Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:101
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑270/05
[OSCURATO:PERSONA] AE
contro
L. Panagiotidis e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Licenziamenti collettivi — Direttiva del Consiglio 98/59/CE — Art. 1, n. 1, lett. a) — Cessazione delle attività dello stabilimento dovuta alla volontà del datore di lavoro — Nozione di “stabilimento”»
Massime della sentenza
1.
Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59
[Direttiva del Consiglio 98/59, art. 1, n. 1, lett. a)]
2.
Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59
(Direttiva del Consiglio 98/59, art. 4, n. 4)
1. La direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di licenziamenti collettivi,
in particolare con riferimento al suo art. 1, n. 1, lett. a), dev’essere interpretata nel senso che un’unità di produzione
a sé stante di una società, che dispone di attrezzature e di personale specializzato distinti, il cui funzionamento non è
influenzato da quello delle altre unità ed è dotata di un direttore di produzione che assicura la corretta esecuzione del
lavoro e il controllo del complesso del funzionamento degli impianti dell’unità, nonché la soluzione delle questioni tecniche,
rientra nella nozione di «stabilimento» ai fini dell’applicazione di tale direttiva. La circostanza che le decisioni relative
alle spese di funzionamento di ciascuna unità, all’acquisito dei materiali e al calcolo dei costi dei prodotti siano adottate
nella sede della società, dove esiste un servizio di ragioneria comune, non è pertinente al riguardo.
Infatti, in considerazione del fatto che lo scopo perseguito dalla direttiva menzionata riguarda segnatamente gli effetti
socioeconomici che i licenziamenti collettivi potrebbero provocare in un contesto locale e in un determinato contesto sociale,
l’entità in questione non deve necessariamente essere dotata di una qualsivoglia autonomia giuridica e neppure di un’autonomia
economica, finanziaria, amministrativa o tecnologica per poter essere qualificata come «stabilimento». Non è neppure essenziale
per la definizione della nozione di «stabilimento» il fatto che l’unità di cui trattasi disponga o meno di una direzione che
può effettuare licenziamenti collettivi in maniera indipendente o che sussista una separazione geografica rispetto alle altre
unità e agli altri impianti dell’impresa.
(v. punti 28‑29, 31‑32 e dispositivo)
2. La disposizione derogatoria di cui all’art. 4, n. 4, della direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di licenziamenti collettivi, è applicabile unicamente ed esclusivamente quando la cessazione
delle attività di un’impresa o di un’azienda è dovuta ad una decisione giudiziaria. In tutti gli altri casi, in particolare
quando la cessazione delle attività di un’impresa o di un’azienda è dovuta esclusivamente alla volontà del datore di lavoro,
quest’ultimo ha l’obbligo di continuare le consultazioni con i lavoratori per un periodo supplementare dinanzi all’autorità
pubblica competente.
(v. punto 36)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 febbraio 2007 (
*
)
«Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE del Consiglio – Art. 1, n. 1, lett. a) – Cessazione delle attività dello stabilimento dovuta alla volontà del datore di lavoro – Nozione di “stabilimento”»
Nel procedimento C‑270/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA]
(Grecia) con decisione 9 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 1° luglio 2005, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] AE
e
L. Panagiotidis e altri,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] (GSEE),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), J.N. [OSCURATO:PERSONA], K. Schiemann ed E. Levits,
giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’[OSCURATO:PERSONA] AE, dai sigg. I.‑D. Filiotis, K. Keramefs, M. Merola e C. Santacroce, dikigori;
– per L. Panagiotidis e altri, dai sigg. A. Vagias ed E. Dibanidoy‑Vraka, dikigori;
– per la [OSCURATO:PERSONA] (GSEE), dal sig. A. Kazakos, dikigoros;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. J. Enegren, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della nozione di «stabilimento» di cui, in particolare, all’art. 1,
n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra alcuni lavoratori licenziati e il loro ex datore di lavoro,
la società [OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: la «società»), in merito alla legittimità del loro licenziamento collettivo,
intervenuto in seguito alla cessazione delle attività di una delle unità produttive di tale società dovuta ad una decisione
di quest’ultima.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3
Dal primo ‘considerando’ della direttiva 98/59 risulta che, a fini di razionalità e chiarezza, essa ha realizzato una codificazione
della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri
in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE
(GU L 245, pag. 3). In conformità del suo secondo ‘considerando’, la direttiva 98/59 è diretta a «rafforzare la tutela dei
lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, tenendo conto della necessità di uno sviluppo economico-sociale equilibrato
nella Comunità».
