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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2021

Cassazione n. 39095/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori, avanzava al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza della Corte d'appello di Torino del 4.7.1996, irrevocabile il 18.6.1997, che lo condannava alla pena di anni 22 di reclusione per i reati di cui agli artt. 71, comma 1 e 72, comma 2,

I. n. 685 del 1975, commessi dal 1987 al 1990 in Torino; art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per fatti commessi dal 1990 al febbraio 1991 in Torino; artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti commessi dal 1990 al febbraio 1991 in Torino; artt. 110 cod. pen., 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti commessi nel 1992 in Trezzano sul Naviglio; 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino del 23.5.2012, irrevocabile il 18.9.2021 (procedimento "Minotauro") di applicazione della pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, quale aumento in continuazione sulla sentenza sub 1) in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Volpiano quantomeno dal 1994; 3) sentenza della Corte d'appello di Torino del 26.6.2020, irrevocabile il 10.11.2020 (procedimento "Pinocchio"), recante condanna alla pena di anni 18 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altro e dal 2014 al giugno 2015; artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altrove nel maggio 2014; artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altrove nel giugno 2014; artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altrove nel luglio 2014; artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altrove dal 28 luglio al 2 settembre 2014; 4) sentenza del GIP presso il Tribunale di Torino del 16.3.2021, irrevocabile il 30.7.2021 (procedimento "Cerbero") con la quale l'Agresta è stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in Volpiano dal 23.5.2012.

2. Con ordinanza in data 9 novembre 2021 il GIP ha accolto la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza sub 2), pronunciata il 23.5.2012, irrevocabile il 18.9.2021 (procedimento "Minotauro") e quelli giudicati con la sentenza sub 4), pronunciata il 16.3.2021, irrevocabile il 30.7.2021 (procedimento "Cerbero").

La medesima ordinanza ha rigettato invece la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati giudicati con dette sentenze e quelli giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Torino sub 3) del 25.6.2020, irrevocabile il 10.11.2020 (procedimento "Pinocchio").

In particolare, il GIP ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra la sentenza del procedimento "Pinocchio" e le altre sentenze di condanna dell'Agresta in quanto, pur potendo i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 far parte del medesimo disegno criminoso, nella specie, le caratteristiche delle due associazioni di narcotraffico giudicate con la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4.7.1996 e quella della stessa Corte d'appello del 25.6.2020 non consentivano di configurare un unico disegno criminoso.

A tale conclusione il GIP è pervenuto sulla base dei seguenti elementi: la distanza temporale tra le due associazioni di narcotraffico (circa 15 anni) e le diverse caratteristiche delle medesime, avendo quella di cui al procedimento "Pinocchio" carattere internazionale e come oggetto ingenti quantità di cocaina provenienti dal Sudamerica, nonché l'utilizzo di sistemi di comunicazione cifrate e Blackberry, mentre la precedente associazione era radicata sul territorio nazionale e utilizzava sistemi di comunicazione tradizionale, aveva una diversa compagine associativa e movimentava quantità di stupefacenti (eroina e cocaina) ben inferiori.

Pertanto, secondo il GIP, l'associazione di cui al procedimento "Pinocchio" non era programmabile sin dagli anni '80, essendo legata ad elementi contingenti e non prevedibili, quali i rapporti con la famiglia Assisi che garantiva i rapporti con i fornitori sudamericani, nonché l'utilizzo di una tecnologia cifrata.

Inoltre, il giudice ha ritenuto irrilevanti le considerazioni svolte nella sentenza del GIP di Torino del 16.3.2021 (operazione "Cerbero") con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale era stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati in quella sentenza e quelli di cui alla sentenza relativa all'operazione "Pinocchio", stante la diversità delle posizioni dei due imputati.

