CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35055/2026
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il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e alla mancata sostituzione della pena irrogata con la detenzione domiciliare sostitutiva benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede anche in ragione, sul primo versante, del modesto discostamento dal minimo edittale e sul secondo della piena linearità delle valutazioni rese nel rendere il relativo, negativo, giudizio prognosticorilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. D P.Q.ML' AS.55i'.:".(T,i9:. TDIZIARIO ,niente