4
L’art. 1, n. 1, della direttiva 98/59 definisce il suo ambito di applicazione nel modo seguente:
«1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:
a) per “licenziamento collettivo” si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti
alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli [OSCURATO:PERSONA] membri:
i) per un periodo di 30 giorni:
– almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
– almeno pari al 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
– almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori;
ii) oppure, per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, indipendentemente dal numero di lavoratori abitualmente occupati negli
stabilimenti interessati;
(…)».
5
L’art. 1, n. 2, della direttiva 98/59 enumera i casi in cui tale direttiva non si applica. Nell’ambito della direttiva 75/129,
l’art. 1, n. 2, lett. d), prevedeva che tale direttiva non si applicasse «ai lavoratori colpiti dalla cessazione delle attività
dello stabilimento allorché risulti da una decisione giudiziaria». Tale lett. d) è stata soppressa dalla direttiva 92/56 e
non è stata ripresa dalla direttiva 98/59.
6
La direttiva 98/59 prevede, al suo art. 2, nn. 1, 2 e 3, taluni obblighi a carico del datore di lavoro che prevede di effettuare
licenziamenti collettivi. In primo luogo, egli deve procedere a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori in cui devono
essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze.
Egli è tenuto altresì a comunicare loro per iscritto le ragioni del licenziamento, il numero e le categorie dei lavoratori
da licenziare, il numero e le categorie dei lavoratori abitualmente impiegati, il periodo in cui si prevede di effettuare
i licenziamenti, i criteri previsti per la selezione dei lavoratori da licenziare nonché il metodo di calcolo previsto per
qualsiasi eventuale indennità di licenziamento.
7
L’art. 3, n. 1, della direttiva 98/59 dispone che il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento
collettivo all’autorità pubblica competente e comunicarle anche tutte le informazioni che egli è tenuto a mettere a disposizione
dei lavoratori. Il secondo comma di tale disposizione stabilisce quanto segue:
«Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che, in caso di un progetto di licenziamento collettivo determinato dalla cessazione
delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria, il datore di lavoro debba notificarlo per iscritto
all’autorità pubblica competente soltanto dietro richiesta di quest’ultima».
8
L’art. 4 della direttiva 98/59 così recita:
«1. I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all’autorità pubblica competente avranno effetto non prima
di 30 giorni dalla notifica prevista all’articolo 3, paragrafo 1 (…).
(…)
2. L’autorità pubblica competente si avvale del termine di cui al paragrafo 1 per cercare soluzioni ai problemi posti dai
licenziamenti collettivi prospettati.
3. Se il termine iniziale fissato nel paragrafo 1 è inferiore a 60 giorni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono accordare all’autorità
pubblica competente la facoltà di prorogare il termine iniziale fino a 60 giorni dalla notifica, quando esista il rischio
che i problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati non possano essere risolti entro il termine iniziale.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono accordare all’autorità pubblica competente più ampie facoltà di proroga.
Il datore di lavoro deve essere informato della proroga e dei motivi che l’hanno determinata, prima della scadenza del termine
iniziale previsto al paragrafo 1.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione
delle attività di uno stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria».
9
Infine, l’art. 5 della direttiva 98/59 dispone che essa «non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare o di introdurre
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o favorire o consentire l’applicazione
di disposizioni contrattuali più favorevoli ai lavoratori».
La normativa nazionale
10
La direttiva 75/129 era stata trasposta nell’ordinamento giuridico ellenico dalla legge n. 1387/1983. Le modifiche apportate
dalla direttiva 92/56 nonché la versione codificata introdotta dalla direttiva 98/59 sono state trasposte nell’ordinamento
giuridico ellenico dalle leggi n. 2736/1999 e n. 2874/2000 che hanno modificato la legge n. 1387/1983 (in prosieguo: la «legge
n. 1387/1983»). L’art. 3 della legge n. 1387/1983 prevede che il datore di lavoro fornisca per iscritto ai lavoratori tutte
le informazioni relative ai licenziamenti collettivi progettati, l’obbligo del medesimo di procedere a consultazioni con i
rappresentanti dei lavoratori, nonché il suo obbligo di notifica e di informazione nei confronti dell’autorità pubblica competente.
11
L’art. 1, n. 1, della legge n. 1387/1983 dispone quanto segue:
«Sono considerati licenziamenti collettivi quelli attuati da imprese o aziende che hanno più di venti lavoratori, per motivi
che non riguardano personalmente i licenziati e che superano per ogni mese di calendario i limiti di cui al comma seguente».
12
L’art. 5, nn. 2‑4, della legge n. 1387/1983 prevede che, se viene concluso un accordo tra i lavoratori e il datore di lavoro
nel termine regolamentare di venti giorni previsto per le consultazioni tra le parti summenzionate, i licenziamenti collettivi
siano effettuati in conformità del contenuto di tale accordo e diventino effettivi dieci giorni dopo la comunicazione del
verbale relativo al detto accordo al prefetto o al Ministro del Lavoro. In mancanza di accordo tra le parti, il prefetto o
il Ministro del Lavoro possono, dopo aver esaminato gli elementi del fascicolo e aver valutato i dati del mercato del lavoro,
la situazione dello stabilimento nonché l’interesse dell’economia nazionale, prolungare le consultazioni per venti giorni
supplementari o non approvare, in tutto o in parte, i licenziamenti progettati. Il datore di lavoro può effettuare licenziamenti
collettivi nei limiti fissati dalla decisione del prefetto o del Ministro del Lavoro.
13
Secondo l’art. 5, n. 5, di tale legge:
«I nn. 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano a licenziamenti collettivi dovuti alla cessazione dell’attività dello
stabilimento o dell’azienda in seguito ad una decisione giudiziale».
14
Infine, l’art. 6, n. 1, della legge n. 1387/1983 prevede che i licenziamenti collettivi effettuati in violazione delle disposizioni
di tale legge si considerino nulli e non avvenuti.
Causa principale e questione pregiudiziale
15
Dalla decisione di rinvio risulta che la società gestisce tre unità distinte di produzione, situate in tre località diverse,
e cioè una prima unità di produzione di carta da scrittura, di carta da stampa, di pasta di legno meccanica, di pannelli di
truciolato e di solfato di alluminio, che impiega 420 lavoratori, una seconda unità di produzione di carta morbida da cucina,
di carta igienica, di sacchi ecc., e una terza unità di lavorazione di carta morbida.
16
Ciascuna di tali unità di produzione dispone di un equipaggiamento e di un personale operaio specializzato distinti, nonché
di un direttore della produzione che assicura la buona esecuzione del lavoro, la sorveglianza di tutto il funzionamento degli
impianti dell’unità nonché la risoluzione di questioni tecniche. Il funzionamento di ciascuna di tali unità di produzione
non è influenzato da quello delle altre. Inoltre, le decisioni relative alle loro spese di funzionamento, all’acquisto dei
materiali e alla determinazione del prezzo dei prodotti sono adottate, sulla base delle informazioni fornite dalle unità sopramenzionate,
nella sede della società, in cui un servizio di ragioneria comune assicura il pagamento degli stipendi, nonché la redazione
di documenti e di un bilancio unitario.
17
Il 18 luglio 2002, il consiglio di amministrazione della società ha deciso la cessazione dell’attività della prima unità di
produzione, in quanto in perdita, e il licenziamento di quasi tutti i lavoratori impiegati in tale unità. Inoltre, con lettera
recante la data del 22 luglio 2002, ha invitato i rappresentanti dei lavoratori a procedere alle consultazioni previste dalla
legge e ha notificato tale invito al prefetto e al servizio dell’Ispettorato del Lavoro competente. Tuttavia, non ha comunicato
ai rappresentanti dei lavoratori i bilanci e tutti i documenti societari generali comprovanti la necessità della cessazione
del funzionamento dell’unità sopramenzionata, ma si è limitato ai risultati negativi di tale unità nel corso degli ultimi
tre esercizi, e cioè dal 1999 al 2001.
18
A tale stadio, e poiché le consultazioni non erano sfociate in alcun accordo, il Ministro del Lavoro ha prolungato le consultazioni
per altri 20 giorni. Tuttavia, la società non ha partecipato a tali consultazioni, ha risolto i contratti di lavoro a tempo
indeterminato dei lavoratori e ha pagato loro i risarcimenti previsti dalla legge.
19
Il ricorso dei lavoratori contro la decisione di licenziamento è stato accolto in primo grado. L’[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello
della Tracia), investito dell’appello dalla società, anzitutto ha dichiarato che la sopramenzionata unità di produzione che
ha cessato la sua attività non era autonoma rispetto alla società appellante e non rientrava quindi nell’eccezione prevista
dall’art. 5, n. 5, della legge n. 1387/1983. Benché essa, in base alla sua formulazione, riguardi esclusivamente i casi in
cui una cessazione di attività dipende da una decisione giudiziale, quest’ultima disposizione viene, in effetti, interpretata
dai giudici nazionali come applicabile anche quando tale cessazione è conseguenza di una decisione unilaterale del datore
di lavoro.
