CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33772/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consenl:iti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da rilievi in fatto e generici; Considerato in particolare che il primo motivo (sulla penale responsabilità del ricorrente) si limita ad una generica lagnanza sulla motivazione della sentenza impugnata, aspecifica rispetto al ragionamento giustificativo della stessa, che in modo adeguato ha fornito risposta al gravame (cfr. pag. 4); che il secondo motivo - là dove lamenta la "mancata" concessione delle attenuanti generiche - si presenta del tutto astratto rispetto alla sentenza impugnata e agli stessi motivi di appello, posto che le suddette circostanze risultavano già riconosciute sin dal primo grado con giudizio di equivalenza (stante la ritenuta recidiva qualificata); che il medesimo motivo, quanto ai restanti profili enunciati in rubrica, non formula alcuna specifica lagnanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaratp inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso