CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21165/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità introdotta con la sentenza additiva della Corte costituzione n. 86 del 2024 in ordine al reato di cui all'art. 628 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, con apparato giustificativo congruo e puntualmente aderente ai parametri valutativi espressamente indicati nella pronuncia del Giudice delle leggi, la Corte di appello (pag. 5 della sentenza impugnata) ha escluso l'invocata diminuente, con considerazioni in fatto non sindacabili in questa sede, compiendo una valutazione complessiva della azione predatoria che ha ritenuto grave in ragione della minaccia, perpetrata più volte dall'imputato nei confronti della persona offesa e consistita nel prospettarle di utilizzare la pistola che affermava di avere con sé; ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.