CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l' ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 29.09.2010 in custodia cautelare in carcere, applicata dal Gip del Tribunale di Napoli, per i delitti di cui agli artt. 110,314,479 cod. pen.?73 DPR 309/90 e confermata dal Tribunale del riesame. Successivamente dal 24.10.2011 il Tribunale di Napoli ha sostituito la misura cautelare con quella coercitiva di obbligo e con sentenza del 28.10.2015 ha assolto il ricorrente ai sensi dell'art. 530 comma II cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste per i reati ascrittigli, ad eccezione del reato di cui al capo C3 che riqualificava ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione e 1500,00 euro di multa. La Corte di appello di Napoli1 con sentenza pronunciata il 12.03.2021, a seguito di appello del PM, confermava le statuizioni assolutorie e dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui al capo C3, relativo alla cessione di stupefacenti. La misura cautelare e la contestazione riguardava l'aver, quale agente del commissariato di pubblica sicurezza di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri appartenenti al medesimo Commissariato, in occasione delle operazioni di Polizia che portarono all'arresto, a seguito del rinvenimento di rilevanti somme di denaro e di sostanze stupefacenti, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occultato e trattenuto parte del denaro e della droga rinvenuta all'esito delle perquisizioni, che poi veniva ceduta agli informatori che avevano consentito l'operazione di polizia. 2. L'ordinanza impugnata riferisce che il compendio indiziario, costituito principalmente dai colloqui intercettati tra i detenuti tratti in arresto e dalle conversazioni intercettate a bordo delle auto di servizio utilizzate dagli agenti oltre che da dichiarazioni di altri personaggi implicati nel traffico di sostanze, sebbene non ystato valutato idoneo ad affermare la penale responsabilità del ricorrente, 4 in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha ritenuto che le conversazioni tra i detenuti non fossero attendibili, era tale da integrare un comportamento qualificato da colpa grave, idoneo a inibire la riparazione concorrendo alla formazione dell'errore del giudice della cautela ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto, lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, oltre che travisamento delle fonti di prova Il ricorrente osserva che la Corte distrettuale ha attribuito valore ostativo a circostante di fatto esaminate ed escluse dal giudice di merito e riferite al contenuto di intercettazioni di conversazioni effettuate all'interno dell'auto di servizio a n. 279 del 23.03.2010 e la n. 1455,1456, 1457 del 23.03.2O1; deduce, con riferimento alla prima fonte di prova, che l'interpretazione della Corte non tiene conto che, nella specie, è stato ampiamente provato che gli agenti presenti all'interno dell' autoveicolo di servizio non avevano la disponibilità delle banconote che, insieme agli altri oggetti in sequestro, erano stati consegnatUgià al collega Lattanzi che era tornato in commissariato, come accertato dalla sentenza di primo grado(a fol 116/118 e a fol 10 della sentenza della Corte di appellc Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] della riparazione rivalutato autonomamente gli elementi indiziari, assegnando agli stessi una valenza dimostrativa già esclusa dal giudice dell'assoluzione. Deduceíinoltre, con riferimento alle altre conversazioni esaminate riguardanti le cessioni di stupefacenti agli informatori, che la sentenza del Tribunale aveva riqualificato le condotte addebitate al ricorrente, aventi ad oggetto la cessione di almeno cinque dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( suoi informatori), come ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, in ragione della modestia del quantitativo e della rudinnentalità della condotta, dovendosi comunque dare rilievo al fatto che l'abuso della qualità era finalizzato all'accertamento di traffici illeciti. Contesta quindi la ricostruzione operata dal [OSCURATO:PERSONA] della riparazione che dalla lettura delle conversazioni intercettate deduce un'attività di spaccio riconducibile all'art. 73 comma 1 DPR 309/9,0 e comunque un comportamento gravemente colposo. Lamenta che il giudice della cautela ti ttk4 errato in quanto ha adottato una misura cautelare non proporzionata alla gravità del fatto. Deduce che in ipotesi al [OSCURATO:PERSONA] poteva addebitarsi una colpa lieve che in ogni caso giustificava il riconoscimento di un indennizzo, sia pure ridotto, in considerazione del periodo di custodia cautelare in carcere sofferto per un anno e 29 giorni, con violenta sottrazione agli affetti personali e un impatto negativo sulla realtà familiare ed economica oltre che nell'ambiente sociale. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte / chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Ha presentato conclusioni scritte in replica la difesa del ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso si deve preliminarmente ribadire che vi è totàle autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale evidenzia, infatti, che il giudicato assolutorio non ha accertato, all'esito della „complessa attività istruttoria dibattimentale, che gli agenti,tra cui il ricorrente si g_Tga appropriati di parte degli stupefacenti e del denaro in sequestro, perché le narrazioni dei detentori di tali beni, sia nella parte intercettata sia nella parte oggetto di dichiarazioni a verbale, non ha trovato quel supporto probatorio estrinseco necessario ai fini dell'affermazione della responsabilità, risultando contraddittorie e inattendibili nei loro contenuti. Tuttavia qualifica trzge:t35 il comportamento del ricorrente avemente colposo sulla base dall'esame della conversazione n. 279 del 23.03.2010 friportata a fol 75 dell'ordinanza di custodia cautelare ! laddove l'odierno istante dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] interloquisce con i colleghi Fusco e Petrillo sollecitando" a pigliare una cosa ... un panino"... " sono tutti da 20 euro"; Petrillo si era rifiutato nettamente e aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a sequestrare tutto. Le motivazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). D'altro canto, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, nella sentenza di primo grado a fol 122 si legge che "il dato che si trae dalle intercettazioni correttamente inteso non lascia che qualche sospetto sul conto di una prassi disinvolta e presumibilmente illecita che poteva essere stata adottata dagli operanti o che poteva aver tentato in quell'occasione uno o più dei componenti della squadra di ritorno dall'operazione ma non costituisce la prova del peculato consumato o tentato nella specifica vicenda poiché il mero proposito manifestato da [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi del valore di un panino, anche se metaforicamente inteso, non era attuabile in quel momento perché i tre operanti non disponevano di droga o del denaro sequestrati", ciò in quanto alla luce del percorso logico / motivazionale del giudice di primo grado/doveva ritenersi che il denaro fosse stato stato già consegnato al collega Lattanzi avviatosi in ufficio. Ulteriori argomenti a sostegno della logicità e coerenza delle valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] della riparazione si traggono anche dalla lettura della sentenza assolutoria della Corte di appello i che, a fol 26-27, proprio con riferimento alle frasi riferite ai dialoghi captati nell'auto di servizio in cui il [OSCURATO:PERSONA] invitava i colleghi "a pigliare una cosa... un panino.., due panini", mentre Petrillo esclamava "no sequestra tutto quanto" e Fusco commentava "sono tutti venti euro" e diceva "pensa a camminare," affermava che sono frasi di contenuto certamente sospetto, atteso che [OSCURATO:PERSONA] sollecitava gli altri a prendersi qualcosa, che il Petrillo rappresentava che era meglio lasciare tutto in sequestro ma che comunque, anche a voler escludere che si trattasse di una battuta scherzosa, si trattava di frasi non idonee a provare il fatto che la proposta fosse accettata dai colleghi e che comunque fosse stato compiuto il reato di peculato, anche sotto la forma tentata. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha argomentato anche con riferimento alle conversazioni del 23.03.2010 riferite alle interlocuzioni con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], informatori del ricorrente, in cui si faceva riferimento alla consegna di" un vassoietto di zeppole" ma in realtà si trattava di dosi di cocaina. La condottclillecita ha costituito oggetto dell'imputazione di cui al capo C3 e ha riguardato la cessione di cinque dosi di cocaina ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], qualificata dal Tribunale all'esito del dibattimento come cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90; il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione dalla Corte di Appello con la sentenza divenuta poi irrevocabile. Sul punto il provvedimento impugnato valorizza il linguaggio cifrato e la condotta macroscopicamente imprudente nella misura in cui l'agente di polizia rende gli informatori partecipi dell'operazione antidroga, dei risultati oltre che dei dettagli prima di eseguirla e quindi li retribuisce con merce illecita. La Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. In generale, infatti, le frequentazioni ambigue che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato e dunque di condotte che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren