CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 28133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14523/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MESSINA n. 2179/2022 depositata il 19/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione delle parti intimate, P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]