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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 13687/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26487/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa con s.u., con sede legale in Milano, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Milano, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 466, presso lo studio del secondo, come da procura in atti; - parte controricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Torre d’Isola (PV), in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio Placidi, come da procura in atti; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 2037/2016 del 26/2/2016; F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26487/2016 Numero sezionale 1332/2022 Numero di raccolta generale 13687/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso (sostanziale assenza di motivazione e violazione degli artt. 51 co. 4^ d.P.R., 131/86 e 2, co. 4^, d.P.R. 460/96) per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione notificato in via solidale alla [OSCURATO:PERSONA] spa ed alla [OSCURATO:SOCIETA] in recupero di maggiore imposta di registro ed ipocatastale; ciò in relazione all’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale la prima aveva ceduto alla seconda il ramo d’azienda costituito da un deposito in Comune di Torre d’Isola (PV), e dall’Agenzia delle Entrate fatto oggetto di rettifica di valore sull’avviamento (dichiarato euro 1.000,00, accertato euro 1.064.704,00) e sul complesso immobiliare (dichiarato euro 120.000,00, accertato euro 132.000,00).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto infondata la rettifica, dal momento che la valutazione del ramo aziendale secondo il dichiarato (segnatamente per quanto concerneva l’avviamento) si basava su documentati dati contabili, storici e prospettici (di futura redditività).

Hanno resistito con distinti controricorsi le due società. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di sospensione del giudizio ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, attesa l’avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente.

In data 4.4.2022 ha poi presentato istanza di cessata materia del contendere per avvenuta definizione, come da ricevuta di versamento in rata unica.

L’ Agenzia delle Entrate non ha notificato, nei termini di legge, diniego di definizione, né ha formulato istanza di trattazione nel merito.

Visto quanto sopra, il processo va dichiarato estinto a spese compensate, ravvisandosi tutti i presupposti dell’avvenuto perfezionamento della definizione; ciò a valere anche per la controricorrente la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto co- obbligata in solido per l’imposta in rettifica e liquidazione (artt.57 d.P.R. 131/86 e 6, co. 14, d.l. 119/18 cit.).

PQM La Corte2 di 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26487/2016 Numero sezionale 1332/2022 Numero di raccolta generale 13687/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 - V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv.in l. 136/18; - dichiara estinto il processo; - compensa le spese.

Così deciso in data 14 aprile 2022 nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26487/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa con s.u., con sede legale in Milano, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Milano, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 466, presso lo studio del secondo, come da procura in atti; - parte controricorrente – e contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Torre d’Isola (PV), in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio Placidi, come da procura in atti; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 2037/2016 del 26/2/2016; F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26487/2016 Numero sezionale 1332/2022 Numero di raccolta generale 13687/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso (sostanziale assenza di motivazione e violazione degli artt. 51 co. 4^ d.P.R., 131/86 e 2, co. 4^, d.P.R. 460/96) per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione notificato in via solidale alla [OSCURATO:PERSONA] spa ed alla [OSCURATO:SOCIETA] in recupero di maggiore imposta di registro ed ipocatastale; ciò in relazione all’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale la prima aveva ceduto alla seconda il ramo d’azienda costituito da un deposito in Comune di Torre d’Isola (PV), e dall’Agenzia delle Entrate fatto oggetto di rettifica di valore sull’avviamento (dichiarato euro 1.000,00, accertato euro 1.064.704,00) e sul complesso immobiliare (dichiarato euro 120.000,00, accertato euro 132.000,00). La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto infondata la rettifica, dal momento che la valutazione del ramo aziendale secondo il dichiarato (segnatamente per quanto concerneva l’avviamento) si basava su documentati dati contabili, storici e prospettici (di futura redditività). Hanno resistito con distinti controricorsi le due società. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di sospensione del giudizio ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, attesa l’avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente. In data 4.4.2022 ha poi presentato istanza di cessata materia del contendere per avvenuta definizione, come da ricevuta di versamento in rata unica. L’ Agenzia delle Entrate non ha notificato, nei termini di legge, diniego di definizione, né ha formulato istanza di trattazione nel merito. Visto quanto sopra, il processo va dichiarato estinto a spese compensate, ravvisandosi tutti i presupposti dell’avvenuto perfezionamento della definizione; ciò a valere anche per la controricorrente la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto co- obbligata in solido per l’imposta in rettifica e liquidazione (artt.57 d.P.R. 131/86 e 6, co. 14, d.l. 119/18 cit.). PQM La Corte2 di 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 26487/2016 Numero sezionale 1332/2022 Numero di raccolta generale 13687/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 - V.to l’art.6 d.l. 119/18 conv.in l. 136/18; - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. Così deciso in data 14 aprile 2022 nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e
Sentenza Cassazione n. 13687/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris