CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 30582/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 18732-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 888/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps contro la sentenza resa dal tribunale che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato per intervenuta prescrizione del credito l'avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall'Inps e relativi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in ragione dell'iscrizione del professionista all'albo ma non alla relativa Cassa di previdenza forense, per i redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale nell'anno 2009 e nell'anno 2010. La Corte territoriale ha individuato come dies a quo del termine di prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009) e il 16/6/2011 (per i redditi del 2010), e quindi ha ritenuto inidonee a fini interruttivi le note dell'Inps pervenute al professionista il 2/7/2015 e il 4/7/2016, inapplicabile, al caso in esame, il differimento disposto dal DPCM 10 giugno 2010. Accertava altresì che l'omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi non costituiva prova della volontà del professionista di sottrarsi al debito contributivo, con conseguente inapplicabilità del disposto previsto dall'art. 2941, n. 8, cod.civ. o( Ric. 2021 n. 18732 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il professionista, il quale ha anche depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., in relazione all'art. 1, comma 1, DPCM del 10.6.2010 e DPCM 12/5/2011; all'art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento, rispettivamente, al 6.7.2010 e al 6/7/2011 del termine per il versamento dei contributi, disposto dai DPCM citati e la tempestività degli atti interruttivi della prescrizione, datati 2/7/2015 e 4/7/2016. il motivo è fondato; al riguardo si richiamano i recenti arresti di questa Corte (Cass.14/2/2022, n. 4721; Cass. 5/4/2022, n 10957), alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami); Ric. 2021 n. 18732 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. 19/4/2021, n. 10273); altrettanto è stato affermato con riguardo al DPCM 12 maggio 2011 (Cass. n. 10957/2022, cit.); questa Corte ha altresì chiarito che «il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997» (Cass. 19/4/2021, n. 10273); e si è anche statuito che ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. (Cass. 15/2/2022 n. 4900, ed ivi ulteriori richiami), come nell'ipotesi in esame, in cui il D.P.C.M. è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997; va infine considerato che l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-del 2011 legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre Ric. 2021 n. 18732 sez. ML - ud. 21-06-2022 -4- 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); analoga norma è prevista nel DPCM del 2011; da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione, rispettivamente, dal 16/6/2010 e dal 16/6/2011; entrambi termini, infatti, risultavano differiti al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., e quindi è quest'ultima la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; si tratta di principi ormai consolidati, risultando così superato il precedente orientamento invocato dalla parte controricorrente, sicché non si ravvisano i presupposti per una ulteriore riflessione sulla questione e per una conseguente rimessione alle Sezioni unite; la sentenza deve quindi essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'a