CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 06457/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2109/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”; - intimata - avverso la sentenza n. 639/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per la ricerca e la cura dei tumori “[OSCURATO:PERSONA]” si opponeva al decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria dell’assicuratore [OSCURATO:PERSONA] s.a., con [OSCURATO:PERSONA] cui le veniva intimato il pagamento di una somma di denaro pari ad euro 490.000,00 quale premio assicurativo relativo all’anno 2014. Il giudice adito si dichiarava incompetente e, riassunta la causa, il Tribunale di Catanzaro accoglieva l’opposizione, ritenendo validamente esercitato il diritto di recesso dal contratto di assicurazione, dovendosi il termine di novanta giorni calcolare a partire dalla data di scadenza del contratto. La Corte territoriale rigettava l’appello, confermando la tempestività della dichiarazione di recesso ai sensi dell’art. 7 della polizza assicurativa. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone, quindi, ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la Fondazione “[OSCURATO:PERSONA]” è rimasta intimata. La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 cod. civ., poiché il giudice d’appello avrebbe interpretato erroneamente le clausole del contratto di assicurazione, omettendo di valutarne il senso alla luce dell’intero contesto negoziale e, soprattutto, della concreta funzione causale che la disdetta svolge nell’ambito dei contratti assicurativi. In particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad interpretare il frammento letterale “entro 90 giorni”, astraendolo dal più ampio contesto negoziale e dalla restante parte della medesima clausola; inoltre, non avrebbe tenuto conto della funzione delle clausole di disdetta, ossia quella di conferire certezza all’eventuale rinnovo della polizza. Riporta la ricorrente che il contratto aveva annuale scadenza al 31 maggio 2013 e la scadenza era intervenuta il 27 maggio 2013. Il giudice del merito aveva interpretato la clausola “ferma restando la possibilità di disdetta annuale, da ambo le parti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza”, come se il termine per la disdetta decorresse appunto dalla data della scadenza suddetta, mentre andavano applicati i canoni di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ed in particolare quello di interpretazione letterale, della condotta delle parti e della lettura dell’intero contenuto contrattuale, il ché avrebbe condotto a ben diverse conclusioni sul punto. In altri temini, la Corte distrettuale avrebbe solo valorizzato una frase senza considerare il principio per cui il giudice deve considerare la complessiva operazione economica ed i canoni fondamentali dell’interpretazione, condotta secondo la lettera, il comportamento tenuto dalle parti e la interpretazione complessiva delle clausole negoziali (Cass.n. 15373/22). Orbene nella specie, a dire della ricorrente, il detto articolo 7, al secondo comma, precisa esplicitamente che il termine è da considerarsi antecedente alla scadenza contrattuale, di guisa che la preposizione “entro” utilizzata nel contratto non porrebbe alcuna incertezza in merito alla sua interpretazione, ovvero che la preposizione “entro” è stata posta proprio con l’intento di concedere la facoltà di effettuare la disdetta prima dei novanta giorni antecedenti la fine del contratto. D’altronde, la ratio di fissare un termine entro cui esercitare la disdetta anticipata dal contratto di assicurazione risponderebbe all’esigenza di conferire certezza sull’eventuale rinnovo della polizza assicurativa. 1.1. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, la parte invoca l’erronea applicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare quello della lettura delle clausole alla luce dell’intero complesso del contratto e del comportamento delle parti, ma, lungi dal fare alcun riferimento a quest’ultimo, neppure riporta il testo del contratto su cui l’indagine - che lamenta omessa dalla gravata sentenza - si dovrebbe effettuare: e, con ciò, all’evidenza il ricorso incorre nella causa di inammissibilità di cui all’art. 366, primo comma, num. 6), cod. proc. civ. A tale proposito va, infatti, ricordato che il ricorso è autosufficiente quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo - pur senza la necessità di integrale trascrizione - indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto o accordo collettivo su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso» (pp. 4-5) (Cass. n. 12481/22). Così interpretato, il requisito in parolanon costituisce un formalismo fine a sé stesso, ma uno strumento, conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale, che garantisce chiarezza, completezza e funzionalità dell’atto introduttivo, evitando che la Corte sia costretta a supplire alle carenze del ricorrente, gravandola di attività ricostruttive incompatibili con la sua funzione. Nella specie, il ricorrente non riporta che uno stralcio di una parte dell’articolo in esame, e anche con riguardo al secondo comma dello stesso, su cui fonda la propria interpretazione, formula solo le sue considerazioni, senza neppure curarsi di riprodurne il testo. Inoltre, va anche osservato che la sentenza impugnata basa la propria interpretazione anche sul testo dell’art. 8, che accerta come lo stesso ribadisca la facoltà di recedere “entro 90 giorni dalla” scadenza annuale del premio: argomento rispetto al quale il ricorrente non spende una parola. In ogni caso, merita osservare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, nei limiti quindi in cui ciò sia ancora censurabile nei limiti conseguenti alle modifiche apportate all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. a seguito del d.l. n. 83/12). Sicché per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; deve, perciò, considerarsi inammissibile il motivo di ricorso fondato sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione che si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). A tal riguardo, si è affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione proposta dal giudice di merito non deve essere necessariamente l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle possibili e plausibili interpretazioni. Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la mera critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa ed alternativa soluzione interpretativa. Pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’opzione interpretativa alternativa. Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena tracciate, il primo motivo di ricorso deve ritenersi anche sotto tal profilo inammissibile, posto che l’interpretazione fornita dal giudice di merito, secondo cui l’esercizio del recesso può avvenire entro 90 giorni a partire dalla data di scadenza, non rappresenta una soluzione né illogica, né implausibile e nemmeno violatrice del senso letterale della clausola in questione, rientrando, invece, nello spettro delle possibili soluzioni astrattamente compatibili con la lettera della disposizione. In secondo luogo, pur ammettendo che la clausola oggetto d’esame sia suscettibile di diverse interpretazioni, deve evidenziarsi che, per la giurisprudenza di legittimità, in presenza di clausole polisenso inserite nei contratti di assicurazione, il giudice deve ricorrere all’ausilio degli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ e, in particolare, a quello dell’interpretatio contra proferentem, la cui ratio risiede proprio nell’imputare l’ambiguità del testo negoziale a colui che lo ha predisposto in via esclusiva. Nel caso in esame, pertanto, in presenza di più soluzioni interpretative, tutte astrattamente compatibili con il tenore letterale del testo negoziale, correttamente i giudici di merito hanno privilegiato quella in concreto più favorevole per l’assicurato, ritenendo, quindi, validamente esercitato il diritto di recesso (ex plurimis, Cass. n. 668/16). 2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., denunciandosi che il giudice d’appello avrebbe del tutto omesso di esaminare la natura del termine di cui all’art. 7 del contratto in oggetto, da intendersi, secondo il ricorrente, quale termine di decadenza entro cui esercitare la disdetta unilaterale e non come termine di prescrizione entro cui compiere un adempimento. 2.1. Anche tale motivo è inammissibile. Con l’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Nella specie, il motivo oggetto d’esame sollecita invece la riqualificazione giuridica, in senso decadenziale, del termine entro cui avrebbe dovuto essere esercitato il recesso e, in questo modo, mira ad ottenere una rivalutazione dell’operazione interpretativa compiuta in sede di merito sulla base della valutazione del contratto che neppure si assume non essere stato esaminato dal giudice d’appello. 3. Il ricorso è dunque inammissibile, ma nulla va disposto in ordine alle spese atteso che la Fondazione è rimasta intimata. Sussistono in capo alla ricorrente i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo alla ricorrente, di versare al competente u