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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25638/2026

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usta procura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura specialeallegata al controricorso;– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura speciale allegata al controricorso;- controricorrente -Numero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026Nuova [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura specialeallegata al controricorso;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1743/2024 della Corte di appello di Bolognadepositata il 27/03/2024 e notificata in data 14/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] chiedendodi condannare il convenuto a risarcire, per i titoli dedotti in giudizio, ovveroex art. 1669 c.c. e/o a titolo di inadempimento contrattuale, i danni da essapatiti per la complessiva somma di euro 61.455,00 oltre IVA, oltre interessilegali e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, allegando che:- in data 23/2/2011 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva stipulato un contratto con la [OSCURATO:SOCIETA] per la fornitura e posa in opera di un capannoneprefabbricato completo da installarsi in [OSCURATO:PERSONA] (FE), destinato adaccogliere l'attività che la società doveva esercitare, ossia stoccaggio elavorazione molluschi;- la progettazione architettonica e direzione dei lavori generale era stataaffidata all'Arch. [OSCURATO:PERSONA];- il prefabbricato era stato fornito e assemblato dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto al saldo integrale del prezzo pereuro 142.665,00 (IVA compresa);- con propria missiva in data 2.12.2014 aveva denunciato alla società [OSCURATO:SOCIETA] l'esistenza di consistenti macchie di umidità sul soffitto delcapannone dovute a condensa che, ricadendo sulla lana di vetro (lo stratoisolante) impregnandola, veniva rilasciata all’interno del fabbricato,provocando danni;- all’esito di un ricorso per accertamento tecnico preventivo e all’esito dellerisultanze del procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso davanti al TribunaleNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026di Treviso, e in particolare delle risultanze dell’elaborato del c.t.u., avevaappreso che il progettista architettonico e direttore dei lavori generali Arch.[OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi quanto meno corresponsabile dei difettidel capannone, poiché la stratigrafia della copertura (realizzata dall'impresaaffidataria dei lavori, sulla base di quanto previsto dal progettistaarchitettonico e secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori Generale)non era idonea per le attività a cui l'opera era destinata, e, in fase direalizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era limitata ad eseguire quantoprevisto;- aveva pertanto agito nei confronti dell’Arch.

Veronesi, individuato qualeunico responsabile dei difetti, chiedendone la condanna al risarcimento,quantificato in misura pari ai costi di ripristino da sostenere per eliminare ivizi individuati, ossia euro 61.455,00 oltre IVA ed oneri di legge.L’Arch. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, chiedeva la chiamata in causa diNuova [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che individuava come unica responsabile o, insubordine, responsabile almeno nella misura del 90%) e di [OSCURATO:SOCIETA]. (dalla quale, in caso di condanna, chiedeva di esseregarantito) e concludeva chiedendo di dichiarare l’attore decadutodall’azione ex art. 1669 c.c. per non aver denunciato i difetti nel termine diun anno dalla loro scoperta, e comunque la prescrizione dell’azione, nonchédecaduto dall’azione contrattuale di inadempimento per non averdenunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta ex art. 2226 c.c., azione daritenersi comunque prescritta per decorso dell’anno dal termine dellaprestazione.2.

Il Tribunale di Ferrara, espletata una c.t.u., accoglieva la domandafavore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 54.000,00, oltre interessi legalidalla sentenza al saldo; accoglieva la domanda di regresso ex art. 2055 c.c.nei limiti del 70% e, per l’effetto, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. apagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 37.800,00, a condizionedell’effettivo pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. di una somma superiore ad euro16.200,00, oltre interessi legali dal pagamento al saldo; condannavaNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare [OSCURATO:PERSONA] di quantochiamato a pagare, limitatamente alla somma di euro 16.200,00; rigettavale residue domande.3.

Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e incidentaledi [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, in applicazione delprincipio della ragione più liquida, riteneva fondato il quarto motivodell’appello incidentale in punto di compensatio lucri cum damni a seguitodel contributo FEAMP -2014-2020 ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] per il rifacimentodel tetto del capannone, con assorbimento di tutti gli altri motivi.Affermava a tal fine che: a) il costo per l’eliminazione dei difetti dicoibentazione della copertura del capannone, quantificati dal CTU in euro64.000,00 oltre IVA e liquidati dal giudice di primo grado in euro 54.000,00oltre IVA, erano già stati coperti da un finanziamento a fondo perduto dieuro 114.163,48 erogato alla [OSCURATO:SOCIETA] dal Fondo per la politica marittima edella pesca dell'UE (FEAMP 2014-2020) e utilizzato per “la realizzazione dinuova coibentazione della copertura dello stabilimento e installazione dipannelli fotovoltaici”, sicchè l’ulteriore riconoscimento a [OSCURATO:SOCIETA] di sommedestinate all’eliminazione degli stessi vizi avrebbe costituito unaduplicazione risarcitoria fonte di ingiustificato arricchimento; b) lacontestazione della [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui aveva ottenuto tale finanziamentoal solo fine di dotare lo stabilimento di macchinari ed attrezzature necessari,si fondava su una documentazione di “ammissibilità della spesa” (doc. 20)che, in realtà, si riferiva ad un precedente finanziamento ottenuto per larealizzazione degli impianti del capannone (FEAMP 2000-2006 prot.06/TR12.); c) tale precedente finanziamento non poteva dunque riguardareil FEAMP 2014-2020 codice progetto 5/TPA/17, anno nel quale Reamaraveva invece richiesto al Fondo dell'UE un nuovo finanziamento per “…larealizzazione di nuova coibentazione della copertura dello stabilimento einstallazione di pannelli fotovoltaici” ottenendo un contributo di euro114.163,48, come risulta dall’allegato parte integrante – 2 doc. 3DPG/2017/20998 del 15/12/2017 [OSCURATO:PERSONA] (doc. 3 fasc.Veronesi), documento che non aveva formato oggetto di specificaNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026contestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; d) del resto, in occasione delsopralluogo effettuato dal c.t.u. in data 14/5/2019 il tetto del capannoneera già stato sostituito e l’Ing.

Rubin nella sua relazione peritale avevaevidenziato: “Giova segnalare che la proprietà ha già realizzato unacopertura in pannelli sandwich coibentati, su struttura metallica di supporto,in sovrapposizione alla copertura originaria e, da quanto riferito everbalizzato, la stessa ha consentito di risolvere quasi completamente leproblematiche di cui alle doglianze in atti”.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di un unico, articolato motivo.

L'Arch. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito conseparati controricorsi.Il consigliere all’uopo delegato ha formulato una proposta di definizioneaccelerata, ex art. 380-bis c.p.c., per manifesta infondatezza del ricorso,avverso la quale la ricorrente ha depositato istanza di decisione.In prossimità dell’adunanza camerale i resistenti hanno depositato separatememorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., la “violazione dell'art. 115 c.p.c. per l’errore di percezioneda parte della Corte d’Appello di Bologna, e caduto sulla ricognizione delcontenuto oggettivo di una prova costituita da un documento (doc. 3 diparte Arch.

Veronesi) che ha formato oggetto di discussione tra le parti, cheha condotto la Corte territoriale a rendere una sentenza che ha definito ilgiudizio di merito sfavorevolmente all’odierno ricorrente, sentenzaillegittimamente sostenuta su informazioni probatorie non esistenti nelprocesso poiché addirittura non contenute nello stesso dedotto documentodal quale pretesamente emergerebbero”.1.1.

Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024) hanno di recente chiarito che il travisamento del contenutooggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fattoNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano ipresupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorioha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciaree, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5,c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o, come nel caso di specie,sostanziale.Inoltre, rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui la"compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, che nonintegra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del dirittoazionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale delpregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale,rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura deldanno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione dellaprova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111del 24/09/2014; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24177 del 30/10/2020; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23588 del 28/07/2022).La Corte d’appello ha ritenuto fondato il quarto motivo dell’appelloincidentale proposto dall’Arch.

