CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 17775/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legiale ex art. 669-terdeciesc.p.c. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. 28003/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 28003/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso l’ordinanzacollegiale dal Tribunale di Mantova il 19. 8.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 28003/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare N. 59/2012 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Mantova in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., in data 5.5.2021 si tenne esperimento di vendita senza incanto dei beni immobili pignorati a cura del professionista delegato, notaio [OSCURATO:PERSONA], alla presenza degli offerenti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Il professionista delegato aggiudicò gli immobili alla AL.SO., previa esclusione della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il firmatario dell’offerta non aveva adeguatamente documentato i poteri di firma. La società esclusa propose quindi reclamo al g.e. ex art. 591-terc.p.c., che venne accolto con ordinanza del 22.6.2021, con cui si revocò l’aggiudicazione in favore di AL.SO. e si ordinò al professionista delegatola ripetizione della gara tra gli offerenti originari. La AL.SO. propose quindi reclamo al Collegio ex art. 669-terdeciesc.p.c., che venne respinto con ordinanza del 19.8.2021. Avverso detta ordinanza, ricorre ora per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha pure depositato istanza di liquidazione delle spese sostenute nella fase avviata dalla stessa ricorrente dinanzi al Tribunale di Mantova ex art. 373 c.p.c. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Non mette conto esaminare le doglianze avanzate col ricorso stante la palese inammissibilità dell’impugnazione. Invero, il ricorrente pretende di assoggettare a ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., un provvedimento (ordinanza N. 28003/21R.G. collegiale ex art. 669-terdeciesc.p.c., resa a seguito di ordinanza del g.e. ex art. 591-ter c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis , ossia come modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015) con ogni evidenza privodi definitività e di decisorietà . Invero, per quanto i vizi del subprocedimento liquidatorio riverber i no, di norma, sull’aggiudicazione e, dunque, sul decreto di trasferimento (v. ex multis, Cass. n. 9255/2015), occorre rilevare che , nella specie , l’aggiudicazione è avvenuta dinanzi al professionista delegato, i cui atti, com’è noto, non sono suscettibili di stabilizzazione, non potendo opporsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (v. Cass. n. 12238/2019, in motivazione); ne discende che detti vizi ben possono denunciarsi – si ripete, avuto riguardo alla disciplina vigente ratione temporis –col rimedio di cui all’art. 591-terc.p.c. (se del caso, con l’appendice collegiale da detta disposizione già prevista), ma al solo scopo di superare eventuali “difficoltà”in cui sia incorso il delegatonell’espletamento dell’ufficio, non anche per risolvere, con efficacia di giudicato, veri e propri incidenti di cognizione tra le parti del procedimento, o anche tra gli offerenti (v. ancora Cass. n. 12238/2019, in motivazione). A tal fine, infatti,occorre denunciare i pretesi vizi del subprocedimento con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso il primo atto successivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ossia di regola contro il decreto di trasferimento, ma in via derivata, in quanto – come già anticipato – detti vizi sono idonei (in ipotesi) ad inficiarne la legittimità. Proprio per tale ragione, dunque, è stato convincentemente affermato che “L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 N. 28003/21R.G. ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchénon è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.” (così la già citata Cass. n. 12238/2019; conf. Cass. n. 15441/2020). Discende da quanto precede la radicale inammissibilità del ricorso in esame. 2.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.In relazione all’istanza della controricorrente datata 22.2.2023, circa la liquidazione delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., tenutosi dinanzial Tribunale di Mantova, considerato che la stessa è stata ritualmente notificataa controparte (v. Cass.n. 16408/2021), si provvedecome da dispositivo, secondo soccombenza. Infine, in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della controricorrente in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15% ed accessori di legge; condanna altresì la ricorrente, in relazione al procedimento ex art. 373 c.p.c., al pagamento in favore della stessa N. 28003/21R.G. controricorrente della ulteriore somma di € 4 .000,00 per compensi , oltre rimborso forfetario ut supra, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se