3. Avverso tale ordinanza Agresta ha proposto, a mezzo dei propri difensori, due distinti ricorsi per cassazione.

Con il ricorso a firma l'avv. [OSCURATO:PERSONA] egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Sotto un primo profilo si evidenzia come l'ordinanza impugnata ha riconosciuto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza sub 2) (procedimento "Minotauro") e di cui alla sentenza sub 4) (procedimento "Cerbero"), sicché la permanenza dell'Agresta nella associazione di stampo mafioso si è protratta dal 1994 al 2021.

La considerazione della diversità tra le due associazioni di narcotraffico sarebbe stata poco rilevante rispetto alla valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione.

Infatti, l'associazione finalizzata al narcotraffico operante a cavallo degli anni '90, avrebbe dovuto costituire non già termine di diretto confronto con il sodalizio ex art. 74, d.P.R. 309 del 1990 giudicato con la sentenza sub 3), ma nella sua dimensione di delitto per il quale era stata ritenuta la connessione con il reato di associazione mafiosa ritenuto dal 1994 al 2021.

In sostanza, il giudice dell'esecuzione avrebbe concentrato la propria attenzione sul confronto tra le consorterie aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, mentre ciò che gli era richiesto era la verifica del se la relazione intercorrente tra le violazioni in materia di narcotraffico risalenti agli anni dal 1987 al 1992 e quelle degli anni 2014-2015 si presentasse costante nel rapporto con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. attribuito all'Agresta dal 1994 al 2021.

L'ordinanza sarebbe affetta da violazione di legge in quanto avrebbe del tutto omesso di considerare la relazione necessitata esistente tra lo status di associato alla 'ndrangheta dell'Agresta, e la sua dimensione dinamica di narcotrafficante, come riconosciuta anche dalla sentenze di cognizione, concentrando invece la propria attenzione sulla struttura delle due associazioni, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità la quale ha evidenziato come, al fine di escludere il vincolo della continuazione tra reati associativi, sia necessario accertare l'adesione ad un nuovo pactum sceleris, ovvero una discontinuità nel programma criminoso, essendo irrilevante lo iato temporale, la diversità della compagine associativa e il diverso ruolo assunto dal soggetto nei diversi sodalizi criminosi.

Sotto un secondo profilo l'ordinanza sarebbe incorsa in un errore di diritto nella parte in cui ha escluso che i reati di narcotraffico, pur rientrando nell'abito di attività dell'associazione mafiosa, e pur essendo ad essi legata fin dall'inizio l'attività dell'Agresta, non sarebbero stati programmabili ab origine.

In tal modo il giudice avrebbe trascurato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il nucleo del reato continuato non consiste nella specifica programmazione dei reati fine, bensì nella loro programmabilità, quale determinazione unitaria che avvince ciascuna imputazione, non essendo necessaria la precisa individuazione delle condotte, le quali possono essere individuate anche solo nelle linee essenziali.

Inoltre, il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in contraddizione nel ritenere irrilevante la valutazione operata con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che non avrebbe considerato l'elemento che lo accomuna all'Agresta, e cioè la condanna di entrambi per associazione finalizzata al narcotraffico nel procedimento "Pinocchio" e la condanna di entrambi per associazione di stampo mafioso nel procedimento "Cerbero".

In particolare, nella sentenza relativa a tale ultimo procedimento (sentenza del GIP di Torino del 16.3.2021), con riguardo all'Assisi il giudice aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto dei due procedimenti.

4. Con il secondo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 81, cpv. cod. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.Secondo la difesa, l'esistenza di un legame funzionale tra il delitto associativo mafioso e quello relativo al narcotraffico era stata affermata da questa Corte con la sentenza resa nell'ambito del procedimento "Pinocchio" e con specifico riferimento alla posizione dell'Agresta, ove si era evidenziato come proprio la sua decennale partecipazione all'associazione mafiosa aveva agevolato la commissione dei reati di narcotraffico.

Analoghe considerazioni erano già state svolte nella sentenza del 23.5.2012 nel processo "Minotauro" (sub 2) che aveva riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e i fatti di narcotraffico giudicati con la sentenza del 1997, e che aveva ritenuto che l'appartenenza dell'Agresta alla 'ndrangheta aveva rappresento lo status che gli aveva consentito di svolgere in forma associata le attività di narcotraffico sentenziate nel 1997.

Il giudice dell'esecuzione, avendo riconosciuto l'esistenza della continuazione tra i delitti di associazione mafiosa di cui ai procedimenti "Minotauro" e "Cerbero", li avrebbe legati ai fatti di narcotraffico giudicati nel 1996 già ritenuti connessi con quelli del 2012, sicché contraddittoriamente avrebbe escluso l'esistenza di un disegno unitario con i fatti del procedimento "Pinocchio": L'ordinanza impugnata sarebbe altresì affetta da vizio di illogicità manifesta.

Oggetto della richiesta avanzata dalla difesa al giudice dell'esecuzione era la verifica del rapporto tra il delitto di associazione mafiosa complessivamente attribuito all'Agresta a partire dal 1994 e i reati oggetto del procedimento "Pinocchio", stante lo stretto legame, evidenziato dalle sentenze di merito, tra le due associazioni con riferimento alla figura dell'Agresta, cioè la riconducibilità dei fatti oggetto del procedimento "Pinocchio" all'associazione mafiosa di cui al procedimento "Cerbero", la quale si protraeva in epoca successiva ai fatti giudicati con la sentenza Minotauro, ovvero ancora, se il vincolo di continuazione ritenuto sussistente tra i fatti di narcotraffico degli anni 1987-1992 e la condotta associativa giudicata con la sentenza "Minotauro", si ripresentasse anche nel rapporto tra l'associazione ex art. 416-bis e i delitti oggetto della sentenza "Pinocchio".

Il giudice dell'esecuzione, invece, sarebbe andato ultra petita verificando se sussistevano le condizioni per ritenere la continuazione tra i delitti di narcotraffico per i quali l'Agresta era stato condannato nel 1996 e quelli giudicati nel 2020.

Si evidenzia, altresì, come nella sentenza del procedimento "Cerbero" (sub 4) il giudice abbia ricavato elementi di prova del reato associativo contestato all'Agresta anche da elementi emersi nel procedimento "Pinocchio", in tal modo collegando i fatti oggetto di tale ultimo procedimento con quelli sentenziati nel 1997.

Infine, la difesa ha evidenziato che il richiamo da essa operato alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] era volto a valorizzare la circostanza che egli, condannato come l'Agresta per l'associazione di narcotraffico di cui al procedimento "Pinocchio", era stato altresì condannato per associazione mafiosa nel procedimento "Cerbero" e il giudice aveva riconosciuto la continuazione tra tali reati.

Con memorie presentate in prossimità dell'udienza, i difensori hanno ribadito le proprie argomentazioni.

5. Con requisitoria scritta, il PG ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

Considerato in diritto

1. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono infondati.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente autorevolmente ribadito (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo.

Occorre, infatti, verificare se gli illeciti commessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), dalla quale non si può prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato.

Infatti, la ratio della disciplina della continuazione va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).

Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che la unicità di disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati e che, al contempo, neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.).

3. Con specifico riferimento alla configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375).

Si è altresì specificato che, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, il vincolo della continuazione tra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021 cit., Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106).

4. L'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione sulla base delle seguenti considerazioni: a) il lasso temporale di circa 15 anni intercorso tra l'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti di cui alla sentenza sub 1), operativa negli anni dal 1987 al 1990, e l'associazione avente il medesimo oggetto giudicata con la sentenza Pinocchio sub 3) che ha operato tra il 2014 e il 2015; b) le diverse caratteristiche delle due consorterie criminose in quanto la prima era relativa ad un traffico di eroina e cocaina, aveva una dimensione fortemente radicata sul territorio, operando nella zona di Volpiano e Corsico/Buccinasco, i suoi appartenenti erano legali da vincoli di parentela e utilizzavano sistemi di comunicazione tradizionale; la seconda associazione, invece, aveva ad oggetto ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sudamerica, ove l'acquisto dello stupefacente era curato da membri della famiglia Assisi; lo stupefacente era destinato a clienti in Piemonte, Lombardia e Calabria; le comunicazioni avvenivano mediante l'utilizzo di tecnologia cifrata.

In sostanza, l'associazione di cui al procedimento "Pinocchio", essendo legata a circostanze ed eventi contingenti, quali i rapporti con la famiglia Assisi e l'utilizzo di nuove tecnologie, non era programmabile fin dagli anni '80.

Tali elementi hanno del tutto ragionevolmente indotto il giudice di merito a ritenere che non emergano indici positivi che evidenzino l'unicità del momento deliberativo concernente la partecipazione ai due distinti sodalizi criminosi, e dunque l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione.

Infatti, l'unicità del disegno criminoso non può desumersi dalla circostanza che entrambe le associazioni fossero finalizzate al traffico di stupefacenti, trattandosi di un indice affatto generico, e neppure dalla circostanza che durante tutto tale lasso di tempo l'Agresta abbia continuato a fare parte di un'associazione di stampo mafioso, dovendo piuttosto il giudice verificare le concrete modalità operative e i programmi perseguiti dalle compagini criminose al fine di accertare la sussistenza di una preordinazione unitaria che lega le varie condotte illecite.

Nel caso di specie, la verifica in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso non può risolversi nella considerazione della natura di associazione dedita al narcotraffico di entrambe le consorterie, quella degli anni '90 e quella degli anni 2014-2015, e neppure nella considerazione che durante tutto tale lasso temporale, l'Agresta abbia partecipato ad un'associazione di stampo mafioso.

Priva di previo risulta, infatti, l'affermazione, svolta dalla difesa, secondo la quale il narcotraffico costituisce il "mestiere" dell'appartenente alla 'ndrangheta dal momento che questa considerazione nulla dice in ordine alla preventiva programmazione, neppure per grandi linee, di partecipare ad una specifica associazione finalizzata a tale scopo.

5. Le considerazioni esposte impongono, quindi, il rigetto del ricorso cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori, avanzava al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza della Corte d'appello di Torino del 4.7.1996, irrevocabile il 18.6.1997, che lo condannava alla pena di anni 22 di reclusione per i reati di cui agli artt. 71, comma 1 e 72, comma 2, I. n. 685 del 1975, commessi dal 1987 al 1990 in Torino; art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per fatti commessi dal 1990 al febbraio 1991 in Torino; artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti commessi dal 1990 al febbraio 1991 in Torino; artt. 110 cod. pen., 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990 per fatti commessi nel 1992 in Trezzano sul Naviglio; 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino del 23.5.2012, irrevocabile il 18.9.2021 (procedimento "Minotauro") di applicazione della pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, quale aumento in continuazione sulla sentenza sub 1) in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Volpiano quantomeno dal 1994; 3) sentenza della Corte d'appello di Torino del 26.6.2020, irrevocabile il 10.11.2020 (procedimento "Pinocchio"), recante condanna alla pena di anni 18 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altro e dal 2014 al giugno 2015; artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altrove nel maggio 2014; artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altrove nel giugno 2014; artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altrove nel luglio 2014; artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in Torino e altrove dal 28 luglio al 2 settembre 2014; 4) sentenza del GIP presso il Tribunale di Torino del 16.3.2021, irrevocabile il 30.7.2021 (procedimento "Cerbero") con la quale l'Agresta è stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in Volpiano dal 23.5.2012. 2. Con ordinanza in data 9 novembre 2021 il GIP ha accolto la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza sub 2), pronunciata il 23.5.2012, irrevocabile il 18.9.2021 (procedimento "Minotauro") e quelli giudicati con la sentenza sub 4), pronunciata il 16.3.2021, irrevocabile il 30.7.2021 (procedimento "Cerbero"). La medesima ordinanza ha rigettato invece la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati giudicati con dette sentenze e quelli giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Torino sub 3) del 25.6.2020, irrevocabile il 10.11.2020 (procedimento "Pinocchio"). In particolare, il GIP ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra la sentenza del procedimento "Pinocchio" e le altre sentenze di condanna dell'Agresta in quanto, pur potendo i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 far parte del medesimo disegno criminoso, nella specie, le caratteristiche delle due associazioni di narcotraffico giudicate con la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4.7.1996 e quella della stessa Corte d'appello del 25.6.2020 non consentivano di configurare un unico disegno criminoso. A tale conclusione il GIP è pervenuto sulla base dei seguenti elementi: la distanza temporale tra le due associazioni di narcotraffico (circa 15 anni) e le diverse caratteristiche delle medesime, avendo quella di cui al procedimento "Pinocchio" carattere internazionale e come oggetto ingenti quantità di cocaina provenienti dal Sudamerica, nonché l'utilizzo di sistemi di comunicazione cifrate e Blackberry, mentre la precedente associazione era radicata sul territorio nazionale e utilizzava sistemi di comunicazione tradizionale, aveva una diversa compagine associativa e movimentava quantità di stupefacenti (eroina e cocaina) ben inferiori. Pertanto, secondo il GIP, l'associazione di cui al procedimento "Pinocchio" non era programmabile sin dagli anni '80, essendo legata ad elementi contingenti e non prevedibili, quali i rapporti con la famiglia Assisi che garantiva i rapporti con i fornitori sudamericani, nonché l'utilizzo di una tecnologia cifrata. Inoltre, il giudice ha ritenuto irrilevanti le considerazioni svolte nella sentenza del GIP di Torino del 16.3.2021 (operazione "Cerbero") con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale era stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati in quella sentenza e quelli di cui alla sentenza relativa all'operazione "Pinocchio", stante la diversità delle posizioni dei due imputati. 3. Avverso tale ordinanza Agresta ha proposto, a mezzo dei propri difensori, due distinti ricorsi per cassazione. Con il ricorso a firma l'avv. [OSCURATO:PERSONA] egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione. Sotto un primo profilo si evidenzia come l'ordinanza impugnata ha riconosciuto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza sub 2) (procedimento "Minotauro") e di cui alla sentenza sub 4) (procedimento "Cerbero"), sicché la permanenza dell'Agresta nella associazione di stampo mafioso si è protratta dal 1994 al 2021. La considerazione della diversità tra le due associazioni di narcotraffico sarebbe stata poco rilevante rispetto alla valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione. Infatti, l'associazione finalizzata al narcotraffico operante a cavallo degli anni '90, avrebbe dovuto costituire non già termine di