Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 24257/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.

G. Nappi, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 2 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi dodici, in relazione ai reati di cui agli artt. 61 bis cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché agendo al fine di consentire a terzi di evadere l'iva, quale amministratore unico della New E trade srl, società filtro stabilmente inserita in una frode iva c.d. carosello, dopo aver acquistato sottocosto prodotti informatici da società cartiere interposte tra essa e i fornitori esteri, emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per C 19.012.958 imponibile oltre iva per C

4.182.851. Reato commesso col contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in uno o più stati, nel 2021 e 2022 (capo H2) e di cui agli artt. 416 commi 1 e 3 cod.pen., 61 bis cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una seria indeterminata di reati fiscali, di cui all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per operazioni in frode Iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, avendo il Fei partecipato al sodalizio quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA], società filtro interposta negli acquisiti intracomunitari, emittente fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in modo sistematico interagendo con i responsabili e beneficiari della frode organizzata dai responsabili di [OSCURATO:SOCIETA] (capo L), sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2.

Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

Secondo il ricorrente, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, che hanno imposto che il pericolo di recidiva sia non solo concreto ma anche attuale, non sarebbe più sufficiente ritenere altamente probabile la commissione di ulteriori reati, ma occorre accertare che l'imputato abbia un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

Tale accertamento non sarebbe stato compiuto.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria con riferimento al capo L).

Argomenta il ricorrente che a carico del Fei ci sarebbero solo mere illazioni e presunzioni del tutto assertive e inconferenti.

La gran parte delle intercettazioni telefoniche su cui si fonderebbero i gravi indizi si riferiscono a soggetti diversi dall'indagato, che sembrerebbe inserito accidentalmente in un contesto totalmente astruso al predetto.

Dalle indagini effettuate emergerebbe la figura dell'indagato quale persona al margine che non può di certo far parte del sodalizio per il solo fatto di aver posto in essere operazioni commerciali con soggetti implicati in operazioni fraudolente.

L'ordinanza impugnata non avrebbe argomentato in modo puntuale il ruolo svolto dall'indagato all'interno del sodalizio e soprattutto la consapevolezza di essere parte di quel sodalizio che aveva come fine quello di commettere i reati tributari.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato e generico. 5.

Seguendo l'ordine logico dei motivi, va dapprima scrutinato il secondo motivo di ricorso con cui si censura la gravità indiziaria circa la partecipazione dell'indagato nell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, avente carattere transnazionale, non avendo contestato la ricorrenza dei gravi indizi in relazione al reato continuato di emissioni di fatture per operazioni soggettivamente inesistente come indicato nel capo di incolpazione H2).

Nel rammentare che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelar' personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari nei termini di cui alla contestazione sub L), censure che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall'ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminosi di carattere transnazionale, sulla scorta di una pluralità di elementi tratti dalle risultanze compendiate nella comunicazione della notizia di reato proveniente dalla Guardia di Finanza di Como, dall'Antifrode e dall'Agenzia dell'entrate, dalla documentazione acquisita in quella sede, e dal rilevante materiale intercettato.L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, ha, in primo luogo, ben evidenziato come le emergenze processuali avevano disvelato un'imponente frode c.d. a carosello, negli acquisiti intracomunitari di prodotti informatici, al centro della quale vi era la società [OSCURATO:SOCIETA], beneficiaria dell'evasione di Iva, attraverso la predisposizione di società cartiere e filtro, deputate a far risultare solo cartolarmente gli acquisti e le vendite, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, utilizzate dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per generare un credito di imposta inesistente ed evadere il pagamento dell'iva.

Nel delineare il meccanismo fraudolento di evasione dell'iva negli acquisiti intracomunitari e nel descrivere la condotta dei soggetti che vi hanno preso parte, l'ordinanza impugnata ha rilevato che gli accertamenti avevano riguardo gli acquisti delle cuffie Apple AirPods e in minima parte 'pacchetti office', oggetto delle fatture soggettivamente inesistenti, per gli anni di imposta 2020 e 2021, che vedevano quale acquirente finale, beneficiaria della frode, la società [OSCURATO:SOCIETA], gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti ideatori e realizzatori della frode, acquisti che risultavano effettuati dall'operato intracomunitario (di norma polacco) da parte società cartiere, quali la [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], tutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], che emettevano la relativa fattura in assenza di esposizione iva, le società cartiere a loro volta vendevano a società filtro, quali [OSCURATO:SOCIETA] di Serradimigni e Vecchi, e la [OSCURATO:SOCIETA] del Fei, che rivendevano alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l'ordinanza impugnata come tutte le cessioni tra gli operatori italiani, seguite all'acquisto dei beni da fornitori comunitari, vale a dire sia quelle tra le cartiere e le società filtro, sia quelle tra queste e [OSCURATO:SOCIETA] avvenivano sottocosto in quanto il bene era rivenduto ad un prezzo particolarmente vantaggioso (prezzo - 22% come attestato dalle intercettazioni), e che tale antieconomicità economica costituiva un elemento della frode tenuto conto che l'iva non era mai stata né dichiarata né pagata dalle società filtro e dalle cartiere.

La gran parte delle operazioni commerciali tra i soggetti coinvolti nel carosello avvenivano quasi contestualmente, come accertato dall'esame dei documenti contabili, e le società cartiere rivendevano il cessionario italiano pochi giorni dopo l'acquisto dal fornitore comunitario.

Analoghe anomale tempistiche si rilevavano nelle cessioni tra gli acquirenti italiani delle cartiere e l'acquirente finale [OSCURATO:SOCIETA].

Si tratta, ad avviso dei giudici cautelari, di elementi, peraltro di fatto incontestati dagli indagati, che oltre a delineare l'inconciliabilità con una normale operazione commerciale, costituivano elementi atti a delineare il quadro di gravità indiziaria non solo dei reati tributari, qui non in discussione perché non contestati, ma dell'esistenza del reato associativo costituito tra i vari soggetti che avevano delineato, pianificato, organizzato ed eseguito, nelle varie articolazioni la frode a carosello e, dunque, l'esistenza di un accordo stabile tra più soggetti, con ripartizioni dei ruoli e mezzi idonei alla commissione di una indeterminata commissione di reati tributari di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, secondo il paradigma di cui all'art. 416 cod.pen.

Quanto alla posizione del Fei, l'ordinanza impugnata evidenzia a pag 34 e ss., come gli accertamenti di PG e le intercettazioni telefoniche confermavano il pieno inserimento della [OSCURATO:SOCIETA], e del Fei, amministratore unico e legale rappresentante, nel meccanismo di frode a carosello, essendo pienamente consapevole del meccanismo illecito di cui era pienamente partecipe anche per avere indicato al Mussini di avvalersi negli acquisiti dello Zamparelli, amministratore di fatto delle cartiere deputate agli acquisiti dall'operatore comunitario.

Ed ancora a pag. 38, i giudici del riesame, dato per dimostrato la natura di società filtro della [OSCURATO:SOCIETA], del numero di reati tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al capo H2), hanno argomentato che proprio l'operatività della stessa, la consapevolezza del Fei di essere parte attivi al meccanismo fraudolento, erano elementi per ritenere, allo stato della gravità indiziaria, la sua partecipazione al sodalizio criminoso nella consapevolezza di farne parte come icasticamente rappresentato dalla conversazione n. 703 a pag. 42 nella quale il Fei rappresenta la volontà di continuare a lavorare anche il 'prossimo anno', cioè il 2022 e il Mussini gli conferma la sua partecipazione anche con la possibilità di aprire una nuova società per l'anno nuovo.

Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria in relazione alla partecipazione al reato associativo, non essendo stata contestata la gravità indiziaria del reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e l'ha congruamente argomentato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché contrario all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità.

Va subito detto che il ricorrente muove da un'interpretazione del disposto di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. secondo cui occorre la dimostrazione che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti, fatto proprio da una pronuncia di Questa Corte (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 - 01) che è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale, essendosi consolidato il diverso orientamento secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891 - 01 ).

Ed ancora in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01).

Di tali principi ha fatto corretta applicazione il tribunale cautelare che, con motivazione immune da rilievi di illogicità, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, già significative della propensione alla reiterazione degli illeciti, essendo stata posta in essere un'attività illecita sistematica, reiterata nel tempo e non occasionale, elementi dai quali ha tratto la conclusione dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva tenuto conto della sostanziale continuità nell'attività illecita del Fei il quale, nonostante la conoscenze dell'avvio di indagini, non solo non desisteva, ma operava per proseguire nella stessa con una nuova società appena costituita (cfr. pag. 44).

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. G. Nappi, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 2 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi dodici, in relazione ai reati di cui agli artt. 61 bis cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché agendo al fine di consentire a terzi di evadere l'iva, quale amministratore unico della New E trade srl, società filtro stabilmente inserita in una frode iva c.d. carosello, dopo aver acquistato sottocosto prodotti informatici da società cartiere interposte tra essa e i fornitori esteri, emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per C 19.012.958 imponibile oltre iva per C 4.182.851. Reato commesso col contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in uno o più stati, nel 2021 e 2022 (capo H2) e di cui agli artt. 416 commi 1 e 3 cod.pen., 61 bis cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una seria indeterminata di reati fiscali, di cui all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per operazioni in frode Iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, avendo il Fei partecipato al sodalizio quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA], società filtro interposta negli acquisiti intracomunitari, emittente fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in modo sistematico interagendo con i responsabili e beneficiari della frode organizzata dai responsabili di [OSCURATO:SOCIETA] (capo L), sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. Secondo il ricorrente, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, che hanno imposto che il pericolo di recidiva sia non solo concreto ma anche attuale, non sarebbe più sufficiente ritenere altamente probabile la commissione di ulteriori reati, ma occorre accertare che l'imputato abbia un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Tale accertamento non sarebbe stato compiuto. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria con riferimento al capo L). Argomenta il ricorrente che a carico del Fei ci sarebbero solo mere illazioni e presunzioni del tutto assertive e inconferenti. La gran parte delle intercettazioni telefoniche su cui si fonderebbero i gravi indizi si riferiscono a soggetti diversi dall'indagato, che sembrerebbe inserito accidentalmente in un contesto totalmente astruso al predetto. Dalle indagini effettuate emergerebbe la figura dell'indagato quale persona al margine che non può di certo far parte del sodalizio per il solo fatto di aver posto in essere operazioni commerciali con soggetti implicati in operazioni fraudolente. L'ordinanza impugnata non avrebbe argomentato in modo puntuale il ruolo svolto dall'indagato all'interno del sodalizio e soprattutto la consapevolezza di essere parte di quel sodalizio che aveva come fine quello di commettere i reati tributari. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato e generico. 5. Seguendo l'ordine logico dei motivi, va dapprima scrutinato il secondo motivo di ricorso con cui si censura la gravità indiziaria circa la partecipazione dell'indagato nell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, avente carattere transnazionale, non avendo contestato la ricorrenza dei gravi indizi in relazione al reato continuato di emissioni di fatture per operazioni soggettivamente inesistente come indicato nel capo di incolpazione H2). Nel rammentare che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelar' personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari nei termini di cui alla contestazione sub L), censure che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall'ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il Tribunale del riesame ha, invero, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminosi di carattere transnazionale, sulla scorta di una pluralità di elementi tratti dalle risultanze compendiate nella comunicazione della notizia di reato proveniente dalla Guardia di Finanza di Como, dall'Antifrode e dall'Agenzia dell'entrate, dalla documentazione acquisita in quella sede, e dal rilevante materiale intercettato.L'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, ha, in primo luogo, ben evidenziato come le emergenze processuali avevano disvelato un'imponente frode c.d. a carosello, negli acquisiti intracomunitari di prodotti informatici, al centro della quale vi era la società [OSCURATO:SOCIETA], beneficiaria dell'evasione di Iva, attraverso la predisposizione di società cartiere e filtro, deputate a far risultare solo cartolarmente gli acquisti e le vendite, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, utilizzate dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per generare un credito di imposta inesistente ed evadere il pagamento dell'iva. Nel delineare il meccanismo fraudolento di evasione dell'iva negli acquisiti intracomunitari e nel descrivere la condotta dei soggetti che vi hanno preso parte, l'ordinanza impugnata ha rilevato che gli accertamenti avevano riguardo gli acquisti delle cuffie Apple AirPods e in minima parte 'pacchetti office', oggetto delle fatture soggettivamente inesistenti, per gli anni di imposta 2020 e 2021, che vedevano quale acquirente finale, beneficiaria della frode, la società [OSCURATO:SOCIETA], gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti ideatori e realizzatori della frode, acquisti che risultavano effettuati dall'operato intracomunitario (di norma polacco) da parte società cartiere, quali la [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], tutte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], che emettevano la relativa fattura in assenza di esposizione iva, le società cartiere a loro volta vendevano a società filtro, quali [OSCURATO:SOCIETA] di Serradimigni e Vecchi, e la [OSCURATO:SOCIETA] del Fei, che rivendevano alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l'ordinanza impugnata come tutte le cessioni tra gli operatori italiani, seguite all'acquisto dei beni da fornitori comunitari, vale a dire sia quelle tra le cartiere e le società filtro, sia quelle tra queste e [OSCURATO:SOCIETA] avvenivano sottocosto in quanto il bene era rivenduto ad un prezzo particolarmente vantaggioso (prezzo - 22% come attestato dalle intercettazioni), e che tale antieconomicità economica costituiva un elemento della frode tenuto conto che l'iva non era mai stata né dichiarata né pagata dalle società filtro e dalle cartiere. La gran parte delle operazioni commerciali tra i soggetti coinvolti nel carosello avvenivano quasi contestualmente, come accertato dall'esame dei documenti contabili, e le società cartiere rivendevano il cessionario italiano pochi giorni dopo l'acquisto dal fornitore comunitario. Analoghe anomale tempistiche si rilevavano nelle cessioni tra gli acquirenti italiani delle cartiere e l'acquirente finale [OSCURATO:SOCIETA]. Si tratta, ad avviso dei giudici cautelari, di elementi, peraltro di fatto incontestati dagli indagati, che oltre a delineare l'inconciliabilità con una normale operazione commerciale, costituivano elementi atti a delineare il quadro di gravità indiziaria non solo dei reati tributari, qui non in discussione perché non contestati, ma dell'esistenza del reato associativo costituito tra i vari soggetti che avevano delineato, pianificato, organizzato ed eseguito, nelle varie articolazioni la frode a carosello e, dunque, l'esistenza di un accordo stabile tra più soggetti, con ripartizioni dei ruoli e mezzi idonei alla commissione di una indeterminata commissione di reati tributari di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, secondo il paradigma di cui all'art. 416 cod.pen. Quanto alla posizione del Fei, l'ordinanza impugnata evidenzia a pag 34 e ss., come gli accertamenti di PG e le intercettazioni telefoniche confermavano il pieno inserimento della [OSCURATO:SOCIETA], e del Fei, amministratore unico e legale rappresentante, nel meccanismo di frode a carosello, essendo pienamente consapevole del meccanismo illecito di cui era pienamente partecipe anche per avere indicato al Mussini di avvalersi negli acquisiti dello Zamparelli, amministratore di fatto delle cartiere deputate agli acquisiti dall'operatore comunitario. Ed ancora a pag. 38, i giudici del riesame, dato per dimostrato la natura di società filtro della [OSCURATO:SOCIETA], del numero di reati tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al capo H2), hanno argomentato che proprio l'operatività della stessa, la consapevolezza del Fei di essere parte attivi al meccanismo fraudolento, erano elementi per ritenere, allo stato della gravità indiziaria, la sua partecipazione al sodalizio criminoso nella consapevolezza di farne parte come icasticamente rappresentato dalla conversazione n. 703 a pag. 42 nella quale il Fei rappresenta la volontà di continuare a lavorare anche il 'prossimo anno', cioè il 2022 e il Mussini gli conferma la sua partecipazione anche con la possibilità di aprire una nuova società per l'anno nuovo. Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria in relazione alla partecipazione al reato associativo, non essendo stata contestata la gravità indiziaria del reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e l'ha congruamente argomentato, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché contrario all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità. Va subito detto che il ricorrente muove da un'interpretazione del disposto di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. secondo cui occorre la dimostrazione che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti, fatto proprio da una pronuncia di Questa Corte (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 - 01) che è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale, essendosi consolidato il diverso orientamento secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891 - 01 ). Ed ancora in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01). Di tali principi ha fatto corretta applicazione il tribunale cautelare che, con motivazione immune da rilievi di illogicità, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, già significative della propensione alla reiterazione degli illeciti, essendo stata posta in essere un'attività illecita sistematica, reiterata nel tempo e non occasionale, elementi dai quali ha tratto la conclusione dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva tenuto conto della sostanziale continuità nell'attività illecita del Fei il quale, nonostante la conoscenze dell'avvio di indagini, non solo non desisteva, ma operava per proseguire nella stessa con una nuova società appena costituita (cfr. pag. 44). 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
Sentenza Cassazione n. 24257/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris