli stessi spettante”. Ciò che, nella sostanza, la censura contesta, non è quindi l’omesso esame di alcun fatto storico, ma a ben vedere l’esito di tale accertamento, per essa sfavorevole. Ma, così interpretata, la censura contesta il convincimento stesso del giudice, mutuato dalle risultanzedella consulenza tecnica, circa l’impossibilità, sulla base dei dati forniti , di pervenire a un accertamento dell’ esistenza e dell’importo del preteso r.g. n. 13381/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controcredito da penale. Tale valutazione appartiene , tuttavia, all’esclusiva competenza dei giudici di merito e in questa fase è insindacabile, dovendo rammentarsi che il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione solo per anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2 , Ordinanza n. 2 0610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018). 2. La soccom benza regola le spese di fase , liquidate come in dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a r.g. n. 13381/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. a rifondere allaSocietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso
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