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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23063/2022

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CONSUMATORE.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 12462 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 17; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via delle Fornaci 38; - controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4406 del 2018, depositata il 9 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano ingiunse alla [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in qualità di debitore principale e fideiussore, il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della somma di euro 1.245.161,58 a titolo di obbligazioni insorte in conseguenza di due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto una serie di unità immobiliari site a Castelvetrano.

A fondamento del ricorso la società creditrice espose, tra l'altro, che la società debitrice era inadempiente rispetto al pagamento dei canoni pattuiti, al punto che essa aveva invocato la clausola risolutiva espressa prevista nei due contratti.

Avverso il decreto proposero opposizione la società Efim e [OSCURATO:PERSONA], avanzando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo che il decreto fosse revocato, con condanna della società Mediocredito alla restituzione dei canoni ricevuti ed al risarcimento dei danni.

Il Tribunale rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dai debitori soccombenti e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 9 ottobre 2018, ha rigettato l'appello, ha confermato la sentenza del Tribunale ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado, nonché al pagamento della somma di euro 13.750 ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di residuo interesse in questa sede, che l'eccezione di incompetenza per territorio già esaminata in primo grado era priva di fondamento, perché la pretesa monitoria era stata avanzata dalla società di leasing sulla base di una clausola derogatoria della competenza appositamente sottoscritta dalla società Efim.

Quest'ultima, poi, non poteva essere considerata quale consumatore, trattandosi di una società di capitali, tanto più che i contratti in questione apparivano essere «frutto di ampie e ben precise trattative tra le parti».

Esaminando, in particolare, il nono motivo di appello, la Corte di merito l'ha ritenuto infondato.

Dopo aver sunteggiato le doglianze ivi proposte, la Corte milanese ha rilevato che nei due contratti in questione non poteva trovare applicazione la normativa a tutela del consumatore.

Il fideiussore, infatti, aveva sottoscritto il contratto liberamente, approvando anche la clausola f) della quale aveva chiesto la declaratoria di nullità o di annullamento «peraltro senza plausibili ragioni e in base a motivi ictu ()cui/ generici, tali da rasentare l'inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ., nemmeno potendosi considerare alla stregua di un "consumatore" nei rapporti di cui trattasi», avendo egli sottoscritto la fideiussione non certo per soddisfare esigenze di natura personale.

La sentenza, inoltre, ha aggiunto che né la debitrice principale né il fideiussore potevano essere considerati «alla stregua di un ignaro e sguarnito consumatore, gli stessi esercitando attività rientrante nella sfera commerciale ed imprenditoriale», il che escludeva che essi potessero aver sottoscritto le clausole del contratto per errore o dolo della società finanziaria, dovendo essi avere, proprio per le qualità rivestite, «specifiche conoscenze in materia economico-finanziaria».

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propongono ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto affidato a due motivi.

Resistono la Mediocredito italiano s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con un unico controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 1, lettere b) e u), 34, comma 1, e 36, comma 1, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumatore), dell'art. 1957 cod. civ., dell'art. 112 cod.proc. civ., per non avere la Corte d'appello ritenuto sussistente un'ipotesi di competenza inderogabile e per avere escluso la violazione dell'art. 1957 cit. in materia di fideiussione.

Osservano i ricorrenti, dopo aver trascritto una parte della motivazione con la quale la Corte d'appello ha respinto il nono motivo di appello, che la sentenza non avrebbe considerato che il sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto la fideiussione, doveva essere considerato un consumatore.

Dalle due lettere di fideiussione allegate al ricorso risulterebbe, infatti, che le clausole firmate dal garante con le quali si derogava alla competenza per territorio ed alla norma dell'art. 1957 cod. civ. dovevano essere ritenute nulle perché in contrasto con le citate disposizioni del codice del consumatore.

Il foro del consumatore (nella specie, Trapani) è un foro che prevale rispetto a tutti gli altri.

Oltre a ciò, per le stesse ragioni doveva essere annullata anche la clausola di deroga all'art. 1957 cit., trattandosi di clausola vessatoria e perciò nulla.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 1, lettere b) e u), 34, comma 1, e 36, comma 1, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2005, nonché degli artt. 637 e 112 cod. proc. civ., perché la violazione delle clausole di cui al primo motivo comporta che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti di legge.

3. I due motivi, chiaramente connessi tra loro, devono essere trattati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.

3.1. Osserva la Corte, innanzitutto, che il ricorso non ha più riproposto in questa sede la maggior parte delle questioni oggetto dell'appello e sulle quali la Corte di merito si è pronunciata; i due motivi in esame, infatti, in sostanza si limitano a contestare la sentenza impugnata in relazione al profilo della presunta violazione delle norme sulla competenza per territorio a tutela del consumatore, profilo dal quale discenderebbe anche la violazione dell'art. 1957 cod. civ. in materia di fideiussione. il caso di rilevare, inoltre, che il ricorso, pur essendo stato proposto sia dalla società Efim che da [OSCURATO:PERSONA] contiene censure che si riferiscono pressoché esclusivamente a quest'ultimo, al quale dovrebbe essere riconosciuta la qualità di consumatore con tutto quanto ne consegue in tema di foro competente.