20
L’[OSCURATO:PERSONA] ha poi dichiarato quanto segue:
– la società appellante ha violato gli obblighi che le incombevano in forza dell’art. 3 della legge sopramenzionata, e
– ha risolto i contratti di lavoro durante il periodo in cui si sono prolungate le consultazioni, violando le disposizioni dell’art. 5,
n. 3, della legge n. 1387/1983. Di conseguenza, la risoluzione dei contratti di lavoro era viziata da nullità, in conformità
dell’art. 6, n. 1, della detta legge.
21
L’[OSCURATO:PERSONA], investito del ricorso in Cassazione proposto dalla società, ritenendo che si ponesse una questione di interpretazione
di un atto di un’istituzione comunitaria e che la decisione non fosse soggetta a mezzi di ricorso di diritto interno, ha deciso
di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le circostanze di fatto, accertate dall’[OSCURATO:PERSONA], rientrino nella nozione comunitaria di “stabilimento”, ai fini dell’applicazione
delle direttive del Consiglio richiamate dalla presente ordinanza e della legge n. 1387/1983 recante “Disciplina dei licenziamenti
collettivi e altre disposizioni”.
Sulla questione pregiudiziale
22
Con la sua questione, il giudice del rinvio si riferisce alla sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’unità di produzione
di cui trattasi nella causa principale non era autonoma rispetto alla società, e chiede, in sostanza, se tale unità di produzione
rientri nella nozione di «stabilimento» ai fini dell’applicazione della direttiva 98/59.
23
A tale proposito occorre rilevare che, in conformità della giurisprudenza della Corte, la nozione di «stabilimento», che non
è definita da tale direttiva, costituisce una nozione di diritto comunitario e non può definirsi mediante richiamo alle normative
degli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza 7 dicembre 1995, causa C‑449/93, Rockfon, Racc. pag. I‑4291, punti 23 e 25). Essa deve quindi
ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nell’ordinamento giuridico comunitario.
24
La Corte ha altresì rilevato che i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche della direttiva 98/59 per designare
la nozione di «stabilimento» sono leggermente divergenti e hanno connotazioni differenti, cioè, secondo i casi, stabilimento,
impresa, centro di lavoro, unità locale o luogo di lavoro (v. sentenza Rockfon, cit., punti 26 e 27).
25
Alla luce di tali considerazioni e in base allo scopo di tale direttiva che, come risulta dal suo secondo ‘considerando’,
è quello di rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, la Corte ha interpretato la nozione di
«stabilimento» di cui alla direttiva 98/59 e, in particolare, all’art. 1, n. 1, lett. a), della medesima, nel senso che designa,
secondo le circostanze, l’unità alla quale sono addetti i lavoratori colpiti da licenziamento per lo svolgimento delle loro
mansioni (sentenza Rockfon, cit., punti 31 e 32, nonché giurisprudenza ivi citata).
26
In tal modo, la Corte ha dato una definizione molto ampia della nozione di «stabilimento», al fine di limitare per quanto
possibile i casi di licenziamenti collettivi che non sarebbero soggetti alla direttiva 98/59 a seguito della qualificazione
giuridica di tale nozione a livello nazionale (v., in particolare, sentenza 7 settembre 2006, cause riunite da C‑187/05 a
C‑190/05, Agorastoudis e a., Racc. pag. I‑7775, punto 37). Tuttavia, dato il carattere generale di tale definizione, essa
non può essere di per sé decisiva per valutare le conseguenze concrete della controversia di cui alla causa principale.
27
Ai fini dell’applicazione della direttiva 98/59, può così in particolare costituire uno «stabilimento», nell’ambito di un’impresa,
un’entità distinta, che presenta caratteristiche di permanenza e stabilità, che è destinata ad effettuare una o più operazioni
determinate e che dispone di un insieme di lavoratori nonché di strumenti tecnici e di una determinata struttura organizzativa
che permette il compimento di tali operazioni.
28
In considerazione del fatto che lo scopo perseguito dalla direttiva 98/59 riguarda segnatamente gli effetti socioeconomici
che i licenziamenti collettivi potrebbero provocare in un contesto locale e in un determinato contesto sociale, l’entità in
questione non dovrebbe necessariamente essere dotata di una qualsivoglia autonomia giuridica e neppure di un’autonomia economica,
finanziaria, amministrativa o tecnologica per poter essere qualificata come «stabilimento».
29
Seguendo tale impostazione la Corte ha d’altronde dichiarato che il fatto che l’unità di cui trattasi disponga o meno di una
direzione che può effettuare licenziamenti collettivi in maniera indipendente non è essenziale per la definizione della nozione
di «stabilimento» (sentenza Rockfon, cit., punto 34, e punto 2 del dispositivo). Non è neppure necessaria una separazione
geografica rispetto alle altre unità e agli altri impianti dell’impresa.
30
Alla luce di tali considerazioni, occorre anzitutto constatare che la circostanza che la legge n. 1387/1983 utilizzi alternativamente
i termini «stabilimento» o «azienda» non è, di per sé, contraria alla direttiva 98/59, purché venga seguita l’interpretazione
che la Corte ha dato della nozione di «stabilimento» e sempreché l’impiego di due termini non possa condurre all’esclusione
di categorie di lavoratori dalla protezione voluta da tale direttiva.
31
In seguito, per quanto riguarda la natura dell’unità di produzione di cui trattasi nella causa principale, risulta dal fascicolo
che tale unità è una delle tre unità di produzione distinte che appartengono alla società. Essa impiega 420 lavoratori, dispone
di attrezzature e di personale specializzato distinti, il suo funzionamento non è influenzato da quello delle altre unità
ed è dotata di un direttore di produzione che assicura la corretta esecuzione del lavoro e il controllo del complesso del
funzionamento degli impianti dell’unità, nonché la soluzione delle questioni tecniche.
32
Tali elementi conferiscono evidentemente a tale unità la natura di «stabilimento» ai fini dell’applicazione della direttiva
98/59, in conformità alle considerazioni svolte dalla Corte ai punti 27‑29 della presente sentenza, e fanno rientrare l’unità
di cui trattasi in tale nozione comunitaria. La circostanza che le decisioni relative alle spese di funzionamento di ciascuna
delle tre unità, all’acquisito dei materiali e al calcolo dei costi dei prodotti siano adottate nella sede della società,
dove esiste un servizio di ragioneria comune, non è pertinente al riguardo.
33
Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre altresì rilevare che, come risulta dal fascicolo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, poiché l’unità di produzione di cui trattasi nella causa principale non era autonoma rispetto alla
società, essa non costituisse uno «stabilimento» e, pertanto, non rientrasse nell’eccezione prevista all’art. 5, n. 5, della
legge n. 1387/1983 che assicura la trasposizione in diritto interno della disposizione derogatoria dell’art. 4, n. 4, della
direttiva 98/59.
34
In altri termini, secondo il ragionamento di tale giudice, se tale unità di produzione fosse autonoma e costituisse uno «stabilimento»,
la deroga sopramenzionata troverebbe applicazione laddove la cessazione delle attività di tale unità fosse dovuta alla sola
volontà del datore di lavoro.
35
Tale orientamento si colloca nell’ambito della stessa corrente giurisprudenziale nazionale che è stata all’origine della citata
sentenza Agorastoudis e a. e non trova fondamento nella direttiva 98/59. A tale riguardo è quindi necessario precisare, come
giustamente fa osservare la Commissione delle Comunità europee, che anche se fosse accertata l’autonomia dell’unità di cui
trattasi nella causa principale e quest’ultima costituisse uno «stabilimento», la deroga sopramenzionata non sarebbe applicabile.
36
Infatti, per le stesse ragioni esposte ai punti 25‑45 della citata sentenza Agorastoudis e a., la disposizione derogatoria
in questione è applicabile unicamente ed esclusivamente quando la cessazione delle attività di un’impresa o di un’azienda
è dovuta ad una decisione giudiziaria. In tutti gli altri casi, in particolare quando la cessazione delle attività di un’impresa
o di un’azienda è dovuta esclusivamente alla volontà del datore di lavoro, quest’ultimo ha l’obbligo di continuare le consultazioni
con i lavoratori per un periodo supplementare dinanzi all’autorità pubblica competente.
37
Infine, occorre rilevare che, durante il procedimento dinanzi alla Corte, è stata sollevata ripetutamente la questione della
compatibilità con la direttiva 98/59 e con l’art. 43 CE dell’intervento delle autorità pubbliche nazionali, e cioè del prefetto
e del Ministro del Lavoro, previsto all’art. 5, n. 3, della legge n. 1387/1983. Tuttavia, tale questione non è stata oggetto
della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
38
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che la direttiva 98/59,
in particolare con riferimento al suo art. 1, n. 1, lett. a), dev’essere interpretata nel senso che un’unità di produzione
come quella di cui alla causa principale rientra nella nozione di «stabilimento» ai fini dell’applicazione di tale direttiva.
Sulle spese
39
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri
in materia di licenziamenti collettivi, in particolare con riferimento al suo art. 1, n. 1, lett. a), dev’essere interpretata
nel senso che un’unità di produzione come quella di cui alla causa principale rientra nella nozione di «stabilimento» ai fini
dell’applicazione di tale direttiva.
Firme
*
Lingua processuale: il greco.