CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA]; / / / /Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso della sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e falsità materiale commessa dal privato di cui agli artt. 81 cpv, 497 bis, 477, 482 cod. pen.; letta la memoria difensiva pervenuta in data 29 maggio 2026, a firma dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 497 bis cod. pen. e l'omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 1 del suddetto articolo, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Infatti, come correttamente ribadito dalla Corte territoriale, . la formazione di un documento contraffatto presuppone la disponibilità dei dati anagrafici e dell'immagine fotografica del soggetto interessato. Nel caso di specie, pertanto, il concorso del ricorrente nella fase di formazione del falso risulta evidente in quanto tali elementi non possono che essere stati forniti direttamente dall'imputato, o comunque con il suo consenso, a prescindere dall'individuazione dell'esecutore materiale della falsificazione; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che deduce la intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato in quanto, nel caso di specie, il termine massimo di prescrizione maturerà solo in data 11 gennaio 2027. Tale data risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 8 novembre 2017. - risultano, poi, due termini di sospensione della prescrizione pari a un anno e sei mesi, in applicazione della Legge Orlando, e pari a giorni 64, disposti in data 20/04/2020 in applicazione della disciplina emergenziale per COVID-19; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 luglio 2026 [OSCURATO:PERSONA] 1:1-9rei stépore [OSCURATO:PERSONA])te [OSCURATO:PERSONA] (C"glYDEPOSITATI [OSCURATO:PERSONA]".`;'' Sezione VII P- 03 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. dret 2