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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 2001

Cassazione n. 23106/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha rideterminato in mitius la pena irrogato per il reato di porto di oggetto atto a offendere (capo 2 della rubrica) e ne ha confermato nel resto la condanna, segnatamente anche per il reato di cui agli artt. art. 455 cod. pen. (capo 1); ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che, in relazione al delitto di cui al capo 1., deduce la violazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione circa la sussistenza di un falso inoffensivo - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità in quanto la Corte di merito, con motivazione congrua e conforme al diritto, ha disatteso il gravame evidenziando come il titolare dell'esercizio ove l'imputato ha speso i biglietti di banca de quibus abbia riscontrato la falsità della banconota da 50 euro solo con un apparecchio rilevatore, valorizzando anche alle modalità e circostanze del caso di specie (cfr.Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 - 01); tale iter non può essere utilmente censurato prospettando, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio e un richiamo parcellizzato degli elementi in atti) una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) né per il tramite dell'assertiva doglianza relativa al mancato espletamento di un accertamento tecnico sulla falsità delle banconote nel corso del giudizio abbreviato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha rideterminato in mitius la pena irrogato per il reato di porto di oggetto atto a offendere (capo 2 della rubrica) e ne ha confermato nel resto la condanna, segnatamente anche per il reato di cui agli artt. art. 455 cod. pen. (capo 1); ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che, in relazione al delitto di cui al capo 1., deduce la violazione dell'art. 49, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione circa la sussistenza di un falso inoffensivo - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità in quanto la Corte di merito, con motivazione congrua e conforme al diritto, ha disatteso il gravame evidenziando come il titolare dell'esercizio ove l'imputato ha speso i biglietti di banca de quibus abbia riscontrato la falsità della banconota da 50 euro solo con un apparecchio rilevatore, valorizzando anche alle modalità e circostanze del caso di specie (cfr.Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 - 01); tale iter non può essere utilmente censurato prospettando, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio e un richiamo parcellizzato degli elementi in atti) una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) né per il tramite dell'assertiva doglianza relativa al mancato espletamento di un accertamento tecnico sulla falsità delle banconote nel corso del giudizio abbreviato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
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