3.2. Tanto premesso, il Collegio rileva che il primo motivo di ricorso, in particolare, pone una questione che in astratto ha una sua rilevanza giuridica, e cioè se possa essere o meno definito consumatore colui il quale, al di fuori di un'attività imprenditoriale commerciale o professionale, presti fideiussione in favore di un soggetto che non riveste la qualità di consumatore.

In altri termini, la questione sottesa al motivo in esame si risolve nello stabilire se la qualità (in ipotesi di imprenditore o professionista) del debitore principale attragga o meno quella del fideiussore; cioè se, in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469-bis e ss. cod. civ., il requisito soggettivo della qualità di consumatore debba riferirsi all'obbligazione garantita ovvero alle parti del contratto.

Su questo punto, com'è noto, la più recente giurisprudenza di questa Corte, recependo l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea e modificando il proprio precedente orientamento, ha stabilito che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale (Corte di giustizia, sentenze 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras); sicché deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (così l'ordinanza 16 gennaio 2020, n. 742, confermata, tra le altre, dalle ordinanze 24 gennaio 2020, n. 1666, e 3 dicembre 2020, n. 27618).

Occorre però rilevare che l'odierno ricorso non consente di procedere all'esame di tale questione, per la semplice ragione che i due motivi di ricorso in realtà non si occupano della ratio decidendi della sentenza e non la confutano.

La Corte d'appello, infatti, ha spiegato analiticamente le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter riconoscere la qualità di consumatore né alla società né al fideiussore; e, con riguardo a tale profilo della motivazione, il ricorso è silente, nel senso che nulla dice per superare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

I ricorrenti, in altre parole, si limitano a contestare in astratto l'erroneità della decisione, ma non adducono alcun elemento idoneo a dimostrare le ragioni per le quali la sentenza impugnata avrebbe, nel caso specifico, erroneamente escluso la qualità di consumatore.

