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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09201/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 14 gennaio 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza, oltraggio e lesioni nei confronti di alcuni carabinieri.

2. Con un primo motivo, il difensore ricorrente denuncia la nullità di entrambe le sentenze di merito, poiché mancherebbe la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Le relative notificazioni, infatti, sarebbero state effettuate presso il domicilio eletto, con dichiarazione, però, inconsapevole, poiché da lui resa in uno stato di completa alterazione mentale in conseguenza dell'abuso di sostanze alcooliche.

Con il secondo ed articolato motivo, il ricorso censura la motivazione, là dove ha disatteso le seguenti prospettazioni difensive: a) riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis, cod. pen., sia per la resistenza che per l'oltraggio, avendo i carabinieri abusivamente impedito all'imputato di continuare a bere, in assenza di una norma che conferisca loro tale potere, ed essendo stato tale comportamento perciò da lui vissuto come un sopruso, anche in ragione delle sue compromesse condizioni psichiche del momento; b) assorbimento delle lesioni personali nel delitto di resistenza, essendosi trattato di semplici percosse, peraltro involontarie; c) riconoscimento dell'attenuante della seminfermità mentale e delle attenuanti generiche, irrogazione della pena minima e sostituzione della stessa con la libertà controllata.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi.

Questi costituiscono, infatti, la riproposizione di quelli rassegnati con l'atto d'appello, cui la sentenza impugnata ha risposto in modo completo e convincente, con argomentazioni con le quali l'impugnazione non si misura criticamente.

2. Tanto dicasi, anzitutto, con riferimento al motivo in rito, avendo la Corte d'appello evidenziato come l'elezione di domicilio fosse avvenuta all'indomani dei fatti, presso la residenza dell'imputato, nel frangente presentatosi nel completo dominio delle sue facoltà mentali,

3. Altrettanto vale per l'invocata esimente.

Come correttamente rammentato dai giudici d'appello, la scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen., non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento, da parte di questi, di un'attività ingiustamente persecutoria, che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (tra molte, Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715).

Inoltre, affinché non sia punibile, la reazione all'atto autoritativo arbitrario dev'essere strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario, indebitamente conculcato, nonché contenuta negli stretti limiti in cui sia necessaria a tal fine (Sez. 5, n. 2941 del 08/11/2018, Errabia, Rv. 275304; Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268504).

Nello specifico, invece, l'imputato avrebbe reagito non per far valere un proprio diritto primario, bensì soltanto per continuare a bere, così aggravando la sua condizione di ubriachezza, espressamente vietata dalla legge, trovandosi egli per strada, e quindi in luogo pubblico (art. 688, cod. pen., trasformato in illecito amministrativo dall'art. 54, d.lgs. n. 507 del 1999).

Inoltre, l'intervento dei carabinieri non solo non è stato arbitrario, ma, anzi, deve ritenersi pienamente legittimo, poiché funzionale all'accertamento dell'anzidetto illecito amministrativo, ma anche e soprattutto - in adempimento di quelle che sono le funzioni primarie delle autorità di pubblica sicurezza, secondo la norma generale dell'art. 1 del r.d. n. 773 del 1931 - a prevenire condotte di possibile rilevanza penale dell'imputato, in danno sia dei suoi soccorritori che della sicurezza pubblica, quali lesioni, minacce, violenza privata, turbativa di un servizio di pubblica necessità: si legge in sentenza, infatti, senza che il ricorso contesti l'affermazione, che quegli aveva reagito nei confronti dei sanitari, «creando scompiglio» sull'ambulanza, mentre questa viaggiava in autostrada, tanto da costringerla a fermarsi per evitare maggiori pericoli.

4. Manifestamente infondata, oltre che anch'essa generica, poiché non sorretta da alcuna argomentazione critica, è la deduzione in tema di assorbimento delle lesioni nella resistenza.

Unanime, infatti, è la giurisprudenza di questa Corte, nel senso che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza necessaria per opporsi al compimento dell'atto d'ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti, che, esorbitando da tali limiti, cagionino al pubblico agente lesioni personali: nel qual caso, si configura il reato di lesioni personali, peraltro aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che concorre con la resistenza (tra innumerevoli altre, Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734).5.

Meramente enunciate, infine, sono le residue doglianze, rassegnate senza alcuna critica alla motivazione resa sui relativi punti dalla sentenza impugnata, ma piuttosto come richieste direttamente rivolte a questa Corte e, in quanto tali, non consentite.

6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 14 gennaio 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza, oltraggio e lesioni nei confronti di alcuni carabinieri. 2. Con un primo motivo, il difensore ricorrente denuncia la nullità di entrambe le sentenze di merito, poiché mancherebbe la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Le relative notificazioni, infatti, sarebbero state effettuate presso il domicilio eletto, con dichiarazione, però, inconsapevole, poiché da lui resa in uno stato di completa alterazione mentale in conseguenza dell'abuso di sostanze alcooliche. Con il secondo ed articolato motivo, il ricorso censura la motivazione, là dove ha disatteso le seguenti prospettazioni difensive: a) riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis, cod. pen., sia per la resistenza che per l'oltraggio, avendo i carabinieri abusivamente impedito all'imputato di continuare a bere, in assenza di una norma che conferisca loro tale potere, ed essendo stato tale comportamento perciò da lui vissuto come un sopruso, anche in ragione delle sue compromesse condizioni psichiche del momento; b) assorbimento delle lesioni personali nel delitto di resistenza, essendosi trattato di semplici percosse, peraltro involontarie; c) riconoscimento dell'attenuante della seminfermità mentale e delle attenuanti generiche, irrogazione della pena minima e sostituzione della stessa con la libertà controllata. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi. Questi costituiscono, infatti, la riproposizione di quelli rassegnati con l'atto d'appello, cui la sentenza impugnata ha risposto in modo completo e convincente, con argomentazioni con le quali l'impugnazione non si misura criticamente. 2. Tanto dicasi, anzitutto, con riferimento al motivo in rito, avendo la Corte d'appello evidenziato come l'elezione di domicilio fosse avvenuta all'indomani dei fatti, presso la residenza dell'imputato, nel frangente presentatosi nel completo dominio delle sue facoltà mentali, 3. Altrettanto vale per l'invocata esimente. Come correttamente rammentato dai giudici d'appello, la scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen., non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento, da parte di questi, di un'attività ingiustamente persecutoria, che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (tra molte, Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715). Inoltre, affinché non sia punibile, la reazione all'atto autoritativo arbitrario dev'essere strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario, indebitamente conculcato, nonché contenuta negli stretti limiti in cui sia necessaria a tal fine (Sez. 5, n. 2941 del 08/11/2018, Errabia, Rv. 275304; Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268504). Nello specifico, invece, l'imputato avrebbe reagito non per far valere un proprio diritto primario, bensì soltanto per continuare a bere, così aggravando la sua condizione di ubriachezza, espressamente vietata dalla legge, trovandosi egli per strada, e quindi in luogo pubblico (art. 688, cod. pen., trasformato in illecito amministrativo dall'art. 54, d.lgs. n. 507 del 1999). Inoltre, l'intervento dei carabinieri non solo non è stato arbitrario, ma, anzi, deve ritenersi pienamente legittimo, poiché funzionale all'accertamento dell'anzidetto illecito amministrativo, ma anche e soprattutto - in adempimento di quelle che sono le funzioni primarie delle autorità di pubblica sicurezza, secondo la norma generale dell'art. 1 del r.d. n. 773 del 1931 - a prevenire condotte di possibile rilevanza penale dell'imputato, in danno sia dei suoi soccorritori che della sicurezza pubblica, quali lesioni, minacce, violenza privata, turbativa di un servizio di pubblica necessità: si legge in sentenza, infatti, senza che il ricorso contesti l'affermazione, che quegli aveva reagito nei confronti dei sanitari, «creando scompiglio» sull'ambulanza, mentre questa viaggiava in autostrada, tanto da costringerla a fermarsi per evitare maggiori pericoli. 4. Manifestamente infondata, oltre che anch'essa generica, poiché non sorretta da alcuna argomentazione critica, è la deduzione in tema di assorbimento delle lesioni nella resistenza. Unanime, infatti, è la giurisprudenza di questa Corte, nel senso che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza necessaria per opporsi al compimento dell'atto d'ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti, che, esorbitando da tali limiti, cagionino al pubblico agente lesioni personali: nel qual caso, si configura il reato di lesioni personali, peraltro aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, che concorre con la resistenza (tra innumerevoli altre, Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734).5. Meramente enunciate, infine, sono le residue doglianze, rassegnate senza alcuna critica alla motivazione resa sui relativi punti dalla sentenza impugnata, ma piuttosto come richieste direttamente rivolte a questa Corte e, in quanto tali, non consentite. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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