CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso preposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto mera violazione di prescrizioni accessorie ex art. 276 comma 1 ter c.p.p., risulta manifestamente infondato perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il