L'inammissibilità della questione prospettata nel primo motivo rende di per sé inammissibile anche il secondo motivo, che non ha una vera e propria autonomia logico-giuridica rispetto al primo.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 13.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONSUMATORE. ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 12462 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 17; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via delle Fornaci 38; - controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4406 del 2018, depositata il 9 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano ingiunse alla [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in qualità di debitore principale e fideiussore, il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della somma di euro 1.245.161,58 a titolo di obbligazioni insorte in conseguenza di due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto una serie di unità immobiliari site a Castelvetrano. A fondamento del ricorso la società creditrice espose, tra l'altro, che la società debitrice era inadempiente rispetto al pagamento dei canoni pattuiti, al punto che essa aveva invocato la clausola risolutiva espressa prevista nei due contratti. Avverso il decreto proposero opposizione la società Efim e [OSCURATO:PERSONA], avanzando una serie di eccezioni preliminari e chiedendo che il decreto fosse revocato, con condanna della società Mediocredito alla restituzione dei canoni ricevuti ed al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dai debitori soccombenti e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 9 ottobre 2018, ha rigettato l'appello, ha confermato la sentenza del Tribunale ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado, nonché al pagamento della somma di euro 13.750 ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, del codice di procedura civile. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di residuo interesse in questa sede, che l'eccezione di incompetenza per territorio già esaminata in primo grado era priva di fondamento, perché la pretesa monitoria era stata avanzata dalla società di leasing sulla base di una clausola derogatoria della competenza appositamente sottoscritta dalla società Efim. Quest'ultima, poi, non poteva essere considerata quale consumatore, trattandosi di una società di capitali, tanto più che i contratti in questione apparivano essere «frutto di ampie e ben precise trattative tra le parti». Esaminando, in particolare, il nono motivo di appello, la Corte di merito l'ha ritenuto infondato. Dopo aver sunteggiato le doglianze ivi proposte, la Corte milanese ha rilevato che nei due contratti in questione non poteva trovare applicazione la normativa a tutela del consumatore. Il fideiussore, infatti, aveva sottoscritto il contratto liberamente, approvando anche la clausola f) della quale aveva chiesto la declaratoria di nullità o di annullamento «peraltro senza plausibili ragioni e in base a motivi ictu ()cui/ generici, tali da rasentare l'inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ., nemmeno potendosi considerare alla stregua di un "consumatore" nei rapporti di cui trattasi», avendo egli sottoscritto la fideiussione non certo per soddisfare esigenze di natura personale. La sentenza, inoltre, ha aggiunto che né la debitrice principale né il fideiussore potevano essere considerati «alla stregua di un ignaro e sguarnito consumatore, gli stessi esercitando attività rientrante nella sfera commerciale ed imprenditoriale», il che escludeva che essi potessero aver sottoscritto le clausole del contratto per errore o dolo della società finanziaria, dovendo essi avere, proprio per le qualità rivestite, «specifiche conoscenze in materia economico-finanziaria». 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propongono ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto affidato a due motivi. Resistono la Mediocredito italiano s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con un unico controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 1, lettere b) e u), 34, comma 1, e 36, comma 1, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumatore), dell'art. 1957 cod. civ., dell'art. 112 cod.proc. civ., per non avere la Corte d'appello ritenuto sussistente un'ipotesi di competenza inderogabile e per avere escluso la violazione dell'art. 1957 cit. in materia di fideiussione. Osservano i ricorrenti, dopo aver trascritto una parte della motivazione con la quale la Corte d'appello ha respinto il nono motivo di appello, che la sentenza non avrebbe considerato che il sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto la fideiussione, doveva essere considerato un consumatore. Dalle due lettere di fideiussione allegate al ricorso risulterebbe, infatti, che le clausole firmate dal garante con le quali si derogava alla competenza per territorio ed alla norma dell'art. 1957 cod. civ. dovevano essere ritenute nulle perché in contrasto con le citate disposizioni del codice del consumatore. Il foro del consumatore (nella specie, Trapani) è un foro che prevale rispetto a tutti gli altri. Oltre a ciò, per le stesse ragioni doveva essere annullata anche la clausola di deroga all'art. 1957 cit., trattandosi di clausola vessatoria e perciò nulla. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 1, lettere b) e u), 34, comma 1, e 36, comma 1, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2005, nonché degli artt. 637 e 112 cod. proc. civ., perché la violazione delle clausole di cui al primo motivo comporta che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti di legge. 3. I due motivi, chiaramente connessi tra loro, devono essere trattati congiuntamente e sono entrambi inammissibili. 3.1. Osserva la Corte, innanzitutto, che il ricorso non ha più riproposto in questa sede la maggior parte delle questioni oggetto dell'appello e sulle quali la Corte di merito si è pronunciata; i due motivi in esame, infatti, in sostanza si limitano a contestare la sentenza impugnata in relazione al profilo della presunta violazione delle norme sulla competenza per territorio a tutela del consumatore, profilo dal quale discenderebbe anche la violazione dell'art. 1957 cod. civ. in materia di fideiussione. il caso di rilevare, inoltre, che il ricorso, pur essendo stato proposto sia dalla società Efim che da [OSCURATO:PERSONA] contiene censure che si riferiscono pressoché esclusivamente a quest'ultimo, al quale dovrebbe essere riconosciuta la qualità di consumatore con tutto quanto ne consegue in tema di foro competente. 3.2. Tanto premesso, il Collegio rileva che il primo motivo di ricorso, in particolare, pone una questione che in astratto ha una sua rilevanza giuridica, e cioè se possa essere o meno definito consumatore colui il quale, al di fuori di un'attività imprenditoriale commerciale o professionale, presti fideiussione in favore di un soggetto che non riveste la qualità di consumatore. In altri termini, la questione sottesa al motivo in esame si risolve nello stabilire se la qualità (in ipotesi di imprenditore o professionista) del debitore principale attragga o meno quella del fideiussore; cioè se, in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469-bis e ss. cod. civ., il requisito soggettivo della qualità di consumatore debba riferirsi all'obbligazione garantita ovvero alle parti del contratto. Su questo punto, com'è noto, la più recente giurisprudenza di questa Corte, recependo l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea e modificando il proprio precedente orientamento, ha stabilito che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale (Corte di giustizia, sentenze 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras); sicché deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (così l'ordinanza 16 gennaio 2020, n. 742, confermata, tra le altre, dalle ordinanze 24 gennaio 2020, n. 1666, e 3 dicembre 2020, n. 27618). Occorre però rilevare che l'odierno ricorso non consente di procedere all'esame di tale questione, per la semplice ragione che i due motivi di ricorso in realtà non si occupano della ratio decidendi della sentenza e non la confutano. La Corte d'appello, infatti, ha spiegato analiticamente le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter riconoscere la qualità di consumatore né alla società né al fideiussore; e, con riguardo a tale profilo della motivazione, il ricorso è silente, nel senso che nulla dice per superare la ratio decidendi della sentenza impugnata. I ricorrenti, in altre parole, si limitano a contestare in astratto l'erroneità della decisione, ma non adducono alcun elemento idoneo a dimostrare le ragioni per le quali la sentenza impugnata avrebbe, nel caso specifico, erroneamente escluso la qualità di consumatore. L'inammissibilità della questione prospettata nel primo motivo rende di per sé inammissibile anche il secondo motivo, che non ha una vera e propria autonomia logico-giuridica rispetto al primo. 4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 13.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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