CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e- [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.; Considerato che lo ZUNGRI, nella prima parte del primo motivo, assume l'illegittimità della decisione impugnata in assenza di prova della natura pubblica dell'acqua sottratta; Rilevato che, rispetto all'analogo motivo, già formulato con l'appello, la Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazione congrua, che le fontane dalle quali era stata prelevata l'acqua erano servite dalla rete idrica comunale, come attestato dall'idraulico dell'ente territoriale in sede di sopralluogo (p. 3); Considerato che l'imputato nella seconda parte del primo motivo lamenta che il delitto sarebbe procedibile a querela, non presentata, dopo le novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022; Ritenuta anche detta parte del primo motivo manifestamente infondata, atteso che nel capo di imputazione è stata formalmente contestata l'aggravante della sottrazione di bene destinato a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d'ufficio del delitto anche dopo la riforma c.d. Cartabia; Osservato, quanto alla parte del secondo motivo con la quale lo ZUNGRI lamenta che non è stato applicato l'art. 131-bis cod. pen., nonostante la tenuità del fatto, che esso è manifestamente infondato, poiché, a prescindere da ogni altra valutazione, il riferimento ai numerosi precedenti specifici nell'imputato contenuto nella sentenza impugnata implica un vaglio sull'abitualità a delinquere che osta all'operatività di tale disposizione; Considerato che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è anch'essa manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899), come avvenuto nella specie, avendo la decisione impugnata evidenziato che il ricorrente ha a carico numerosi precedenti penali che ne connotano gravemente la personalità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. .Y\ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle