CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 36849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in data 29 settembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona del 31 marzo 2021 in relazione a plurimi episodi di reato di cui all'art. 629 (consumati e tentati) cod. pen., nonché 648 cod. pen. e altri. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, nel quale si deduce la violazione di legge, nonché il vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con particolare riguardo alle fattispecie estorsive di cui ai capi A, D ed F, risulta privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado (si vedano, in particolare, le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ampiamente evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 629 cod. pen. piuttosto che di quello di cui all'art. 612 cod. pen.). Sotto altro profilo, comunque, le censure dedotte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e risultano tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi emersi. Alla Corte di cassazione, infatti, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ciò in quanto controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Il secondo motivo di ricorso, che censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, con specifico riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva, risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 6 la Corte di appello ha enucleato una serie di elementi idonei a giustificare la pena irrogata, anche avuto riguardo al riconoscimento della recidiva contestata, essendo, i plurimi precedenti penali, evocativi di una maggiore inclinazione a delinquere. Sul punto, inoltre, deve ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]