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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06580/2023

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do nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

5. Con ordinanza interlocutoria assunta all'esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2022 questa Corte, rilevato che il giudizio era stato originariamente introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), i quali non risultavano invece avere interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano ed evidenziato che non emergeva agii atti né che tali attori originari fossero stati evocati nel giudizio d'appello, né che nei confronti dei medesimi fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ha sollevato d'ufficio la questione preliminare della R.G. 28835/2017 Pagina nr. 5 d 12 nullità del giudizio d'appello per mancata integrazione del contraddittorio.

Conseguentemente, applicato il disposto di cui all'art. 384, terzo comma, c.p.c., ha assegnato alle parti ed al Pubblico Ministero termine di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservando all'esito la decisione.

6. Nei termini assegnati ricorrenti e controricorrenti hanno provveduto al deposito di memorie di osservazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a sei motivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 344, 100, 75, terzo comma, c.p.c. nonché 2697 c.c.

Il ricorso censura la decisione impugnata sia nella parte in cui essa ha ritenuto ammissibile l'intervento dei condomini nel giudizio di appello sia nella parte in cui ha disatteso le specifiche contestazioni concernenti la veste di condomini di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al primo profilo, il ricorso, invocando precedenti di questa Corte, argomenta che, concernendo la controversia il mero godimento delle cose comuni e non profili incidenti sui diritti dei singoli condomini, unico soggetto legittimato a resistere in giudizio era il Condominio, e non i singoli condomini, il cui intervento dovrebbe quindi ritenersi inammissibile.

Quanto al secondo profilo, il ricorso si duole della erronea inversione degli oneri probatori che sarebbe stata affermata dalla Corte territoriale nel momento in cui ha affermato che erano gli appellanti a dover provare l'assenza della veste di condomini dei tre e..5L R.G. 28835/2017 - Pagina nr, 6 di 12 intervenuti e non -come invece è da ritenersi corretto- che erano gli intervenuti a dover provare, a fronte delle contestazioni ex adverso, la propria veste di condomini.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 345 c.p.c. e 2377 c.c. in relazione al rigetto della domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Si duole il ricorso del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto non rilevabile d'ufficio -bensì soggetta ad eccezione di parte, e quindi a preclusione processuale- la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Nel merito, poi, il ricorso, procedendo ad una comparazione delle due delibere, viene a dedurre nuovamente che la delibera del 12 febbraio 2014 ha revocato la precedente delibera oggetto dell'impugnazione.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1137, secondo comma, c.c., in relazione agli artt. 5 e 21 del regolamento condominiale contrattuale.

Il motivo di ricorso critica la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto di escludere la natura di innovazioni, o quantomeno di modifiche, degli interventi previsti nei lavori oggetto dell'offerta della [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, della delibera impugnata.

Dalla qualificazione degli interventi quantomeno come modifiche -se non innovazioni- il ricorso desume la necessità che la delibera impugnata venisse adottata con le maggioranze qualificate contemplate dal regolamento condominiale, nella specie non raggiunte.

R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 7 ck 12

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1108, terzo comma e 1139 c.c.

Lamenta il ricorso che la Corte territoriale non abbia valorizzato la documentazione allegata alle proposte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da cui si dovrebbe evincere che la suddetta società veniva a collegare l'esecuzione dei lavori all'attribuzione della proprietà di una parte del cortile comune.

Tale attribuzione, argomenta il ricorso, avrebbe dovuto essere deliberata dai condomini all'unanimità, da ciò derivando la violazione degli artt. 1108 e 1139 c.c., ritenuta erroneamente insussistente dalla Corte territoriale.

Il ricorso contesta, ulteriormente, il carattere gratuito degli interventi offerti dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in quanto gli stessi sarebbero stati in realtà mirati a demolire alcune strutture del [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO, in modo da elidere !a violazione delle distanze legali provocata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. mediante la realizzazione di un edificio su terreno antistante.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1135, n. 4, c.c.

Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia escluso la violazione dell'art. 1135, n. 4, c.c. in relazione alla decisione, adottata nella delibera impugnata, di rimettere ad una commissione di condomini il compito di redigere il documento relativo all'intesa con [OSCURATO:SOCIETA].

Tale decisione, argomenta il ricorso, avrebbe invece privato l'assemblea condominiale del proprio potere di deliberare sul contenuto del contratto. (Q R.G. 28835/2017 Pagina nr. 8 ch 12 Il motivo di ricorso, poi, evidenzia che l'effettivo contenuto di tale intesa si sarebbe in seguito rivelato difforme rispetto a quanto prospettato nell'assemblea condominiale, al punto da indurre l'amministratore a non procedere alla sottoscrizione della bozza predisposta dalla commissione di condomini.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1117-ter c.c.

Si duole il ricorso del fatto che la Corte territoriale abbia escluso che il contenuto della delibera venisse a determinare un mutamento della destinazione d'uso di parti comuni condominiali.

In senso contrario il ricorso deduce che dalla bozza di accordo successivamente trasmessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era possibile desumere che l'esecuzione delle opere ivi previste avrebbe determinato una modifica della destinazione d'uso di parti comuni condominiali, da ciò derivando che l'assemblea era stata convocata con modalità non rispettose del disposto dell'art. 1117-ter c.c.

2. Ritiene questa Corte di esaminare preliminarmente il profilo rilevato d'ufficio nella propria ordinanza interlocutoria, presentando il medesimo carattere assorbente.

Come già evidenziato nell'ordinanza testé richiamata, il presente giudizio è stato introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), i quali non hanno invece interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano.

Parimenti, non emerge né che tali attori originari siano stati evocati nel giudizio d'appello, né che nei confronti dei medesimi sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio; qg R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 9 di 12 Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 - Rv. 653392 - 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017 - Rv. 646163 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010 - Rv. 611192 - 01).

Nella specifica materia dell'impugnazione delle delibere assembleari, questa Corte ha in passato affermato, in aderenza all'orientamento assolutamente prevalente della dottrina, che in tema di condominio, sebbene la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare competa individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno possa esercitare l'azione verso il condominio rappresentato R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 10 di 12 dall'amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri, tuttavia se la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13331 del 06/10/2000 - Rv. 540848 - 01).

Più di recente il principio è stato confermato da questa Corte con ben due pronunce.

In entrambe (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017 - Rv. 645558 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016 - Rv. 639108 - 01) è stato affermato che l'impugnativa di una delibera assembleare proposta da una pluralità di condomini determina una situazione di litisconsorzio processuale tra gli stessi, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice di secondo grado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile.

Tale approdo non può neppure ritenersi in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, come invece sostengono i controricorrenti nella propria memoria di osservazioni ex art. 384 c.p.c.

Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamare quanto da questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010 - Rv. 613660 - 01) già da tempo chiarito, e cioè: che "la durata ragionevole del processo, così come prevista e tutelata dall'art. 111 Cost., a seguito R.G. 28835/2017 - Pagina /v. 11 di 12 dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 5, non può prescindere dalla sussistenza del giusto processo"; che "la valutazione della sussistenza dei requisiti di ragionevole durata del processo presuppon[e] che il processo sia un processo giusto"; che "il principio della durata ragionevole del processo non esclude affatto, sussistendo le ipotesi e i presupposti (...), l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio in ossequio al giusto processo"; che "detta integrazione di per sé non può comunque configurare causa di durata irragionevole del processo stesso."

4. Alla stregua dei richiamati principi, non avendo la Corte di Appello di Milano ordinato, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, pur non essendo appellanti, erano stati parte nel giudizio di primo grado, la sentenza impugnata risulta nulla e va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio.

5. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Con ordinanza interlocutoria assunta all'esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2022 questa Corte, rilevato che il giudizio era stato originariamente introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), i quali non risultavano invece avere interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano ed evidenziato che non emergeva agii atti né che tali attori originari fossero stati evocati nel giudizio d'appello, né che nei confronti dei medesimi fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ha sollevato d'ufficio la questione preliminare della R.G. 28835/2017 Pagina nr. 5 d 12 nullità del giudizio d'appello per mancata integrazione del contraddittorio. Conseguentemente, applicato il disposto di cui all'art. 384, terzo comma, c.p.c., ha assegnato alle parti ed al Pubblico Ministero termine di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservando all'esito la decisione. 6. Nei termini assegnati ricorrenti e controricorrenti hanno provveduto al deposito di memorie di osservazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sei motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 344, 100, 75, terzo comma, c.p.c. nonché 2697 c.c. Il ricorso censura la decisione impugnata sia nella parte in cui essa ha ritenuto ammissibile l'intervento dei condomini nel giudizio di appello sia nella parte in cui ha disatteso le specifiche contestazioni concernenti la veste di condomini di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo profilo, il ricorso, invocando precedenti di questa Corte, argomenta che, concernendo la controversia il mero godimento delle cose comuni e non profili incidenti sui diritti dei singoli condomini, unico soggetto legittimato a resistere in giudizio era il Condominio, e non i singoli condomini, il cui intervento dovrebbe quindi ritenersi inammissibile. Quanto al secondo profilo, il ricorso si duole della erronea inversione degli oneri probatori che sarebbe stata affermata dalla Corte territoriale nel momento in cui ha affermato che erano gli appellanti a dover provare l'assenza della veste di condomini dei tre e..5L R.G. 28835/2017 - Pagina nr, 6 di 12 intervenuti e non -come invece è da ritenersi corretto- che erano gli intervenuti a dover provare, a fronte delle contestazioni ex adverso, la propria veste di condomini. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 345 c.p.c. e 2377 c.c. in relazione al rigetto della domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Si duole il ricorso del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto non rilevabile d'ufficio -bensì soggetta ad eccezione di parte, e quindi a preclusione processuale- la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nel merito, poi, il ricorso, procedendo ad una comparazione delle due delibere, viene a dedurre nuovamente che la delibera del 12 febbraio 2014 ha revocato la precedente delibera oggetto dell'impugnazione. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1137, secondo comma, c.c., in relazione agli artt. 5 e 21 del regolamento condominiale contrattuale. Il motivo di ricorso critica la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto di escludere la natura di innovazioni, o quantomeno di modifiche, degli interventi previsti nei lavori oggetto dell'offerta della [OSCURATO:SOCIETA]. e, conseguentemente, della delibera impugnata. Dalla qualificazione degli interventi quantomeno come modifiche -se non innovazioni- il ricorso desume la necessità che la delibera impugnata venisse adottata con le maggioranze qualificate contemplate dal regolamento condominiale, nella specie non raggiunte. R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 7 ck 12 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1108, terzo comma e 1139 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale non abbia valorizzato la documentazione allegata alle proposte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da cui si dovrebbe evincere che la suddetta società veniva a collegare l'esecuzione dei lavori all'attribuzione della proprietà di una parte del cortile comune. Tale attribuzione, argomenta il ricorso, avrebbe dovuto essere deliberata dai condomini all'unanimità, da ciò derivando la violazione degli artt. 1108 e 1139 c.c., ritenuta erroneamente insussistente dalla Corte territoriale. Il ricorso contesta, ulteriormente, il carattere gratuito degli interventi offerti dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in quanto gli stessi sarebbero stati in realtà mirati a demolire alcune strutture del [OSCURATO:PERSONA], N. 17/19, MILANO, in modo da elidere !a violazione delle distanze legali provocata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. mediante la realizzazione di un edificio su terreno antistante. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1135, n. 4, c.c. Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia escluso la violazione dell'art. 1135, n. 4, c.c. in relazione alla decisione, adottata nella delibera impugnata, di rimettere ad una commissione di condomini il compito di redigere il documento relativo all'intesa con [OSCURATO:SOCIETA]. Tale decisione, argomenta il ricorso, avrebbe invece privato l'assemblea condominiale del proprio potere di deliberare sul contenuto del contratto. (Q R.G. 28835/2017 Pagina nr. 8 ch 12 Il motivo di ricorso, poi, evidenzia che l'effettivo contenuto di tale intesa si sarebbe in seguito rivelato difforme rispetto a quanto prospettato nell'assemblea condominiale, al punto da indurre l'amministratore a non procedere alla sottoscrizione della bozza predisposta dalla commissione di condomini. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1117-ter c.c. Si duole il ricorso del fatto che la Corte territoriale abbia escluso che il contenuto della delibera venisse a determinare un mutamento della destinazione d'uso di parti comuni condominiali. In senso contrario il ricorso deduce che dalla bozza di accordo successivamente trasmessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era possibile desumere che l'esecuzione delle opere ivi previste avrebbe determinato una modifica della destinazione d'uso di parti comuni condominiali, da ciò derivando che l'assemblea era stata convocata con modalità non rispettose del disposto dell'art. 1117-ter c.c. 2. Ritiene questa Corte di esaminare preliminarmente il profilo rilevato d'ufficio nella propria ordinanza interlocutoria, presentando il medesimo carattere assorbente. Come già evidenziato nell'ordinanza testé richiamata, il presente giudizio è stato introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), i quali non hanno invece interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano. Parimenti, non emerge né che tali attori originari siano stati evocati nel giudizio d'appello, né che nei confronti dei medesimi sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio; qg R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 9 di 12 Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 - Rv. 653392 - 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017 - Rv. 646163 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010 - Rv. 611192 - 01). Nella specifica materia dell'impugnazione delle delibere assembleari, questa Corte ha in passato affermato, in aderenza all'orientamento assolutamente prevalente della dottrina, che in tema di condominio, sebbene la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare competa individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno possa esercitare l'azione verso il condominio rappresentato R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 10 di 12 dall'amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri, tuttavia se la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13331 del 06/10/2000 - Rv. 540848 - 01). Più di recente il principio è stato confermato da questa Corte con ben due pronunce. In entrambe (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017 - Rv. 645558 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016 - Rv. 639108 - 01) è stato affermato che l'impugnativa di una delibera assembleare proposta da una pluralità di condomini determina una situazione di litisconsorzio processuale tra gli stessi, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice di secondo grado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile. Tale approdo non può neppure ritenersi in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, come invece sostengono i controricorrenti nella propria memoria di osservazioni ex art. 384 c.p.c. Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamare quanto da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010 - Rv. 613660 - 01) già da tempo chiarito, e cioè: che "la durata ragionevole del processo, così come prevista e tutelata dall'art. 111 Cost., a seguito R.G. 28835/2017 - Pagina /v. 11 di 12 dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 5, non può prescindere dalla sussistenza del giusto processo"; che "la valutazione della sussistenza dei requisiti di ragionevole durata del processo presuppon[e] che il processo sia un processo giusto"; che "il principio della durata ragionevole del processo non esclude affatto, sussistendo le ipotesi e i presupposti (...), l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio in ossequio al giusto processo"; che "detta integrazione di per sé non può comunque configurare causa di durata irragionevole del processo stesso." 4. Alla stregua dei richiamati principi, non avendo la Corte di Appello di Milano ordinato, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, pur non essendo appellanti, erano stati parte nel giudizio di primo grado, la sentenza impugnata risulta nulla e va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio. 5. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La
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