diretto confronto con il sodalizio ex art. 74, d.P.R. 309 del 1990 giudicato con la sentenza sub 3), ma nella sua dimensione di delitto per il quale era stata ritenuta la connessione con il reato di associazione mafiosa ritenuto dal 1994 al 2021. In sostanza, il giudice dell'esecuzione avrebbe concentrato la propria attenzione sul confronto tra le consorterie aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, mentre ciò che gli era richiesto era la verifica del se la relazione intercorrente tra le violazioni in materia di narcotraffico risalenti agli anni dal 1987 al 1992 e quelle degli anni 2014-2015 si presentasse costante nel rapporto con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. attribuito all'Agresta dal 1994 al 2021. L'ordinanza sarebbe affetta da violazione di legge in quanto avrebbe del tutto omesso di considerare la relazione necessitata esistente tra lo status di associato alla 'ndrangheta dell'Agresta, e la sua dimensione dinamica di narcotrafficante, come riconosciuta anche dalla sentenze di cognizione, concentrando invece la propria attenzione sulla struttura delle due associazioni, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità la quale ha evidenziato come, al fine di escludere il vincolo della continuazione tra reati associativi, sia necessario accertare l'adesione ad un nuovo pactum sceleris, ovvero una discontinuità nel programma criminoso, essendo irrilevante lo iato temporale, la diversità della compagine associativa e il diverso ruolo assunto dal soggetto nei diversi sodalizi criminosi. Sotto un secondo profilo l'ordinanza sarebbe incorsa in un errore di diritto nella parte in cui ha escluso che i reati di narcotraffico, pur rientrando nell'abito di attività dell'associazione mafiosa, e pur essendo ad essi legata fin dall'inizio l'attività dell'Agresta, non sarebbero stati programmabili ab origine. In tal modo il giudice avrebbe trascurato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il nucleo del reato continuato non consiste nella specifica programmazione dei reati fine, bensì nella loro programmabilità, quale determinazione unitaria che avvince ciascuna imputazione, non essendo necessaria la precisa individuazione delle condotte, le quali possono essere individuate anche solo nelle linee essenziali. Inoltre, il giudice dell'esecuzione sarebbe incorso in contraddizione nel ritenere irrilevante la valutazione operata con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che non avrebbe considerato l'elemento che lo accomuna all'Agresta, e cioè la condanna di entrambi per associazione finalizzata al narcotraffico nel procedimento "Pinocchio" e la condanna di entrambi per associazione di stampo mafioso nel procedimento "Cerbero". In particolare, nella sentenza relativa a tale ultimo procedimento (sentenza del GIP di Torino del 16.3.2021), con riguardo all'Assisi il giudice aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto dei due procedimenti. 4. Con il secondo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 81, cpv. cod. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.Secondo la difesa, l'esistenza di un legame funzionale tra il delitto associativo mafioso e quello relativo al narcotraffico era stata affermata da questa Corte con la sentenza resa nell'ambito del procedimento "Pinocchio" e con specifico riferimento alla posizione dell'Agresta, ove si era evidenziato come proprio la sua decennale partecipazione all'associazione mafiosa aveva agevolato la commissione dei reati di narcotraffico. Analoghe considerazioni erano già state svolte nella sentenza del 23.5.2012 nel processo "Minotauro" (sub 2) che aveva riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e i fatti di narcotraffico giudicati con la sentenza del 1997, e che aveva ritenuto che l'appartenenza dell'Agresta alla 'ndrangheta aveva rappresento lo status che gli aveva consentito di svolgere in forma associata le attività di narcotraffico sentenziate nel 1997. Il giudice dell'esecuzione, avendo riconosciuto l'esistenza della continuazione tra i delitti di associazione mafiosa di cui ai procedimenti "Minotauro" e "Cerbero", li avrebbe legati ai fatti di narcotraffico giudicati nel 1996 già ritenuti connessi con quelli del 2012, sicché contraddittoriamente avrebbe escluso l'esistenza di un disegno unitario con i fatti del procedimento "Pinocchio": L'ordinanza impugnata sarebbe altresì affetta da vizio di illogicità manifesta. Oggetto della richiesta avanzata dalla difesa al giudice dell'esecuzione era la verifica del rapporto tra il delitto di associazione mafiosa complessivamente attribuito all'Agresta a partire dal 1994 e i reati oggetto del procedimento "Pinocchio", stante lo stretto legame, evidenziato dalle sentenze di merito, tra le due associazioni con riferimento alla figura dell'Agresta, cioè la riconducibilità dei fatti oggetto del procedimento "Pinocchio" all'associazione mafiosa di cui al procedimento "Cerbero", la quale si protraeva in epoca successiva ai fatti giudicati con la sentenza Minotauro, ovvero ancora, se il vincolo di continuazione ritenuto sussistente tra i fatti di narcotraffico degli anni 1987-1992 e la condotta associativa giudicata con la sentenza "Minotauro", si ripresentasse anche nel rapporto tra l'associazione ex art. 416-bis e i delitti oggetto della sentenza "Pinocchio". Il giudice dell'esecuzione, invece, sarebbe andato ultra petita verificando se sussistevano le condizioni per ritenere la continuazione tra i delitti di narcotraffico per i quali l'Agresta era stato condannato nel 1996 e quelli giudicati nel 2020. Si evidenzia, altresì, come nella sentenza del procedimento "Cerbero" (sub 4) il giudice abbia ricavato elementi di prova del reato associativo contestato all'Agresta anche da elementi emersi nel procedimento "Pinocchio", in tal modo collegando i fatti oggetto di tale ultimo procedimento con quelli sentenziati nel 1997. Infine, la difesa ha evidenziato che il richiamo da essa operato alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] era volto a valorizzare la circostanza che egli, condannato come l'Agresta per l'associazione di narcotraffico di cui al procedimento "Pinocchio", era stato altresì condannato per associazione mafiosa nel procedimento "Cerbero" e il giudice aveva riconosciuto la continuazione tra tali reati. Con memorie presentate in prossimità dell'udienza, i difensori hanno ribadito le proprie argomentazioni. 5. Con requisitoria scritta, il PG ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Considerato in diritto 1. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. 2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo. Occorre, infatti, verificare se gli illeciti commessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), dalla quale non si può prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato. Infatti, la ratio della disciplina della continuazione va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che la unicità di disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati e che, al contempo, neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (Sez. 1, n. 24202 del 23/02/2022, Cartanese, n.m.). 3. Con specifico riferimento alla configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375). Si è altresì specificato che, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, il vincolo della continuazione tra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021 cit., Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106). 4. L'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione sulla base delle seguenti considerazioni: a) il lasso temporale di circa 15 anni intercorso tra l'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti di cui alla sentenza sub 1), operativa negli anni dal 1987 al 1990, e l'associazione avente il medesimo oggetto giudicata con la sentenza Pinocchio sub 3) che ha operato tra il 2014 e il 2015; b) le diverse caratteristiche delle due consorterie criminose in quanto la prima era relativa ad un traffico di eroina e cocaina, aveva una dimensione fortemente radicata sul territorio, operando nella zona di Volpiano e Corsico/Buccinasco, i suoi appartenenti erano legali da vincoli di parentela e utilizzavano sistemi di comunicazione tradizionale; la seconda associazione, invece, aveva ad oggetto ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sudamerica, ove l'acquisto dello stupefacente era curato da membri della famiglia Assisi; lo stupefacente era destinato a clienti in Piemonte, Lombardia e Calabria; le comunicazioni avvenivano mediante l'utilizzo di tecnologia cifrata. In sostanza, l'associazione di cui al procedimento "Pinocchio", essendo legata a circostanze ed eventi contingenti, quali i rapporti con la famiglia Assisi e l'utilizzo di nuove tecnologie, non era programmabile fin dagli anni '80. Tali elementi hanno del tutto ragionevolmente indotto il giudice di merito a ritenere che non emergano indici positivi che evidenzino l'unicità del momento deliberativo concernente la partecipazione ai due distinti sodalizi criminosi, e dunque l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione. Infatti, l'unicità del disegno criminoso non può desumersi dalla circostanza che entrambe le associazioni fossero finalizzate al traffico di stupefacenti, trattandosi di un indice affatto generico, e neppure dalla circostanza che durante tutto tale lasso di tempo l'Agresta abbia continuato a fare parte di un'associazione di stampo mafioso, dovendo piuttosto il giudice verificare le concrete modalità operative e i programmi perseguiti dalle compagini criminose al fine di accertare la sussistenza di una preordinazione unitaria che lega le varie condotte illecite. Nel caso di specie, la verifica in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso non può risolversi nella considerazione della natura di associazione dedita al narcotraffico di entrambe le consorterie, quella degli anni '90 e quella degli anni 2014-2015, e neppure nella considerazione che durante tutto tale lasso temporale, l'Agresta abbia partecipato ad un'associazione di stampo mafioso. Priva di previo risulta, infatti, l'affermazione, svolta dalla difesa, secondo la quale il narcotraffico costituisce il "mestiere" dell'appartenente alla 'ndrangheta dal momento che questa considerazione nulla dice in ordine alla preventiva programmazione, neppure per grandi linee, di partecipare ad una specifica associazione finalizzata a tale scopo. 5. Le considerazioni esposte impongono, quindi, il rigetto del ricorso cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 39095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris