CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15679/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 7 gennaio 2025, decidendo sull’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. del medesimo tribunale che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., disponeva nei confronti dello stesso, ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza di vari ipotesi di truffa aggravata, uso indebito di carta bancomat ed estorsione, la misura della custodia in carcere. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Poziello, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione alle esigenze cautelari, assenza di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, assenza di adeguata motivazione in ordine alla indispensabilità della custodia in carcere anche con particolare riferimento alla possibile applicazione degli arresti domiciliari con strumenti di controllo, essendosi limitato il tribunale ad una prospettazione meramente astratta delle ritenute esigenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondatoe deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va ricordato come in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari sia stato affermato che in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01); in senso analogo questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01). Orbene, l’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, deve proprio far concludere per la manifesta infondatezza delle doglianze posto che, con l’ampia motivazione esposta alle pagine 2-3 dell’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma ha proprio spiegato come le particolari modalità di consumazione dei fatti denotino l’inserimento dell’Ascione in un contesto delinquenziale organizzato, teso a promuovere ed attuare truffe in danno di soggetti anziani consistite nel raggirare le vittime poste da parte di più soggetti riuniti. 1.1 Altresì infondate appaiono le doglianze, sempre contenute nel primo motivo, relative alla mancanza del giudizio di adeguatezza posto che il tribunale, investito dell’appello del pubblico ministero, non ha omesso tale valutazione ma ha proprio sottolineato come per la gravità dei fatti, per la riportata condanna per altri reati di rapina divenuta definitiva nonché per la presenza di numerosi altri carichi pendenti, qualsiasi altra misura cautelare risulti non adeguata alla tutela del pericolo grave di reiterazione. Ed anche in relazione alla possibile applicazione della misura degli arresti domiciliari con strumenti di controllo il tribunale ha sottolineato che il ricorrente risulta avere già violato la misura predetta in altro procedimento nel quale veniva disposta e che le particolari modalità di consumazione dei fatti non gli impedirebbero comunque la reiterazione delle condotte illecite di truffa poste in essere anche nel procedimento de quo mediante contatti telefonici ripetuti con soggetti anziani effettuati da soggetti operanti a distanza. Deve pertanto essere escluso che l’applicazione della custodia in carcere sia stata fondata su valutazioni astratte e prive di concreto riferimento ai fatti. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimen