CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ORDINANZA sul ricorso 26391/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende LA- -controricorrente - avverso la sentenza n. 211/2018 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 05/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; `\ Rilevato che: accogliendo la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace di Viterbo condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di 500,00 euro a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale a fronte dell'erogazione di acqua non potabile; rigettò, invece, la domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] (chiamata in causa); il Tribunale di Viterbo ha respinto il gravame della società, rilevando che: era infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto «non ricorre[va] una controversia in tema di pubblici servizi oggetto di concessione, attenendo piuttosto la fattispecie di che trattasi al rapporto privatistico tra il gestore e il titolare dell'utenza idrica»; atteso che, come dedotto dalla stessa appellante, la designazione del Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA] quale commissario delegato per l'emergenza determinatasi a causa della concentrazione di arsenico doveva intendersi effettuata in favore della persona fisica titolare della carica rappresentativa, e non già dell'Ente regionale stesso, la Regione non era legittimata rispetto all'azione di manleva; quanto, infine, alla asserita non imputabilità dell'inadempimento, «la [OSCURATO:SOCIETA], salvo generiche asserzioni in merito allo stato emergenziale in cui versava il servizio, nulla [aveva] dedotto, e tanto meno dimostrato, in ordine a specifiche iniziative volte a implementare l'erogazione idrica agli utenti»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. , affidandosi a quattro motivi; ha resistito, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Considerato che: deve preliminarmente darsi atto che la notifica del ricorso nei confronti del Pedica, rimasto contumace in appello, è stata effettuata presso il difensore che lo aveva assistito in primo grado; pur a fronte della nullità di tale notifica, ritiene il collegio di non far luogo all'ordine di rinnovazione nei confronti del predetto Pedica in quanto, trattandosi di ricorso prima facie infondato, ciò comporterebbe un inutile aggravio di attività processuali senza apportare alcun beneficio a garanzia dei diritti processuali delle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 16141/2019 e Cass. n. 12515/2018); col primo motivo -proposto ex art. 360, n. 1 c.p.c.- la ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'assunto che la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo giacché la domanda attorea concerne una richiesta di risarcimento del danno comportante una riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa; la questione può essere esaminata da questa sezione semplice, ex art. 374, 1° co. c.p.c., poiché su di essa stessa si sono già pronunciate le Sezioni Unite -da ultimo- con ordinanza n. 17428/2022; in linea con tale ultima pronuncia, deve ritenersi che il motivo vada rigettato per manifesta infondatezza. Infatti, la censura non tiene conto della giurisprudenza della Corte che, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella decisa dal giudice di merito, ha affermato il principio secondo cui «l'azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza» (Cass. Sez. U.4 n. 32780/2018; v. anche Cass., S.U. n. 33209/2018 e n. 36897/2021)»; con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 141 e ss del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c.; premesso che la normativa richiamata in rubrica prevede formalmente e sostanzialmente una sostituzione del soggetto regionale rispetto a quello locale, rappresentato dal Gestore del S.I.I., e ciò anche in relazione al miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano, la ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto della normativa di settore e del fatto che era stata proprio la Regione a compiere, seppure «in modo confusionario ed errato», interventi volti ad ovviare all'emergenza determinata dal superamento dei limiti di arsenico e fluoruri nelle acque destinate ad uso potabile, «con ciò 'rompendo la catena di operatività' del Gestore che si è trovato a gestire l'acqua addotta a mezzo degli impianti di potabilizzazione gestiti dall'Ente regionale»; il motivo è inammissibile, in quanto: addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato una prospettazione che dice di avere svolto «nei vari scritti difensivi» e della quale sarebbe stato investito il giudice di appello per avere il giudice di prime cure «omesso di pronunciarsi i maniera analitica e corretta rispetto alla normativa» citata in epigrafe del motivo e ampiamente indicata nell'illustrazione; senonché, non solo il motivo è erroneamente dedotto (perché la censura che si sarebbe dovuta svolgere sarebbe stata quella di violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame di motivo di appello), ma comunque (e lo si osserva anche per il caso che il motivo si volesse apprezzare, giusta Cass., Sez. Un. n. 17931 del 2013, appunto come deduttivo di un vizio ai sensi dell'art. 112 c.p.c.) risulta violare in ogni caso l'art. 366, n. 6 c.p.c., atteso che non fornisce alcuna indicazione né del contenuto della sentenza di primo grado, né e soprattutto del contenuto del preteso motivo di appello e ciò sia direttamente sia indirettamente (in questo secondo caso con precisazione della parte dell'atto di appello interessata); invero, quanto indicato nelle pagg. 6-7 circa il tenore dell'appello risulta del tutto generico e insufficiente allo scopo; va poi rilevato, sotto altro profilo, che il motivo deduce - nella sostanza - il preteso omesso esame di una normativa che implicherebbe una ingerenza della Regione senza tuttavia confrontarsi con la motivazione del giudice di appello che ha negato la legittimazione passiva alla manleva della Regione per essere stati attribuiti i poteri di intervento emergenziale alla persona fisica del Presidente della Regione, quale Commissario delegato, e non all'Ente regionale. il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., sull'assunto che «il Tribunale ha sbrigativamente liquidato la vicenda [...] senza in alcun modo tener conto delle motivate ragioni evidenziate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei propri scritti difensivi», pronunciando una sentenza in cui «non si rinviene alcuno sviluppo logico-giuridico tale da motivare adeguatamente il provvedimento decisorio» e tale da consentire la comprensione delle ragioni poste a fondamento dello stesso; anche questo motivo è inammissibile: deduce il vizio ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. attraverso elementi aliunde, il che contraddice la logica con cui esso dev'essere dedotto, che suppone la considerazione del solo tenore della sentenza; inoltre, gli elementi aliunde, indicati nel contenuto degli atti difensivi del primo e del secondo grado, sono nuovamente invocati senza rispettare la previsione dell'art. 366, n. 6 c.p.c, col quarto motivo, viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, che viene individuato nella «mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione in ordine al ruolo-chiave dell'[OSCURATO:PERSONA]»; la ricorrente assume che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, «dalla semplice lettura, oltre che degli atti di causa, degli allegati in atti, si evince un ruolo diretto ed attivo della Regione [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda de qua (c.d. 'acqua all'arsenico')»; conclude che «erra il Tribunale nel sentenziare l'assenza di legittimazione da parte dell'Ente regionale laddove viceversa ben sono evidenti gli obblighi relativi al ruolo assunto nella situazione emergenziale (gestione diretta da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] degli impianti, anche per il tramite di società specializzate in materia) e le relative conseguenze (nella specie, appunto, pronuncia di manleva e/o valutazione della posizione della [OSCURATO:SOCIETA] anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c.»); anche l'ultimo motivo è inammissibile: invero, imputa al tribunale di avere omesso l'esame di una serie di allegati, che indica come prodotti nei fascicoli di primo e secondo grado e dei quali riproduce brevi parti, ma omette di precisare se e dove la loro produzione sia avvenuta nel giudizio di merito e, soprattutto ed in modo decisivo, se e dove i fatti in essi documentati siano stati oggetto di deduzione argomentativa nel giudizio di merito e particolarmente nel giudizio di appello; in tal modo la denuncia di omesso esame dei detti fatti non rispetta i criteri indicati dalle SS.UU. nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; il ricorso va dunque, nel complesso, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co