Veroneisi in punto di compensatio lucri cumdamni a seguito del contributo FEAMP -2014-2020 ricevuto dalla Reamarper il rifacimento del tetto del capannone, evidenziando che:a) il costo per l’eliminazione dei difetti di coibentazione della copertura delcapannone, quantificati dal CTU in euro 64.000,00 oltre IVA e liquidati dalgiudice di primo grado in euro 54.000,00 oltre IVA, erano già stati copertida un finanziamento a fondo perduto di euro 114.163,48 erogato allaReamar dal Fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE (FEAMP2014-2020; doc. 3) e utilizzato per “la realizzazione di nuova coibentazionedella copertura dello stabilimento e installazione di pannelli fotovoltaici”,sicchè l’ulteriore riconoscimento a [OSCURATO:SOCIETA] di somme destinateNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026all’eliminazione degli stessi vizi avrebbe costituito una duplicazionerisarcitoria fonte di ingiustificato arricchimento; b) la contestazione dellaReamar, secondo cui aveva ottenuto tale finanziamento al solo fine didotare lo stabilimento di macchinari ed attrezzature necessari, si fondavasu una documentazione di “ammissibilità della spesa” (doc. 20) che, inrealtà, si riferiva ad un precedente finanziamento ottenuto per larealizzazione degli impianti del capannone (FEAMP 2000-2006 prot.06/TR12.); c) tale precedente finanziamento non poteva dunque riguardareil FEAMP 2014-2020 codice progetto 5/TPA/17, anno nel quale Reamaraveva invece richiesto al Fondo dell'UE un nuovo finanziamento per “…larealizzazione di nuova coibentazione della copertura dello stabilimento einstallazione di pannelli fotovoltaici” ottenendo un contributo di euro114.163,48, come risulta dall’allegato parte integrante – 2 doc. 3DPG/2017/20998 del 15/12/2017 [OSCURATO:PERSONA] (doc. 3 fasc.Veronesi), documento che non aveva formato oggetto di specificacontestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; d) del resto, in occasione delsopralluogo effettuato dal c.t.u. in data 14/5/2019 il tetto del capannoneera già stato sostituito e l’Ing.

Rubin nella sua relazione peritale avevaevidenziato: “Giova segnalare che la proprietà ha già realizzato unacopertura in pannelli sandwich coibentati, su struttura metallica di supporto,in sovrapposizione alla copertura originaria e, da quanto riferito everbalizzato, la stessa ha consentito di risolvere quasi completamente leproblematiche di cui alle doglianze in atti”.La stessa Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto che la prova oralesull’effettiva erogazione di quel finanziamento, che pure Veronesi avevaofferto chiedendo l’ammissione della testimonianza del funzionarioregionale, non era necessaria a fronte del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] avevaammesso la percezione della somma e aveva solo contestato la suadestinazione, nonché al fatto che la destinazione della somma al rifacimentodella copertura risultava dimostrata da quanto accertato dal c.t.u. in ordineall’avvenuto rifacimento del tetto.Numero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026In definitiva, una volta accertato che la documentazione di “ammissibilitàdella spesa” (doc. 20) prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA] (unica prova fornita asostegno dell’unica deduzione difensiva), in realtà, si riferiva ad unprecedente finanziamento ottenuto per la realizzazione degli impianti delcapannone, sarebbe stato, in astratto, preciso onere della stessa dimostrareche il detto finanziamento (FEAMP 2014-2020) non fosse stato destinatoalla realizzazione della copertura del capannone ovvero che fosse stato diutilizzato per tale scopo, ma per un importo inferiore rispetto a quello dieuro 54.000,00 riconosciutile a titolo di risarcimento dei danni, fermorestando che l’allegazione di siffatte (nuove) circostanze si sarebbe rivelatatardiva.

Invero, la circostanza, dedotta dall’Arch.

Veronesi nella memorian. 1 ex art. 183 c.p.c., che [OSCURATO:SOCIETA] aveva ricevuto un finanziamento a fondoperduto di euro 114.163,48 utilizzato per “la realizzazione di nuovacoibentazione della copertura dello stabilimento e installazione di pannellifotovoltaici”, era stata si contestata dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA] nella memorian. 2, ma non in punto di effettivo ricevimento delle somme (cfr. pag. 17 delcontroricorso dell’Arch.

Veronesi), ma solo di destinazione delle stesse“avendo diversamente ottenuto tale finanziamento al solo fine di dotare lostabilimento di macchinari ed attrezzature necessari” (cfr. pag. 16 dellasentenza qui impugnata).In quest’ottica, condivisibile si rivela l’affermazione, contenuta nellaproposta di definizione accelerata, secondo cui “si è totalmente al di fuoridal travisamento della prova, e cioè al di fuori di quella svista concernenteil fatto probatorio al quale fa riferimento Cass. Sez.

Un. n. 5792/2024, masi rimane nell’ambito della complessiva valutazione delle risultanzeprobatorie”, finendo la doglianza formulata dalla odierna ricorrente conl’esprimere un mero dissenso rispetto alle valutazioni delle risultanzeprobatorie effettuate dal giudice di merito.Il travisamento della prova, infatti, per essere censurabile in cassazione, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c.,postula che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione dellaprova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivoNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026della medesima ("demonstratum"), con conseguente impossibilità logica diricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che daessi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre.Senza tralasciare che, in violazione del principio di specificità, la [OSCURATO:SOCIETA] haomesso di riprodurre almeno i passaggi maggiormente significativi deidocumenti sub 3 della memoria istruttoria del Veronesi (prima memoria exart. 183, comma 6, c.p.c.) e sub 20 della sua memoria (seconda memoriaex art. 183, comma 6, c.p.c.).2.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativaintrodotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casidi conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassadelle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate infavore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mrigetta il ricorso;Numero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 6.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di euro 6.500,00;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.9.2026.Il PresidenteDott.

Mauro MocciNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
usta procura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura specialeallegata al controricorso;– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come daprocura speciale allegata al controricorso;- controricorrente -Numero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026Nuova [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura specialeallegata al controricorso;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1743/2024 della Corte di appello di Bolognadepositata il 27/03/2024 e notificata in data 14/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] chiedendodi condannare il convenuto a risarcire, per i titoli dedotti in giudizio, ovveroex art. 1669 c.c. e/o a titolo di inadempimento contrattuale, i danni da essapatiti per la complessiva somma di euro 61.455,00 oltre IVA, oltre interessilegali e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, allegando che:- in data 23/2/2011 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva stipulato un contratto con la [OSCURATO:SOCIETA] per la fornitura e posa in opera di un capannoneprefabbricato completo da installarsi in [OSCURATO:PERSONA] (FE), destinato adaccogliere l'attività che la società doveva esercitare, ossia stoccaggio elavorazione molluschi;- la progettazione architettonica e direzione dei lavori generale era stataaffidata all'Arch. [OSCURATO:PERSONA];- il prefabbricato era stato fornito e assemblato dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto al saldo integrale del prezzo pereuro 142.665,00 (IVA compresa);- con propria missiva in data 2.12.2014 aveva denunciato alla società [OSCURATO:SOCIETA] l'esistenza di consistenti macchie di umidità sul soffitto delcapannone dovute a condensa che, ricadendo sulla lana di vetro (lo stratoisolante) impregnandola, veniva rilasciata all’interno del fabbricato,provocando danni;- all’esito di un ricorso per accertamento tecnico preventivo e all’esito dellerisultanze del procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso davanti al TribunaleNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026di Treviso, e in particolare delle risultanze dell’elaborato del c.t.u., avevaappreso che il progettista architettonico e direttore dei lavori generali Arch.[OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi quanto meno corresponsabile dei difettidel capannone, poiché la stratigrafia della copertura (realizzata dall'impresaaffidataria dei lavori, sulla base di quanto previsto dal progettistaarchitettonico e secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori Generale)non era idonea per le attività a cui l'opera era destinata, e, in fase direalizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era limitata ad eseguire quantoprevisto;- aveva pertanto agito nei confronti dell’Arch. Veronesi, individuato qualeunico responsabile dei difetti, chiedendone la condanna al risarcimento,quantificato in misura pari ai costi di ripristino da sostenere per eliminare ivizi individuati, ossia euro 61.455,00 oltre IVA ed oneri di legge.L’Arch. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, chiedeva la chiamata in causa diNuova [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che individuava come unica responsabile o, insubordine, responsabile almeno nella misura del 90%) e di [OSCURATO:SOCIETA]. (dalla quale, in caso di condanna, chiedeva di esseregarantito) e concludeva chiedendo di dichiarare l’attore decadutodall’azione ex art. 1669 c.c. per non aver denunciato i difetti nel termine diun anno dalla loro scoperta, e comunque la prescrizione dell’azione, nonchédecaduto dall’azione contrattuale di inadempimento per non averdenunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta ex art. 2226 c.c., azione daritenersi comunque prescritta per decorso dell’anno dal termine dellaprestazione.2. Il Tribunale di Ferrara, espletata una c.t.u., accoglieva la domandafavore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 54.000,00, oltre interessi legalidalla sentenza al saldo; accoglieva la domanda di regresso ex art. 2055 c.c.nei limiti del 70% e, per l’effetto, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. apagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 37.800,00, a condizionedell’effettivo pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. di una somma superiore ad euro16.200,00, oltre interessi legali dal pagamento al saldo; condannavaNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare [OSCURATO:PERSONA] di quantochiamato a pagare, limitatamente alla somma di euro 16.200,00; rigettavale residue domande.3. Sull’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e incidentaledi [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, in applicazione delprincipio della ragione più liquida, riteneva fondato il quarto motivodell’appello incidentale in punto di compensatio lucri cum damni a seguitodel contributo FEAMP -2014-2020 ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] per il rifacimentodel tetto del capannone, con assorbimento di tutti gli altri motivi.Affermava a tal fine che: a) il costo per l’eliminazione dei difetti dicoibentazione della copertura del capannone, quantificati dal CTU in euro64.000,00 oltre IVA e liquidati dal giudice di primo grado in euro 54.000,00oltre IVA, erano già stati coperti da un finanziamento a fondo perduto dieuro 114.163,48 erogato alla [OSCURATO:SOCIETA] dal Fondo per la politica marittima edella pesca dell'UE (FEAMP 2014-2020) e utilizzato per “la realizzazione dinuova coibentazione della copertura dello stabilimento e installazione dipannelli fotovoltaici”, sicchè l’ulteriore riconoscimento a [OSCURATO:SOCIETA] di sommedestinate all’eliminazione degli stessi vizi avrebbe costituito unaduplicazione risarcitoria fonte di ingiustificato arricchimento; b) lacontestazione della [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui aveva ottenuto tale finanziamentoal solo fine di dotare lo stabilimento di macchinari ed attrezzature necessari,si fondava su una documentazione di “ammissibilità della spesa” (doc. 20)che, in realtà, si riferiva ad un precedente finanziamento ottenuto per larealizzazione degli impianti del capannone (FEAMP 2000-2006 prot.06/TR12.); c) tale precedente finanziamento non poteva dunque riguardareil FEAMP 2014-2020 codice progetto 5/TPA/17, anno nel quale Reamaraveva invece richiesto al Fondo dell'UE un nuovo finanziamento per “…larealizzazione di nuova coibentazione della copertura dello stabilimento einstallazione di pannelli fotovoltaici” ottenendo un contributo di euro114.163,48, come risulta dall’allegato parte integrante – 2 doc. 3DPG/2017/20998 del 15/12/2017 [OSCURATO:PERSONA] (doc. 3 fasc.Veronesi), documento che non aveva formato oggetto di specificaNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026contestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; d) del resto, in occasione delsopralluogo effettuato dal c.t.u. in data 14/5/2019 il tetto del capannoneera già stato sostituito e l’Ing. Rubin nella sua relazione peritale avevaevidenziato: “Giova segnalare che la proprietà ha già realizzato unacopertura in pannelli sandwich coibentati, su struttura metallica di supporto,in sovrapposizione alla copertura originaria e, da quanto riferito everbalizzato, la stessa ha consentito di risolvere quasi completamente leproblematiche di cui alle doglianze in atti”.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di un unico, articolato motivo. L'Arch. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito conseparati controricorsi.Il consigliere all’uopo delegato ha formulato una proposta di definizioneaccelerata, ex art. 380-bis c.p.c., per manifesta infondatezza del ricorso,avverso la quale la ricorrente ha depositato istanza di decisione.In prossimità dell’adunanza camerale i resistenti hanno depositato separatememorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., la “violazione dell'art. 115 c.p.c. per l’errore di percezioneda parte della Corte d’Appello di Bologna, e caduto sulla ricognizione delcontenuto oggettivo di una prova costituita da un documento (doc. 3 diparte Arch. Veronesi) che ha formato oggetto di discussione tra le parti, cheha condotto la Corte territoriale a rendere una sentenza che ha definito ilgiudizio di merito sfavorevolmente all’odierno ricorrente, sentenzaillegittimamente sostenuta su informazioni probatorie non esistenti nelprocesso poiché addirittura non contenute nello stesso dedotto documentodal quale pretesamente emergerebbero”.1.1. Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024) hanno di recente chiarito che il travisamento del contenutooggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fattoNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano ipresupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorioha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciaree, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5,c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o, come nel caso di specie,sostanziale.Inoltre, rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui la"compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, che nonintegra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del dirittoazionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale delpregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale,rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura deldanno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione dellaprova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20111del 24/09/2014; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24177 del 30/10/2020; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23588 del 28/07/2022).La Corte d’appello ha ritenuto fondato il quarto motivo dell’appelloincidentale proposto dall’Arch. Veroneisi in punto di compensatio lucri cumdamni a seguito del contributo FEAMP -2014-2020 ricevuto dalla Reamarper il rifacimento del tetto del capannone, evidenziando che:a) il costo per l’eliminazione dei difetti di coibentazione della copertura delcapannone, quantificati dal CTU in euro 64.000,00 oltre IVA e liquidati dalgiudice di primo grado in euro 54.000,00 oltre IVA, erano già stati copertida un finanziamento a fondo perduto di euro 114.163,48 erogato allaReamar dal Fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE (FEAMP2014-2020; doc. 3) e utilizzato per “la realizzazione di nuova coibentazionedella copertura dello stabilimento e installazione di pannelli fotovoltaici”,sicchè l’ulteriore riconoscimento a [OSCURATO:SOCIETA] di somme destinateNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026all’eliminazione degli stessi vizi avrebbe costituito una duplicazionerisarcitoria fonte di ingiustificato arricchimento; b) la contestazione dellaReamar, secondo cui aveva ottenuto tale finanziamento al solo fine didotare lo stabilimento di macchinari ed attrezzature necessari, si fondavasu una documentazione di “ammissibilità della spesa” (doc. 20) che, inrealtà, si riferiva ad un precedente finanziamento ottenuto per larealizzazione degli impianti del capannone (FEAMP 2000-2006 prot.06/TR12.); c) tale precedente finanziamento non poteva dunque riguardareil FEAMP 2014-2020 codice progetto 5/TPA/17, anno nel quale Reamaraveva invece richiesto al Fondo dell'UE un nuovo finanziamento per “…larealizzazione di nuova coibentazione della copertura dello stabilimento einstallazione di pannelli fotovoltaici” ottenendo un contributo di euro114.163,48, come risulta dall’allegato parte integrante – 2 doc. 3DPG/2017/20998 del 15/12/2017 [OSCURATO:PERSONA] (doc. 3 fasc.Veronesi), documento che non aveva formato oggetto di specificacontestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; d) del resto, in occasione delsopralluogo effettuato dal c.t.u. in data 14/5/2019 il tetto del capannoneera già stato sostituito e l’Ing. Rubin nella sua relazione peritale avevaevidenziato: “Giova segnalare che la proprietà ha già realizzato unacopertura in pannelli sandwich coibentati, su struttura metallica di supporto,in sovrapposizione alla copertura originaria e, da quanto riferito everbalizzato, la stessa ha consentito di risolvere quasi completamente leproblematiche di cui alle doglianze in atti”.La stessa Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto che la prova oralesull’effettiva erogazione di quel finanziamento, che pure Veronesi avevaofferto chiedendo l’ammissione della testimonianza del funzionarioregionale, non era necessaria a fronte del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] avevaammesso la percezione della somma e aveva solo contestato la suadestinazione, nonché al fatto che la destinazione della somma al rifacimentodella copertura risultava dimostrata da quanto accertato dal c.t.u. in ordineall’avvenuto rifacimento del tetto.Numero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026In definitiva, una volta accertato che la documentazione di “ammissibilitàdella spesa” (doc. 20) prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA] (unica prova fornita asostegno dell’unica deduzione difensiva), in realtà, si riferiva ad unprecedente finanziamento ottenuto per la realizzazione degli impianti delcapannone, sarebbe stato, in astratto, preciso onere della stessa dimostrareche il detto finanziamento (FEAMP 2014-2020) non fosse stato destinatoalla realizzazione della copertura del capannone ovvero che fosse stato diutilizzato per tale scopo, ma per un importo inferiore rispetto a quello dieuro 54.000,00 riconosciutile a titolo di risarcimento dei danni, fermorestando che l’allegazione di siffatte (nuove) circostanze si sarebbe rivelatatardiva. Invero, la circostanza, dedotta dall’Arch. Veronesi nella memorian. 1 ex art. 183 c.p.c., che [OSCURATO:SOCIETA] aveva ricevuto un finanziamento a fondoperduto di euro 114.163,48 utilizzato per “la realizzazione di nuovacoibentazione della copertura dello stabilimento e installazione di pannellifotovoltaici”, era stata si contestata dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA] nella memorian. 2, ma non in punto di effettivo ricevimento delle somme (cfr. pag. 17 delcontroricorso dell’Arch. Veronesi), ma solo di destinazione delle stesse“avendo diversamente ottenuto tale finanziamento al solo fine di dotare lostabilimento di macchinari ed attrezzature necessari” (cfr. pag. 16 dellasentenza qui impugnata).In quest’ottica, condivisibile si rivela l’affermazione, contenuta nellaproposta di definizione accelerata, secondo cui “si è totalmente al di fuoridal travisamento della prova, e cioè al di fuori di quella svista concernenteil fatto probatorio al quale fa riferimento Cass. Sez. Un. n. 5792/2024, masi rimane nell’ambito della complessiva valutazione delle risultanzeprobatorie”, finendo la doglianza formulata dalla odierna ricorrente conl’esprimere un mero dissenso rispetto alle valutazioni delle risultanzeprobatorie effettuate dal giudice di merito.Il travisamento della prova, infatti, per essere censurabile in cassazione, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c.,postula che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione dellaprova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivoNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026della medesima ("demonstratum"), con conseguente impossibilità logica diricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che daessi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre.Senza tralasciare che, in violazione del principio di specificità, la [OSCURATO:SOCIETA] haomesso di riprodurre almeno i passaggi maggiormente significativi deidocumenti sub 3 della memoria istruttoria del Veronesi (prima memoria exart. 183, comma 6, c.p.c.) e sub 20 della sua memoria (seconda memoriaex art. 183, comma 6, c.p.c.).2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativaintrodotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casidi conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassadelle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate infavore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mrigetta il ricorso;Numero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 6.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di euro 6.500,00;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.9.2026.Il PresidenteDott. Mauro MocciNumero registro generale 26481/2024Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 25638/2026Data pubblicazione 21/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25638/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris