CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 25987/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36738-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 317/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 36738 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- I? . C . N. 36738/2019 Agenzia delle entrate c/ Vitulli !da Ritenuto che: L'i\enzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. del Molise, che su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso l'avviso di accertamento - che ha recuperato a tassa- zione costi per pubblicità e spese per il ristorante, concesso in affitto alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] - accoglieva parzialmente l'ap- pello dell'Ufficio. La CTR, dopo aver ritenuto valida la sottoscrizione dell'accertamento in accoglimento del motivo dedotto dall'Agenzia, ha esaminato "il me- rito della questione trattata, non esaminata in prime cure, per effetto accoglimento della eccezione pregiudiziale". In particolare, ha con- siaerato riconoscibili, in quanto inerenti, le spese per pubblicità e le spese sostenute dal contribuente per la cessione di ramo di azienda, relativamente alla fornitura di pasti; quanto al disconoscimento dei co- sti per contributi INPS, ne ha escluso la riconoscibilità come ricavi, per una mera errata formalità di documentazione, considerato che i con- triouti sono dovuti in riferimento al reddito effettivamente conseguito. La contribuente è rimasta intimata. Cer siderato che 1. Col primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 346 e 112 c.p.c., Dlgs. 546/1992 artt. 24 e 56, in relazione all'art. :360, comma 1, n. 4, per aver la CTR violato le norme indicate nella parte in cui, esaminando nel merito la fondatezza dell'avviso di accer- tamento, lo ha annullato. 2. il motivo è fondato. 3. Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel 9revedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all'appel- lato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'o- nere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni re- si) nte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia esoressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espres- san-ente respinte, la terza via - riproposizionejrinuncia - rappresentata dag i artt. 56 del citato d.lgs. e 346 del codice di rito, rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o d(..11'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudi- cato interno (Cass. 7702/2013; n. 14534/2018). 4. Nel caso in esame, l'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, ribadendo la validità di sottoscrizione dell'atto sotto vari profili, mentre la contribuente non si è costituita nel secondo grado del giudzio: pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali ormai conso- lidali, le contestazioni proposte nel ricorso introduttivo in ordine al me- rito della controversia, non esaminati dai primi giudici in guanto rite- nute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, devono intendersi rinunciate. Ne consegue che la CTR pronunciandosi sul merito della causa, ha so- stanzialmente reintrodotto questioni non oggetto di giudizio - stante la coll:umacia della parte appellata - ormai precluse dall'intervenuto giu- dicato. Ccnclusivamente il ricorso va accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, ex E rt. 384, comma 2 c.p.c., va rigettato il ricorso originario della con- triouente. Le spese dei gradi di merito vengono compensate; le spese de giudizio di legittimità vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese de gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in C. 4.100,00 oltre spese preno- tate a debito. Roma, 7 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] te t. Lucio uciotti