Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22351/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ak• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di Brescia con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna non meglio individuata pronunciata nei suoi confronti Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente. • Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ak• [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di Brescia con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna non meglio individuata pronunciata nei suoi confronti Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente. • Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 22351/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris