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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 06272/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 297/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in MILANO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 2326/2022 depositata il 01/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia ha origine dall’impugnazione dell’avviso d’accertamento catastale, n.

MI0261032/2018, con cui l’Agenzia provvedeva a rettificare la dichiarazione Docfa della contribuente avente ad oggetto un immobile sito a Legnano, in via per [OSCURATO:PERSONA] n. 15, attribuendo la rendita pari ad euro 68.500,00 .

Antecedentemente alla dichiarazione Docfa, l’immobile era classato in categoria D/7, con redita catastale pari a € 104.663,00.

A seguito di parziale demolizione e di diversa distribuzione degli interni, la contribuente, con la summenzionata procedura, proponeva di mantenere la categoria D/7, ma di ridurre la rendita ad € 39.628,00.

La contribuente proponeva ricorso avvero il predetto avviso di accertamento catastale «eccependo la carenza di motivazione dell'atto di accertamento e nel merito l'errata da rideterminazione della rendita catastale».

I giudici di prossimità, con sentenza del 6.5.2019, n. 1865, accoglievano il ricorso, ritenendo inadeguatamente motivato l’avviso opposto.

Sull’appello dell’Agenzia, la C.T.R. della Lombardia respingeva il gravame affermando che va ritenuto che soltanto in fase di discussione giudiziale - che non può costituire integrazione postuma della motivazione dell'avviso di accertamento originariamente impugnato - l'ufficio abbia con adeguata ma non rilevante ampiezza affrontato tutte le questioni poste dal contribuente appellato già in prima cura… ciò anche il riferimento alla segnalata seppur parziale demolizione del fabbricato, da individuare nei suoi elementi essenziali più significativi, che certamente sono anch'essi assai rilevante ai fini della formazione di un giudizio non basato su invero poche indicazioni, troppo sintetiche per costituire adeguato supporto motivazionale originario al procedimento .

Ricorre avverso detta sentenza l’amministrazione finanziaria svolgendo due motivi, contestato con controricorso, depositato oltre i termini di cui all’art. 370 cod.proc.civ. , dalla società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, si evidenzia che il controricorso è stato depositato oltre i termini di cui all’art. 370 cod.proc.civ. .

Secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, al presente procedimento si applica (anche) il novellato art. 370 cod.proc.civ., il quale prevede che «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.

In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366 cod.proc.civ., in quanto è possibile.

Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.» La norma non richiede più la notificazione del controricorso, ritenendo necessario e sufficiente il deposito dello stesso, ma ha mantenuto la previsione dell’impossibilità di presentare memorie che non siano precedute dal tempestivo deposito del controricorso.

Né la memoria in questione può essere utilmente riqualificata come controricorso, sia pure tardivo, ai fini dell’instaurazione, in ogni caso, del rapporto processuale tra le parti, non sussistendo i requisiti di cui all’art. 366 cod.proc.civ.

2. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, in combinato disposto con il d.l. n. 16 del 1993, art. 2 conv., con mod., dalla legge n. 75 del 1993, e con il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. ; per avere il giudicante disatteso il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd.

DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione ( Cass. n. 30166 del 2019) .

2. La seconda censura prospetta violazione di legge per falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 61 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1142, del d.l. 14.3.1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13.5.1988, n. 154, in relazione alla legge n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. ; si assume che il collegio d’appello ha annullato l’avviso d’accertamento reputando la motivazione non suffragata dal previo sopralluogo dell’immobile.

Si deduce che la Corte di cassazione ha statuito che, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Corte di cassazione del 27.3.2019, n. 8529; Cass. del 7.4.2021, n. 9291). 3.Le due censure in quanto espongono questioni connesse possono essere congiuntamente scrutinate.

Esse meritano accoglimento. 3.1.E’ incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l’atto impositivo in contestazione riviene da dichiarazione di variazione (ex artt. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel testo novellato dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, e 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d.

“DOCFA”) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701.

3.2. Qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in legge n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127; Cass.n. 29754del 19/11/2024).

3.2. La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della diversa rendita catastale al fabbricato; la difformità tra la valutazione denunciata dal contribuente e quella accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura “DOCFA” deriva da una diversità di stima, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di rideterminazione della rendita catastale con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 3.3.Nel caso di specie è pacifico che la rendita proposta della società sia stata rettificatadall'amministrazione finanziaria all'esito di una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l'immobile, così come descritti dalla stessa proponente, dando atto l’amministrazione che la parziale demolizione e la ridistribuzione dei vani non avevano inciso in modo determinante sulla rendita catastale preesistente tale da provocarne la diminuzione proposta.

L’amministrazione ha proceduto quindi alla rettifica della rendita, allegando all’avviso la relazione da cui risulta con tutta evidenza che l’ente ha proceduto secondo il criterio della stima indiretta - approccio di costo – previsto dalla circolare n. 6/12 ripresa dall’ ’art. 1 comma 21 Legge n. 208 del 28/12/2015 secondo cui la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi d) ed e), e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento; sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo .

3.4. Secondo quanto prescritto dal cit. art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939 : la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche .

In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (come nel caso in esame, con immobile iscritto in cat.

D/7), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è quindi determinata, ex art. 10 cit. con stima diretta per ogni singola unità la quale può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (cfr. Cass. n. 7854 del 16/04/2020).

3.5. Il compendio normativo descritto depone, dunque, - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale - per la necessità di 'stima diretta', senza tuttavia che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione.

Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante 'stima diretta', allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo.

Elementi valutativi che in tanto possono integrare 'stima diretta', in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento; così da dare conto della peculiarità dal caso di specie, quale criterio alternativo all'applicazione standardizzata di rendite presunte con metodo tariffario o statistico (Cass. 22886/06; Cass.n. 6633/2019; Cass. n. 8529/2019; n, 9291/2021).

L'indirizzo di legittimità si volge in tal senso, essendosi più volte stabilito che - ferma la necessità di stima diretta per l'attribuzione di rendita di fabbricati a destinazione speciale - non è detto che tale stima diretta presupponga indefettibilmente l'accesso in loco per la disamina; potendo le caratteristiche del bene essere, allo scopo, desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, senza necessità di sopralluogo (Cass. 3103/15).

Nel riaffermare questo principio, le pronunce di cui in Cass. nn. 7410/05; 8423/09 e ord.19215/12 hanno altresì precisato che: il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D) deve basarsi, a norma del d.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 37 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all'uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo.

4. Dagli elementi evidenziatisia nell’avviso di rettifica trascritto nel ricorso che dalla sentenza impugnata emerge che l’Agenzia ha congruamente motivato l’avviso di accertamento catastale , dando atto delle modifiche edilizie esposte nella dichiarazione Docfa - parziale demolizione e ridistribuzione dei vani – ed indicando i criteri di valutazione del cespite; pertanto, la rettifica della rendita catastale operata dall’Ufficio –sulla base di una diversa valutazione economica dei medesimi elementi di fatto indicati dal contribuente -esorbita dalla tesi della inadeguatezza motivazionale dell’avviso.

5. D’altra parte, dal modello DOCFA presentato dalla società contribuente emerge che esso conteneva tutti i dati relativi all'immobile sulla base dei quali è stato attribuito il valore di realizzazione del fabbricato e conseguentemente determinata la rendita catastale.

Segue l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 297/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in MILANO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2326/2022 depositata il 01/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia ha origine dall’impugnazione dell’avviso d’accertamento catastale, n. MI0261032/2018, con cui l’Agenzia provvedeva a rettificare la dichiarazione Docfa della contribuente avente ad oggetto un immobile sito a Legnano, in via per [OSCURATO:PERSONA] n. 15, attribuendo la rendita pari ad euro 68.500,00 . Antecedentemente alla dichiarazione Docfa, l’immobile era classato in categoria D/7, con redita catastale pari a € 104.663,00. A seguito di parziale demolizione e di diversa distribuzione degli interni, la contribuente, con la summenzionata procedura, proponeva di mantenere la categoria D/7, ma di ridurre la rendita ad € 39.628,00. La contribuente proponeva ricorso avvero il predetto avviso di accertamento catastale «eccependo la carenza di motivazione dell'atto di accertamento e nel merito l'errata da rideterminazione della rendita catastale». I giudici di prossimità, con sentenza del 6.5.2019, n. 1865, accoglievano il ricorso, ritenendo inadeguatamente motivato l’avviso opposto. Sull’appello dell’Agenzia, la C.T.R. della Lombardia respingeva il gravame affermando che va ritenuto che soltanto in fase di discussione giudiziale - che non può costituire integrazione postuma della motivazione dell'avviso di accertamento originariamente impugnato - l'ufficio abbia con adeguata ma non rilevante ampiezza affrontato tutte le questioni poste dal contribuente appellato già in prima cura… ciò anche il riferimento alla segnalata seppur parziale demolizione del fabbricato, da individuare nei suoi elementi essenziali più significativi, che certamente sono anch'essi assai rilevante ai fini della formazione di un giudizio non basato su invero poche indicazioni, troppo sintetiche per costituire adeguato supporto motivazionale originario al procedimento . Ricorre avverso detta sentenza l’amministrazione finanziaria svolgendo due motivi, contestato con controricorso, depositato oltre i termini di cui all’art. 370 cod.proc.civ. , dalla società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, si evidenzia che il controricorso è stato depositato oltre i termini di cui all’art. 370 cod.proc.civ. . Secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, al presente procedimento si applica (anche) il novellato art. 370 cod.proc.civ., il quale prevede che «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366 cod.proc.civ., in quanto è possibile. Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.» La norma non richiede più la notificazione del controricorso, ritenendo necessario e sufficiente il deposito dello stesso, ma ha mantenuto la previsione dell’impossibilità di presentare memorie che non siano precedute dal tempestivo deposito del controricorso. Né la memoria in questione può essere utilmente riqualificata come controricorso, sia pure tardivo, ai fini dell’instaurazione, in ogni caso, del rapporto processuale tra le parti, non sussistendo i requisiti di cui all’art. 366 cod.proc.civ. 2. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212, in combinato disposto con il d.l. n. 16 del 1993, art. 2 conv., con mod., dalla legge n. 75 del 1993, e con il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. ; per avere il giudicante disatteso il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione ( Cass. n. 30166 del 2019) . 2. La seconda censura prospetta violazione di legge per falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 61 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1142, del d.l. 14.3.1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13.5.1988, n. 154, in relazione alla legge n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. ; si assume che il collegio d’appello ha annullato l’avviso d’accertamento reputando la motivazione non suffragata dal previo sopralluogo dell’immobile. Si deduce che la Corte di cassazione ha statuito che, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Corte di cassazione del 27.3.2019, n. 8529; Cass. del 7.4.2021, n. 9291). 3.Le due censure in quanto espongono questioni connesse possono essere congiuntamente scrutinate. Esse meritano accoglimento. 3.1.E’ incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l’atto impositivo in contestazione riviene da dichiarazione di variazione (ex artt. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel testo novellato dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, e 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d. “DOCFA”) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701. 3.2. Qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in legge n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127; Cass.n. 29754del 19/11/2024). 3.2. La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della diversa rendita catastale al fabbricato; la difformità tra la valutazione denunciata dal contribuente e quella accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura “DOCFA” deriva da una diversità di stima, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di rideterminazione della rendita catastale con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 3.3.Nel caso di specie è pacifico che la rendita proposta della società sia stata rettificatadall'amministrazione finanziaria all'esito di una mera diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto caratterizzanti l'immobile, così come descritti dalla stessa proponente, dando atto l’amministrazione che la parziale demolizione e la ridistribuzione dei vani non avevano inciso in modo determinante sulla rendita catastale preesistente tale da provocarne la diminuzione proposta. L’amministrazione ha proceduto quindi alla rettifica della rendita, allegando all’avviso la relazione da cui risulta con tutta evidenza che l’ente ha proceduto secondo il criterio della stima indiretta - approccio di costo – previsto dalla circolare n. 6/12 ripresa dall’ ’art. 1 comma 21 Legge n. 208 del 28/12/2015 secondo cui la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi d) ed e), e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento; sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo . 3.4. Secondo quanto prescritto dal cit. art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in legge n. 1249 del 1939 : la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche . In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (come nel caso in esame, con immobile iscritto in cat. D/7), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è quindi determinata, ex art. 10 cit. con stima diretta per ogni singola unità la quale può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (cfr. Cass. n. 7854 del 16/04/2020). 3.5. Il compendio normativo descritto depone, dunque, - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale - per la necessità di 'stima diretta', senza tuttavia che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione. Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante 'stima diretta', allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo. Elementi valutativi che in tanto possono integrare 'stima diretta', in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento; così da dare conto della peculiarità dal caso di specie, quale criterio alternativo all'applicazione standardizzata di rendite presunte con metodo tariffario o statistico (Cass. 22886/06; Cass.n. 6633/2019; Cass. n. 8529/2019; n, 9291/2021). L'indirizzo di legittimità si volge in tal senso, essendosi più volte stabilito che - ferma la necessità di stima diretta per l'attribuzione di rendita di fabbricati a destinazione speciale - non è detto che tale stima diretta presupponga indefettibilmente l'accesso in loco per la disamina; potendo le caratteristiche del bene essere, allo scopo, desunte anche dalle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio, senza necessità di sopralluogo (Cass. 3103/15). Nel riaffermare questo principio, le pronunce di cui in Cass. nn. 7410/05; 8423/09 e ord.19215/12 hanno altresì precisato che: il canone determinativo del classamento e della conseguente attribuzione della rendita catastale per gli immobili di categoria D) deve basarsi, a norma del d.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, e dell'art. 37 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sulla stima diretta, che tenga conto delle caratteristiche del bene, potendo all'uopo essere utilizzate le risultanze emergenti dalla perizia prodotta dalla parte interessata senza necessità di sopralluogo. 4. Dagli elementi evidenziatisia nell’avviso di rettifica trascritto nel ricorso che dalla sentenza impugnata emerge che l’Agenzia ha congruamente motivato l’avviso di accertamento catastale , dando atto delle modifiche edilizie esposte nella dichiarazione Docfa - parziale demolizione e ridistribuzione dei vani – ed indicando i criteri di valutazione del cespite; pertanto, la rettifica della rendita catastale operata dall’Ufficio –sulla base di una diversa valutazione economica dei medesimi elementi di fatto indicati dal contribuente -esorbita dalla tesi della inadeguatezza motivazionale dell’avviso. 5. D’altra parte, dal modello DOCFA presentato dalla società contribuente emerge che esso conteneva tutti i dati relativi all'immobile sulla base dei quali è stato attribuito il valore di realizzazione del fabbricato e conseguentemente determinata la rendita catastale. Segue l’accoglimento del ricorso; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo
Sentenza Cassazione n. 06272/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris