CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 09124/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9124/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1546/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32536/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata conla quale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di anni 3 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 co. 1 494 e 612 co. 2 cod. pen. capo A per essersi presentato sotto false generalità alla minore * * *immagini relative alla stessa da lui modificate con contenuti sessualmente espliciti per ilreato di cui agli artt. 61 n. 2 600 quater 600 ter co. 1 n. 1 per aver realizzato materialepedopornografico virtuale utilizzando l immagine della minore che inviava alla personaoffesa capo B .Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all affermazione della responsabilità del reato di cui allart. 600 quater cod. pen capo B . Con lo stesso motivo l imputato rappresenta l ignoranzaincolpevole della minore età della persona offesa. Con il secondo motivo lamenta vizio dimotivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della minoregravità. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanzedel vizio parziale o totale di mente. * documentazione sanitaria.Con memoria il difensore del ricorrente ha chiesto il rinvio alla sezione ordinaria per latrattazione in pubblica udienza e ha illustrato ulteriormente il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl primo motivo è inammissibile.Il ricorrente riproponendo le medesime censureavanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tende ad ottenere in questasede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai * dimerito sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita allaCorte di legittimità.Nel caso di specie quanto al reato di cui all art. 600 quater cod. pen. laCorte territoriale ha ribadito che ogni condotta di realizzazione anche avvalendosi difotomontaggi e di rappresentazioni virtuali di materiale pornografico che vederappresentatoun minore degli anni 18 integra il reato contestato.Relativamente all asseritainconsapevolezza dell imputato dell età della minore la Corte territoriale ha affermato chedalla fotografia del profilo * della persona offesa emergeva in modo evidente la suaminore età con la conseguenza che l imputato non poteva ignorarla o quantomeno nutrireun qualche dubbio in proposito.In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che ai fini del riconoscimento delladiminuente del fatto di minore gravità deve farsi riferimento ad una valutazione globale delfatto nella quale assumono rilievo i mezzi le modalità esecutive il grado di coartazioneesercitato sulla vittima le condizioni fisiche e psicologiche di quest ultima anche in relazioneall età mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche diun solo elemento di conclamata gravità * 3 n. 6784 del 18/11/2015 dep. 22/02/2016* in proc. D. * 266272 * 3 n. 21623 del 15/04/2015 dep. 25/05/2015 K. *263821 . Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato le gravi modalità direalizzazione della condotta rilevando come l imputato sia giunto a ingiuriare e a minacciaregravemente la persona offesa mediante l utilizzo di un falso profilo *apparentemente riconducibile a una sua coetanea.In ordine al terzo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bisdisposta con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio2008 n. 125 per effetto della quale ai fini della concessione della diminuente non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell imputato * 4 n.32872 del 08/06/2022 *283489 .Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti essendo sufficiente il riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto apena di illegittimità della motivazione delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall interessato * n. 2233 del 17/06/2021 * 28269 . Nel caso in disamina il giudiceha fatto richiamo ai numerosi precedenti penali da cui è gravato l imputato e alla particolarepericolosità sociale dello stesso nonché all assenza di elementi favorevoli tali da giustificarela concessione delle circostanze attenuanti.Infine si osserva che il quarto motivo in ordine al diniego della parziale o totaleincapacità di intendere e volere secondo quanto si evince dallasintesi dei motivi d appello dicui alla sentenza impugnata la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente hacontestato la completezza della predetta sintesi deducendo di avere in realtà devoluto allacognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. * ultima è pertantoinammissibile a norma dell art. 606 comma 3 cod. proc. pen.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9124/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1546/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 32536/2025* ** * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata conla quale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato allapena di anni 3 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 co. 1 494 e 612 co. 2 cod. pen. capo A per essersi presentato sotto false generalità alla minore * * *immagini relative alla stessa da lui modificate con contenuti sessualmente espliciti per ilreato di cui agli artt. 61 n. 2 600 quater 600 ter co. 1 n. 1 per aver realizzato materialepedopornografico virtuale utilizzando l immagine della minore che inviava alla personaoffesa capo B .Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all affermazione della responsabilità del reato di cui allart. 600 quater cod. pen capo B . Con lo stesso motivo l imputato rappresenta l ignoranzaincolpevole della minore età della persona offesa. Con il secondo motivo lamenta vizio dimotivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della minoregravità. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanzedel vizio parziale o totale di mente. * documentazione sanitaria.Con memoria il difensore del ricorrente ha chiesto il rinvio alla sezione ordinaria per latrattazione in pubblica udienza e ha illustrato ulteriormente il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl primo motivo è inammissibile.Il ricorrente riproponendo le medesime censureavanzate alla Corte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tende ad ottenere in questasede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai * dimerito sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita allaCorte di legittimità.Nel caso di specie quanto al reato di cui all art. 600 quater cod. pen. laCorte territoriale ha ribadito che ogni condotta di realizzazione anche avvalendosi difotomontaggi e di rappresentazioni virtuali di materiale pornografico che vederappresentatoun minore degli anni 18 integra il reato contestato.Relativamente all asseritainconsapevolezza dell imputato dell età della minore la Corte territoriale ha affermato chedalla fotografia del profilo * della persona offesa emergeva in modo evidente la suaminore età con la conseguenza che l imputato non poteva ignorarla o quantomeno nutrireun qualche dubbio in proposito.In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che ai fini del riconoscimento delladiminuente del fatto di minore gravità deve farsi riferimento ad una valutazione globale delfatto nella quale assumono rilievo i mezzi le modalità esecutive il grado di coartazioneesercitato sulla vittima le condizioni fisiche e psicologiche di quest ultima anche in relazioneall età mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche diun solo elemento di conclamata gravità * 3 n. 6784 del 18/11/2015 dep. 22/02/2016* in proc. D. * 266272 * 3 n. 21623 del 15/04/2015 dep. 25/05/2015 K. *263821 . Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato le gravi modalità direalizzazione della condotta rilevando come l imputato sia giunto a ingiuriare e a minacciaregravemente la persona offesa mediante l utilizzo di un falso profilo *apparentemente riconducibile a una sua coetanea.In ordine al terzo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo a maggior ragione dopo la riforma dell art. 62 bisdisposta con il d.l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio2008 n. 125 per effetto della quale ai fini della concessione della diminuente non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell imputato * 4 n.32872 del 08/06/2022 *283489 .Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti essendo sufficiente il riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto apena di illegittimità della motivazione delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall interessato * n. 2233 del 17/06/2021 * 28269 . Nel caso in disamina il giudiceha fatto richiamo ai numerosi precedenti penali da cui è gravato l imputato e alla particolarepericolosità sociale dello stesso nonché all assenza di elementi favorevoli tali da giustificarela concessione delle circostanze attenuanti.Infine si osserva che il quarto motivo in ordine al diniego della parziale o totaleincapacità di intendere e volere secondo quanto si evince dallasintesi dei motivi d appello dicui alla sentenza impugnata la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente hacontestato la completezza della predetta sintesi deducendo di avere in realtà devoluto allacognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. * ultima è pertantoinammissibile a norma dell art. 606 comma 3 cod. proc. pen.* l inammissibilità del ricorso a norma dell art. 616 cod. proc. pen. nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte* * n. 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3.000 euro in favore della * delle ammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *