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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31215/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 5041/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le generiche censure di cui al primo motivo di ricorso (attinenti alla sussistenza della responsabilità) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che le doglianze relative al secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultano oltre che generiche, prive di specificità in quanto non si confrontdirrealmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato la presenza di precedenti specifici, tali quindi da integrare l'abitualità del comportamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] MassOo cciarelli [OSCURATO:PERSONA] CANCeA_LERIA Sezione Vi f Penale 13 AG 2026 113 ZnittekR10 L'ASSISIT,NrEDott.ssa Katt 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 5041/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le generiche censure di cui al primo motivo di ricorso (attinenti alla sussistenza della responsabilità) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che le doglianze relative al secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultano oltre che generiche, prive di specificità in quanto non si confrontdirrealmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato la presenza di precedenti specifici, tali quindi da integrare l'abitualità del comportamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] MassOo cciarelli [OSCURATO:PERSONA] CANCeA_LERIA Sezione Vi f Penale 13 AG 2026 113 ZnittekR10 L'ASSISIT,NrEDott.ssa Katt 2