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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 17284/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35679/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 160 SC.C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1065/2018 depositata il25/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana indicata in epigrafe;

2. si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale ha anche propostoricorso incidentale;

3. resiste al ricorso incidentale,con controricorso, il Comune di Firenze;

4. le parti hanno depositato successive memorie.

Considerato che

1. Le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso (il principale e l’incidentale) con richiesta di compensazione delle spese; le parti hanno nelle rispettive posizioni aderito alla rinuncia dei ricorsi (il principale e l’incidentale) avversari; ciò a seguito di avvenuta definizione globale della lite.

Deve conseguentemente dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia (art. 391, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese come richiesto dalle parti.

L’esito abdicativo del giudizio depone per l’insussistenza dei presupposti del pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo; Compensa le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35679/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 160 SC.C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1065/2018 depositata il25/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana indicata in epigrafe; 2. si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale ha anche propostoricorso incidentale; 3. resiste al ricorso incidentale,con controricorso, il Comune di Firenze; 4. le parti hanno depositato successive memorie. Considerato che 1. Le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso (il principale e l’incidentale) con richiesta di compensazione delle spese; le parti hanno nelle rispettive posizioni aderito alla rinuncia dei ricorsi (il principale e l’incidentale) avversari; ciò a seguito di avvenuta definizione globale della lite. Deve conseguentemente dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia (art. 391, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese come richiesto dalle parti. L’esito abdicativo del giudizio depone per l’insussistenza dei presupposti del pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del processo; Compensa le spe
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