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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14165/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino conferamava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di truffa, per avere indotto in errore [OSCURATO:PERSONA], facendosi cambiare banconote rivelatidi fac-simile con banconote autentiche. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello aveva ritenuto l'imputata concorrente nel reato di truffa commesso dal figlio, quando in realtà la stessa non aveva avuto alcun ruolo attivo, se non quello dikuler accompagnato il figlio in auto, come dichiarato anche dalla persona offesa: pertanto, la motivazione della sentenza impugnata secondo cui Losacco avrebbe percepito la presenza della Jankovic come immanente all'azione materialmente condotta dal figlio era una forzatura dei fatti realmente accaduti

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore, premesso che era provato che l'imputato aveva consegnato alla persona offesa banconote sulle quali era scritto con caratteri piuttosto grandi la dicitura "facsimile", osserva che l'artificio era talmente grossolano da non poter essere considerato idoneo al raggiungimento dell'induzione in errore della vittima, per cui il reato era insussistente; su tale aspetto, la Corte di appello non aveva motivato, errando nell'applicazione dell'art. 640 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I motivi di ricorso non si confrontano con la parte della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha evidenziato che Losacco si è deciso a cambiare le banconote di fronte all'insistenza e al modo di fare degli imputati e del conseguente timore che aveva cominciato a nutrire, e che quando aveva acconsentito alla richiesta di cambiare C 5.000,00, gli era stata consegnata una busta, contenente alcune mazzette di C 500,00 tenute insieme da una fascetta che occultava la scritta fac-simile, di cui si era accorto solo una volta rientrato in ufficio, in quanto non aveva potuto farla nel piazzale dell'area di servizio, pieno di persone.

Losacco ha anche riferito della presenza della Jankovic, non rimasta nella autovettura come sostenuto in ricorso, ma sempre dietro al figlio nel momento del cambio della banconote, aggiungendo che la Jankovic aveva preso parte insieme a Stojkov ad un primo cambio di banconote (regolare) finalizzato a J-\‘ guadagnarsi la fiducia di Losacco in modo da potergli chiedere di effettuare una nuova operazione di cambio.

I motivi di ricorso, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, sono pertanto da ritenersi inammissibili per genericità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] do Mantqvfflio , \I DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino conferamava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di truffa, per avere indotto in errore [OSCURATO:PERSONA], facendosi cambiare banconote rivelatidi fac-simile con banconote autentiche. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello aveva ritenuto l'imputata concorrente nel reato di truffa commesso dal figlio, quando in realtà la stessa non aveva avuto alcun ruolo attivo, se non quello dikuler accompagnato il figlio in auto, come dichiarato anche dalla persona offesa: pertanto, la motivazione della sentenza impugnata secondo cui Losacco avrebbe percepito la presenza della Jankovic come immanente all'azione materialmente condotta dal figlio era una forzatura dei fatti realmente accaduti 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore, premesso che era provato che l'imputato aveva consegnato alla persona offesa banconote sulle quali era scritto con caratteri piuttosto grandi la dicitura "facsimile", osserva che l'artificio era talmente grossolano da non poter essere considerato idoneo al raggiungimento dell'induzione in errore della vittima, per cui il reato era insussistente; su tale aspetto, la Corte di appello non aveva motivato, errando nell'applicazione dell'art. 640 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I motivi di ricorso non si confrontano con la parte della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha evidenziato che Losacco si è deciso a cambiare le banconote di fronte all'insistenza e al modo di fare degli imputati e del conseguente timore che aveva cominciato a nutrire, e che quando aveva acconsentito alla richiesta di cambiare C 5.000,00, gli era stata consegnata una busta, contenente alcune mazzette di C 500,00 tenute insieme da una fascetta che occultava la scritta fac-simile, di cui si era accorto solo una volta rientrato in ufficio, in quanto non aveva potuto farla nel piazzale dell'area di servizio, pieno di persone. Losacco ha anche riferito della presenza della Jankovic, non rimasta nella autovettura come sostenuto in ricorso, ma sempre dietro al figlio nel momento del cambio della banconote, aggiungendo che la Jankovic aveva preso parte insieme a Stojkov ad un primo cambio di banconote (regolare) finalizzato a J-\‘ guadagnarsi la fiducia di Losacco in modo da potergli chiedere di effettuare una nuova operazione di cambio. I motivi di ricorso, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, sono pertanto da ritenersi inammissibili per genericità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] do Mantqvfflio , \I DEPOSIT
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