CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 42663/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con due sentenze emesse da: 1) Corte di appello di Napoli, in data 27 maggio 2020, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2021, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/1990 (pena inflitta dodici anni e otto mesi di reclusione); 2) Corte d'appello di Roma, in data 12 febbraio 2028, divenuta irrevocabile il 15 maggio 2028, per reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (pena inflitta tre anni di reclusione ed C 10.000 di multa), rideterminando la pena complessiva in anni quattordici e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al calcolo della pena operato dalla Corte distrettuale: osserva in particolare il ricorrente come l'aumento operato per il delitto satellite in continuazione, di cui alla sentenza 12/02/2018 della Corte d'appello di Roma, è <assolutamente illogico, soprattutto ove si consideri l'aumento interno riconosciuto dalla medesima Corte in relazione agli altri reati satelliti>; il giudice dell'esecuzione ha inoltre omesso del tutto di motivare, estrinsecandoli, i criteri adottati per la quantificazione della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1 L'esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez. U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01). 1.2. Va dunque ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordirle all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). 1.3. Nel caso in esame l'aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza sub 2) è privo di motivazione, né è dato rinvenire una illustrazione implicita delle ragioni degli indicati aumenti nel complessivo corpo motivazionale dell'ordinanza. 2. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 — affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale, esplicitando le ragioni del disposto incremento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza 12/02/2018 della Corte d'appello di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]