CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20105-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA; - intimato - avverso la sentenza n. 1223/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 20105/2020 Rilevato che: 1. la Corte di Appello di Catania, con sentenza pubblicata in data 6.12.2019, ha accolto il gravame interposto dall'[OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di Siracusa resa il 16.3.2017, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da quest'ultima, volto ad ottenere il diritto all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2004, con conseguente cancellazione, per il medesimo periodo, dall'elenco degli imprenditori agricoli professionali; 2. la Corte di merito, pertanto, «in riforma della sentenza impugnata», ha rigettato «l'originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]» e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha ritenuto che «il quadro probatorio» fosse «indicativo di uno scarso coinvolgimento diretto della proprietaria dei fondi» (la Leotta, appunto) «nell'attività agricola»; la qual cosa «non risulta contraddetta dal contenuto della prova testimoniale assunta in giudizio»; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo contenente più censure; l'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con l'unico motivo articolato si denunzia testualmente la «Violazione e/o erronea interpretazione delle risultanze probatorie ex art. 2697 c.c. e 116 c.p.c.», e si deduce che la Corte di merito avrebbe «errato statuendo la erronea applicazione delle regole processuali in tema di onere probatorio, così siglando la motivazione del Giudice di prime cure come contraddittoria e lacunosa», ed inoltre, che «la Corte di Appello» avrebbe «valutato le prove non già secondo il suo prudente apprezzamento, ma sulla scorta di altri e diversi valori, attribuendo valore assoluto alle sommarie informazioni rese in sede ispettiva a dispetto dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio»; 6. il motivo è inammissibile, innanzitutto, in quanto diretto, all'evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, con una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr. Cass., S.U., n. 24148/2013, nonché, ex plurimis, Cass. n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito». Inoltre, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf. Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura. Infine, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tra le varie, Cass. n. 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante», come è avvenuto nella fattispecie, «l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)»; 7. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile; 8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis de