CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30582/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n.188/RG 405 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità e reiterazione dei medesimi argomenti già esaminati con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata. I giudici del gravame con motivazione coerente, con cui la ricorrente non si misura, hanno dato conto dell'irrilevanza della mancata indicazione dell'orario specifico di rientro proprio in ragione dell'essere l'autorizzazione a recarsi presso il SERD molto precisa su tempi e tragitto, anche alla luce dell'essere stata trovata [OSCURATO:PERSONA] in una piazza estranea al percorso e di avere commesso altre due violazioni delle prescrizioni pochi giorni prima (pag. 2). Altrettanto generico è il motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio visti gli argomenti di cui a pag. 2 e non risultando che il motivo sulla recidiva fosse stato posto con l'atto di appello. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dich P.Q.M7T 3.Rro i