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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33225/2022

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________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 35184 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R14 D514C) rappresentato e difeso, giusta procura allegatain calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D24 G273L) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato (C.F.: non dichiarato) -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Pa- lermon. 938/2019, pubblicata in data 6 maggio 201 9 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 8 udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procurato- re generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoo, in subordine, per il rinvio della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 28048 del 2021 ; in ulteriore subordine e nel merito, per l’accoglimento del ricorso.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso due cartelle di pagamento notificategli dal locale agente della riscossione per il pagamen- to deirispettivi importi di € 546.74,76 e di € 128.378,38, in virtù di crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia a ti- tolo di spese relative ad un processo penale.

L’opposizione è stata integralmente rigettata dal Tribunale di Agrigento.

La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato che il credito suscettibile di essere legittimamente preteso in sede di riscossione dall’ente credito- re è pari ad € 51.737,72, compensando per metà le spese del doppio grado del giudizio di merito e condannando il Nobile al pagamento dell’altra metà.

Ricorre il Nobile, sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato attodi costituzione in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ altr o ente in- timato.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza (rinviata a nuovo ruolo alla data odierna con ordinanza interlocutoria in data 14 aprile 2022).

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 8

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione a ll’ art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.».

Ilricorrente contesta il capo del la decisione impugnata avente ad oggetto la regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Si premette che il giudice di appello haparzialmente riformato la sentenza di primo grado, con la quale era stata integral- mente rigettata l’opposizione proposta dal Nobile, giungendo ad una sostanziale dichiarazione di parziale inefficacia dell’intimazione contenuta nella cartella di pagamento oppo- sta: ha infatti accertato la sussistenza del diritto dell’ente cre- ditore di procedere ad esecuzione forzata per € 51.737,72, a fronte di due intimazioni di pagamento per importi (notevol- mente) superiori.

In conseguenza della riforma della decisione del tribunale, la corte di appello ha quindi proceduto ad una nuova liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio, sulla base del com- plessivo esito finale della controversia.

In proposito, ha espressamente affermato che l’opponente aveva proposto numerosi motivi di opposizione, tanto di carattere formale che sostanziale (erano cioè stati proposti sia motivi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che motivi di opposi- zione agli atti esecutiviai sensi dell’art. 617 c.p.c.: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), rilevando che i diversi motivi di opposizione erano in definitiva risultati tutti infondati e/o inammissibili, ad eccezione di uno di essi (e cioè quello relati- vo alla insussistenza della responsabilità solidale dell’intimato per l’intero importo delle spese di giustizia del processo pena- le in cui era stato condannato unitamente ad altri imputati), peraltroaccolto solo parzialmente (essendo stato riconosciuto il diritto dell’amministrazione di procedere ad esecuzione for- zata, sebbene nei limiti della quota delle spese di giustizia Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 8 gravante sull’opponente): di conseguenza, lo ha ritenuto soc- combente in misura prevalente, condannandolo a pagare la metà delle spese del giudizio. 1.1 Il ricorrente afferma , in primo luogo, di avere in realtà proposto avverso la decisione di primo grado – che aveva in- tegralmente rigettato tutti i motivi della sua originaria opposi- zione– un unico motivo di appello, avente ad oggetto esclusi- vamente la questione della propria responsabilità solidale; so- stiene che, poiché il gravame era stato integralmente accolto, egli doveva ritenersi integralmente vittorioso.

Sotto tale profilo, il ricorso non coglie la effettiva ratio deci- dendidella decisione impugnata, ancor prima di essere mani- festamente infondato in diritto.

La corte di appello, ai fini della regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, a seguito della parziale riforma della decisione di primo grado, infatti,ha correttamente preso in considerazione l’esito complessivo del processo (rilevando in proposito,come già chiarito, che i numerosi motivi di oppo- sizione originariamente proposti erano stati tutti rigettati, ad eccezione di quello oggetto dell’appello, parzialmente accolto), non solo quello del giudizio di gravame, in conform ità all’indirizzo costante di questa Corte (cfr., ex multis: Cass., Sez. 6- L , Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014 , Rv. 629993 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016 , Rv. 639931 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 , Rv. 648466 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 27056 del 06/ 10/2021 , Rv. 662442 –01). 1.2Aggiunge peraltro il ricorrente che, anche a voler prende- re in considerazione gli altri motivi dell’originaria opposizione, doveva ritenersi che la sua domanda era stata in realtà par- zialmente accolta e, di conseguenza, egli non poteva essere condannato al pagamento delle spese di lite, neppure in parte, potendo tali spese essere al più compensate.

Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 8 Sotto questo profilo, il ricorso risulta inammissibile, in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.: il che risulta dirimente ed induce il Collegio giudicante a superare, re melius perpensa, quanto opinato nell’ordinanza interlocutoria del 14 aprile 2022 e ad escludere, in concreto ed ai fini della presente decisione, la rilevanza del- la questione tuttora all’esame delle Sezioni Unite, relativa alla possibilità di operare una compensazione parziale ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., e condannare al pagamento di una quota delle spese del giudizio la parte attrice, ove l’unica domanda di questa sia accolta solo in minima parte.

Nel ricorso, infatti, non viene adeguatamente precisato il con- tenuto dell’originaria opposizione proposta dal Nobile e, se- gnatamente, non è richiamato il contenuto dei “numerosi” motivi di opposizione, da quest’ultimo avanzati sia ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che –come espressamente affermato dalla corte di appello – erano stati tutti rigettati e/o dichiarati inammissibili in primo grado, né vi è alcun richiamo alle ragioni della statuizione di rigetto degli stessida parte del tribunale.

Orbene, va in proposito ribadito che il requisito della esposi- zionesommaria dei fatti , prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., costituisce uno specifico requisito di contenuto-forma del ri- corso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garan- tire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controver- sia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugna- ta (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 d el 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 16103 Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 8 del02/08/2016, Rv. 641493 - 01 ).

La prescrizione del requisi- to in questione non risponde ad un’esigenza di mero formali- smo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e com- pleta deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che per- metta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o partico- lareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle dedu- zioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello ed infine del tenore della sentenza impugnata.

È evidente che il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo, il che impedisce di acce- dere al merito dello stesso.

È in effettiappena il caso di rilevare, ancora una volta, che la decisione impugnata, con riguardo alla regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito, si fonda sul ri- lievo che il Nobile aveva proposto una serie numerosa di mo- tivi di opposizione (all’esecuzione e agli atti esecutivi), tutti ri- gettati e/o dichiarati inammissibili, ad eccezione di uno, par- zialmente accolto.

È opportuno, altresì, aggiungere che la proposizione di una opposizione esecutiva di merito, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero di rito, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sulla base di una Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 8 pluralità di motivi diversi, non costituisce domanda unica, trattandosi invece di una pluralità di distinte ed autonome domande (come dimostra, del resto, il fatto che, in caso di decisione contestuale di una opposizione all’esecuzione e di una opposizione agli atti esecutivi, i mezzi di impugnazione della relativa sentenza sono diversi e che, anche in caso di proposizione di un’unica tipologia di opposizione, fondata su motivi diversi, ognuno di tali motivi costituisce, di regola,una autonoma domanda, di cui non è consentitoil mutamento, co- sì come è inammissibile la proposizione di nuovi motivi di op- posizione in corso di causa: cfr., in proposito, ex multis : Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761del 07/08/2013, Rv. 627504 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 16541 del 28/07/2011 , Rv. 618875 –01 Sez.

U , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 , Rv. 662368 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 92 26 del 22/03/2022 , Rv. 664260 –01).

L’omesso richiamo, nel ricorso, al contenuto dell’atto introdut- tivo del giudizio, all’oggetto dei vari motivi posti a base dell’opposizione e alle ragioni del loro mancato accoglimento in primo grado determina pertanto, altresì, un insanabile di- fetto di specificità del ricorso stesso, anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non consente alla Corte di valutare la fondatezza delle censure formulate con riguardo alla reciproca soccombenza delle parti in relazione alla plurali- tà delle domande in concreto formulate(oltre ad escludere – come è opportuno ribadire – che possa avere un concreto ri- lievo nel presente giudizio la questione relativa alla possibilità della condanna al parziale pagamento delle spese processuali dell’attore la cui unica domanda sia solo parzialmente accol- ta). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 8 Nulla è a dirsi per le spese del giudizio di cassazione, dal mo- mento che gli intimati non hanno svolto in concreto alcuna at- tività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 35184 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R14 D514C) rappresentato e difeso, giusta procura allegatain calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D24 G273L) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato (C.F.: non dichiarato) -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Pa- lermon. 938/2019, pubblicata in data 6 maggio 201 9 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 8 udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procurato- re generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoo, in subordine, per il rinvio della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 28048 del 2021 ; in ulteriore subordine e nel merito, per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso due cartelle di pagamento notificategli dal locale agente della riscossione per il pagamen- to deirispettivi importi di € 546.74,76 e di € 128.378,38, in virtù di crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia a ti- tolo di spese relative ad un processo penale. L’opposizione è stata integralmente rigettata dal Tribunale di Agrigento. La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato che il credito suscettibile di essere legittimamente preteso in sede di riscossione dall’ente credito- re è pari ad € 51.737,72, compensando per metà le spese del doppio grado del giudizio di merito e condannando il Nobile al pagamento dell’altra metà. Ricorre il Nobile, sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato attodi costituzione in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ altr o ente in- timato. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza (rinviata a nuovo ruolo alla data odierna con ordinanza interlocutoria in data 14 aprile 2022). Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 8 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione a ll’ art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.». Ilricorrente contesta il capo del la decisione impugnata avente ad oggetto la regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito. Si premette che il giudice di appello haparzialmente riformato la sentenza di primo grado, con la quale era stata integral- mente rigettata l’opposizione proposta dal Nobile, giungendo ad una sostanziale dichiarazione di parziale inefficacia dell’intimazione contenuta nella cartella di pagamento oppo- sta: ha infatti accertato la sussistenza del diritto dell’ente cre- ditore di procedere ad esecuzione forzata per € 51.737,72, a fronte di due intimazioni di pagamento per importi (notevol- mente) superiori. In conseguenza della riforma della decisione del tribunale, la corte di appello ha quindi proceduto ad una nuova liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio, sulla base del com- plessivo esito finale della controversia. In proposito, ha espressamente affermato che l’opponente aveva proposto numerosi motivi di opposizione, tanto di carattere formale che sostanziale (erano cioè stati proposti sia motivi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che motivi di opposi- zione agli atti esecutiviai sensi dell’art. 617 c.p.c.: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), rilevando che i diversi motivi di opposizione erano in definitiva risultati tutti infondati e/o inammissibili, ad eccezione di uno di essi (e cioè quello relati- vo alla insussistenza della responsabilità solidale dell’intimato per l’intero importo delle spese di giustizia del processo pena- le in cui era stato condannato unitamente ad altri imputati), peraltroaccolto solo parzialmente (essendo stato riconosciuto il diritto dell’amministrazione di procedere ad esecuzione for- zata, sebbene nei limiti della quota delle spese di giustizia Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 8 gravante sull’opponente): di conseguenza, lo ha ritenuto soc- combente in misura prevalente, condannandolo a pagare la metà delle spese del giudizio. 1.1 Il ricorrente afferma , in primo luogo, di avere in realtà proposto avverso la decisione di primo grado – che aveva in- tegralmente rigettato tutti i motivi della sua originaria opposi- zione– un unico motivo di appello, avente ad oggetto esclusi- vamente la questione della propria responsabilità solidale; so- stiene che, poiché il gravame era stato integralmente accolto, egli doveva ritenersi integralmente vittorioso. Sotto tale profilo, il ricorso non coglie la effettiva ratio deci- dendidella decisione impugnata, ancor prima di essere mani- festamente infondato in diritto. La corte di appello, ai fini della regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, a seguito della parziale riforma della decisione di primo grado, infatti,ha correttamente preso in considerazione l’esito complessivo del processo (rilevando in proposito,come già chiarito, che i numerosi motivi di oppo- sizione originariamente proposti erano stati tutti rigettati, ad eccezione di quello oggetto dell’appello, parzialmente accolto), non solo quello del giudizio di gravame, in conform ità all’indirizzo costante di questa Corte (cfr., ex multis: Cass., Sez. 6- L , Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014 , Rv. 629993 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016 , Rv. 639931 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 , Rv. 648466 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 27056 del 06/ 10/2021 , Rv. 662442 –01). 1.2Aggiunge peraltro il ricorrente che, anche a voler prende- re in considerazione gli altri motivi dell’originaria opposizione, doveva ritenersi che la sua domanda era stata in realtà par- zialmente accolta e, di conseguenza, egli non poteva essere condannato al pagamento delle spese di lite, neppure in parte, potendo tali spese essere al più compensate. Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 8 Sotto questo profilo, il ricorso risulta inammissibile, in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.: il che risulta dirimente ed induce il Collegio giudicante a superare, re melius perpensa, quanto opinato nell’ordinanza interlocutoria del 14 aprile 2022 e ad escludere, in concreto ed ai fini della presente decisione, la rilevanza del- la questione tuttora all’esame delle Sezioni Unite, relativa alla possibilità di operare una compensazione parziale ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., e condannare al pagamento di una quota delle spese del giudizio la parte attrice, ove l’unica domanda di questa sia accolta solo in minima parte. Nel ricorso, infatti, non viene adeguatamente precisato il con- tenuto dell’originaria opposizione proposta dal Nobile e, se- gnatamente, non è richiamato il contenuto dei “numerosi” motivi di opposizione, da quest’ultimo avanzati sia ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che –come espressamente affermato dalla corte di appello – erano stati tutti rigettati e/o dichiarati inammissibili in primo grado, né vi è alcun richiamo alle ragioni della statuizione di rigetto degli stessida parte del tribunale. Orbene, va in proposito ribadito che il requisito della esposi- zionesommaria dei fatti , prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., costituisce uno specifico requisito di contenuto-forma del ri- corso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garan- tire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controver- sia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugna- ta (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 d el 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 16103 Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 8 del02/08/2016, Rv. 641493 - 01 ). La prescrizione del requisi- to in questione non risponde ad un’esigenza di mero formali- smo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e com- pleta deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che per- metta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenza n. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o partico- lareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle dedu- zioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello ed infine del tenore della sentenza impugnata. È evidente che il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo, il che impedisce di acce- dere al merito dello stesso. È in effettiappena il caso di rilevare, ancora una volta, che la decisione impugnata, con riguardo alla regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito, si fonda sul ri- lievo che il Nobile aveva proposto una serie numerosa di mo- tivi di opposizione (all’esecuzione e agli atti esecutivi), tutti ri- gettati e/o dichiarati inammissibili, ad eccezione di uno, par- zialmente accolto. È opportuno, altresì, aggiungere che la proposizione di una opposizione esecutiva di merito, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero di rito, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sulla base di una Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 8 pluralità di motivi diversi, non costituisce domanda unica, trattandosi invece di una pluralità di distinte ed autonome domande (come dimostra, del resto, il fatto che, in caso di decisione contestuale di una opposizione all’esecuzione e di una opposizione agli atti esecutivi, i mezzi di impugnazione della relativa sentenza sono diversi e che, anche in caso di proposizione di un’unica tipologia di opposizione, fondata su motivi diversi, ognuno di tali motivi costituisce, di regola,una autonoma domanda, di cui non è consentitoil mutamento, co- sì come è inammissibile la proposizione di nuovi motivi di op- posizione in corso di causa: cfr., in proposito, ex multis : Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761del 07/08/2013, Rv. 627504 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 16541 del 28/07/2011 , Rv. 618875 –01 Sez. U , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 , Rv. 662368 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 92 26 del 22/03/2022 , Rv. 664260 –01). L’omesso richiamo, nel ricorso, al contenuto dell’atto introdut- tivo del giudizio, all’oggetto dei vari motivi posti a base dell’opposizione e alle ragioni del loro mancato accoglimento in primo grado determina pertanto, altresì, un insanabile di- fetto di specificità del ricorso stesso, anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non consente alla Corte di valutare la fondatezza delle censure formulate con riguardo alla reciproca soccombenza delle parti in relazione alla plurali- tà delle domande in concreto formulate(oltre ad escludere – come è opportuno ribadire – che possa avere un concreto ri- lievo nel presente giudizio la questione relativa alla possibilità della condanna al parziale pagamento delle spese processuali dell’attore la cui unica domanda sia solo parzialmente accol- ta). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 35184/2019–Sez. 3 - U d. 18 ottobre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 8 Nulla è a dirsi per le spese del giudizio di cassazione, dal mo- mento che gli intimati non hanno svolto in concreto alcuna at- tività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se d
Sentenza Cassazione n. 33225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris