CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 15345/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni in data 13/01/2026 del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cortedi Appello di Ancona che il 12/06/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilitàespresso nei suoi confronti il 14/11/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aldanneggiamento dell’arredo della camera n. 50 della casa circondariale della stessa città.Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione:1.1. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto la procedibilità diufficio del reato ascritto al ricorrente, pur a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1,lett. b) del d. lgs. 19/03/2024 n. 31, nel difetto di una puntuale contestazione dell’aggravantedi cui al secondo comma dell’art. 635 cod. pen., illegittimamente ritenuta in sentenza.1.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 133 e 20-bis cod. pen. e 53 l.24/11/1981 n. 689, nonchè vizio di motivazione per avere la Corte territoriale rigettato larichiesta di conversione della pena detentiva con una pena pecuniaria o con il lavoro dipubblica utilità sulla base di un mero automatismo fondato sui precedenti penali delricorrente.2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA],con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.3. Anche la difesa ha presentato conclusioni scritte in data 13 gennaio 2026, daritenersi però inammissibili, in quanto depositate oltre il termine consentito dall’art. 611,comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamenteinfondati o, comunque, non consentiti in questa sede.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non risulta previamente dedottocome motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606,comma 3, cod. proc. pen., come si evince dagli atti di appello, ed è comunquemanifestamente infondato, risultando chiaramente contestato al [OSCURATO:PERSONA], nel capo diimputazione, il delitto di cui “all’art. 635, secondo comma, cod. pen. per aver distrutto o resocomunque inservibile l’arredamento posto all’interno della camera n. 50 presso la casacircondariale … scagliandolo violentemente a terra”. Non può dubitarsi, pertanto, che ildanneggiamento di beni di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] rientra nell’ipotesicontemplata dal secondo comma dell’art. 635, cod. pen. – peraltro espressamente indicatonel capo di imputazione – ancora procedibile d’ufficio anche a seguito delle modificheapportate alla norma dal D. Lgs. n. 150/2022 (cfr., Sez. 2, n. 32021 del 11/09/2025,D’Amore, Rv. 288576-01, secondo cui è procedibile d'ufficio il danneggiamento dellospioncino della porta blindata di una cella di pernottamento della casa circondariale, inquanto commesso in danno di un elemento strutturale di uno stabilimento appartenenteall'amministrazione penitenziaria, destinato a pubblico servizio: in motivazione, la Corte haaltresì affermato che l'estensione del regime di perseguibilità a querela, operata dall'art. 1,comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, relativamente alle ipotesi previste dall'art.635, comma secondo, n. 1), cod. pen., è limitata ai fatti commessi su cose esposte pernecessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ex art. 625, commaprimo, n. 7), cod. pen.).3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corteterritorialeha rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva con una penapecuniaria o con il lavoro di pubblica utilitàesprimendo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] unaprognosi di inidoneità delle sanzioni sostitutive fondata non già sulla base di un meroautomatismo desunto dai soli precedenti penali del ricorrente, bensì su una valutazionecomplessiva della personalità dell’imputato, quale emergente anche dalle modalità del fatto,oltre che dai precedenti penali per reati violenti, elementi dai quali, comunque, si ècomplessivamente desunta una personalità connotata da indisciplina e riottosità, tale da nonconsentire una prognosi di rispetto di eventuali sanzioni sostitutive della pena detentiva.Risulta pienamente rispettato, pertanto, il principio di diritto espresso da questa Corte dilegittimità in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, evocato nel ricorso, secondo ilquale il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soliprecedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto dispecifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi inordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento delrischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01).4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili dicolpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]