CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03181/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto di interesse, del reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha dichiarato non luogo a deliberare sulla richiesta avente ad oggetto "il rigetto di fatto della richiesta di pagare il bollettino per l'adesione all'[OSCURATO:PERSONA]". Il Tribunale ha osservato che non è mai stato inibito al reclamante di effettuare il versamento della somma necessaria al rinnovo dell'iscrizione all'Associazione prima menzionata e che, pertanto, il reclamamte non deduce un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, limitandosi a prospettare di aver chiesto di poter pagare il bollettino per l'adesione all'Associazione, salvo poi precisare che l'art. 18 Cost. non prevede alcuna autorizzazione per tale iscrizione. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il ricorrente ha lamentato il rigetto di fatto della richiesta di pagare il bollettino con il pretesto della necessità di una richiesta di preventiva autorizzazione per la "movimentazione di denaro", che non è mai giunta. 3. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con nota del 15 ottobre 2020, ha comunicato l'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta dell'interessato di pagare il bollettino per l'adesione all'Associazione, richiesta mai rigettata né prima né dopo la proposizione del reclamo. Ha poi osservato che non risulta che sia mai stato inibito al reclamante di effettuare il versamento della somma necessaria al rinnovo dell'iscrizione. I rilievi di ricorso non sono sufficientemente specifici nella critica a tale ultima affermazione, limitandosi a segnalare che l'Amministrazione non ha mai provveduto sulla richiesta di movimentazione del denaro necessaria al pagamento del bollettino, ma senza appunto indicare, con la necessaria puntualità, se una richiesta in tal senso fosse stata avanzata. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il co igliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]