CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ORDINANZA sul ricorso 15293/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE; AMBASCIATA D’ITALIA; in personadel Ministro p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappres. e difesi; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 83 93/2021 , pubblicata il 21.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di aver contratto matrimonio in Marocco con [OSCURATO:PERSONA], in data 29.11.19- ha proposto innanzi al Tribunale di Roma, ricorso, ex artt. 702 bis, c.p.c. e 20 d.lgs. n. 150/2011, chiedendo che fosse ordinata all’Ambasciata d’Italia a Rabat il rilascio del visto per turismo, area Schengen, di breve durata, ai sensi del Reg. CE 539/2001, negato in precedenza con provvedimento dell’Ambasciata di diniego del 16.1.2020 (cui era seguita istanza di riesame in autotutela senza esito). Con ordinanza del 22.7.21, il Tribunale rigettava il ricorso, osservando che il matrimonio contratto in Marocco era stato finalizzato all’esclusivo scopo di consentire alla moglie di entrare e soggiornare nel territorio dello stato italiano, come desumibile: dal significativo divario d’età tra i coniugi (oltre trenta anni); dalla circostanza che il ricorrente aveva ammesso la falsità del suo rapporto di lavoro in Italia— indicato nella denuncia all’Inail— e che l’attestato dell’azienda “[OSCURATO:PERSONA]” — come gli altri documenti esibiti all’Ambasciata — gli erano stati consegnati da un non meglio generalizzato cittadino marocchino dimorantein Italia; la circostanza non contestata dal ricorrente circa il fatto che i due coniugi non avevano una “lingua comune”. Con sentenza del 21.12.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello del Lunare, osservando che: (preliminarmente) l’improprio richiamo normativo fatto dal Tribunale all’art. 29, c.9, d.lgs. n. 286/98 — norma dettata per disciplinare le condizioni del ricongiungimento di un familiare allo straniero, già legittimamente soggiornante in Italia — nell’affermare la fittizietà del matrimonio non invalidava la correttezza della decisione impugnata; l’art. 35 direttiva 2004/38/CE, attuata con d.lgs. n. 30/07— che disciplina il diritto dei cittadini dell’UE , e dei loro familiari, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri — da applicarsi alla fattispecie, del pari riserva a quest’ultimi il potere di “adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio”; era condivisibile quanto motivato dal Tribunale— che si era pronunciato sull’espressa motivazione contenuta nel provvedimento di diniego— secondo il quale sussistevano plurimi e significativi elementi fattuali tali da far presumere con probabilità la fittizietà del dichiarato rapporto matrimoniale (quali: l’elevato divario di età, la mancanza di “lingua comune”tra i coniugi; il contenuto della denunzia presentata dall’Ambasciata d’Italia a Rabat alla Procura della Repubblica di Matera a carico del ricorrente, relativoalla falsità di due prospetti riassuntivi dell’[OSCURATO:PERSONA], circa un asserito rapporto di lavoro presso la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, inesistente sulla base delle dichiarazioni dello stesso ricorrente). [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi.Il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della cooperazione internazionale, resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione degli artt. 20, par. 1, Trattato UE, 8, c.1, Cedu. 2, 3, 29, Cost., 2, 5, 23 D.lgs. n. 30/07, 28, c.2, d.lgs. 286/98, per aver la Corte d’appello, con la pronuncia impugnata, confermato la les i o ne de i diritti fondamentali alla vita familiare e privata del ricorrente, non potendosi contestare l’idoneità del matrimonio a produrre effetti in mancanza di una pronuncia sulla relativa nullità. Il secondo motivo, lamenta l a violazione degli artt. 24 Cost., 35, 31 Direttiva 2004/38/CE, 111 Cost. 2697 c.c., 112 c.p.c., per aver la Corte d’appellopronunciato sulla base di indici presuntivi della fittizietà del matrimonio del tutto estranei alla motivazione del diniego, e per aver addossato sul ricorrente l’onere di dimostrare l’insussistenza della suddetta fittizietà. Il terzo motivo deduce omesso ed erroneo esame di fatti decisivi in ordine allo status di cittadino EU del ricorrente e del suo diritto al rispetto della vita familiare, in ordine alla richiesta di visto a favore della moglie. I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte d’appello abbia ritenuto che il matrimonio in questione fosse stato finalizzato all’esclusivo scopo di consentire alla moglie, di nazionalità marocchina , di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato italiano. In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine un sicuro rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso (Cass., n. 6747/21). Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all'art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs n. 286 del 1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato (Cass., n. 5378/20). Nel caso di specie, l’autorità amministrava ha negato il rilascio del visto d’ingresso alla moglie — di nazionalità marocchina — del ricorrente, sulla base delle dichiarazioni contraddittorie e lacunose rese dalla coppia sull’effettiva relazione matrimoniale, come si evince dal modulo prestampato su cui si è fondato il provvedimento contestato. Al riguardo, il ricorso avverso il suddetto provvedimento di diniego del visto, è diretto al riesame dei fatti, ovvero a sindacare la determinazione espressa della [OSCURATO:PERSONA] sul carattere fittizio del matrimonio in questione. Invero, il ricorso richiama pletoricamente la normativa in materia, ma sulla specificità della fattispecie si limita a lamentare genericamente che manca una pronuncia sulla nullità del matrimonio, sussistendo invece un accertamento amministrativo, ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998,sindacato dal giudice ordinario il quale ha convenuto, sulla base di una pluralità di dati fattuali, sulla fittizietà del matrimonio in questione, in quanto contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di far soggiornare “la coniuge”, non aventi altrimenti titolo, nel territorio dello Stato. Né può obiettarsi che nella fattispecie non sia stato rispettato il principio della distribuzione dell’onere della prova, poiché, come detto, il Tribunale ha deciso l’opposizione avverso il provvedimento dell’Autorità amministrativa, che aveva negato il visto d’ingresso alla “moglie”del ricorrente sulla base delle dichiarazioni contraddittorie e lacunose rese dalla coppia circa l’effettività della relazione matrimoniale, sulla base dei motivi d’impugnativa afferenti alla fittizietà dello stesso matrimonio, che aveva costituito l’oggetto del procedimento amministrativo. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello